C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/12/2020 – Delibera – 08 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale per l’asserita violazione delle norme del C.G.S. da parte di: – Vettori Andrea, Calciatore tesserato per la Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., con riferimento agli artt. 4 – 5 – 14 e 17; – Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., per gli artt. 28/5 e 6/2; – Endi Prekulay, Calciatore tesserato per l’U.S. Molinense a.s.d., in ordine agli artt. 4 – 5 – 14 e 17; – Hamza Laajal, Calciatore tesserato per la Società A.S. Fortis Juventus 1909

 

08 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale per l’asserita violazione delle norme del C.G.S. da parte di: - Vettori Andrea, Calciatore tesserato per la Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., con riferimento agli artt. 4 – 5 – 14 e 17; - Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., per gli artt. 28/5 e 6/2; - Endi Prekulay, Calciatore tesserato per l’U.S. Molinense a.s.d., in ordine agli artt. 4 – 5 – 14 e 17; - Hamza Laajal, Calciatore tesserato per la Società A.S. Fortis Juventus 1909 per quanto indicato all’art. 4 in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale; - Società A.S. Fortis Juventus 1909 ex art. 34 per quanto contestato al Calciatore Laajal. La Procura Federale, - conclusa la fase inquirente avviata a seguito della segnalazione (in data 31.1.2020) da parte del G.S.T. di Firenze di quanto accaduto nel parcheggio antistante l’impianto sportivo dopo il termine della gara A.S.D. Fortis Juventus e la C.S. Alleanza Giovanile di Dicomano, che valida per il Campionato Allievi B Provinciali si è disputata in data 22.1.2020; - acquisita ritualmente la proroga del termine di conclusione delle indagini (18.6 / 27.7); - notificata ai soggetti interessati, in data 27 agosto scorso, la comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini; - ritenute irrilevanti le memorie inviate rispettivamente in data 11 settembre dal Difensore del Calciatore Andrea Vettori, ed in data 24 dello stesso mese dal Presidente della Società Alleanza Giovanile Dicomano, ha posto all’attenzione di questo Tribunale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 125 del C.G.S., il deferimento meglio evidenziato in epigrafe. Il Giudicante ha quindi disposto che la discussione avvenga in data odierna per cui, avendone data formale comunicazione alle parti interessate, constata la presenza di: - Vettori Andrea Calciatore che, in quanto minore, è rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale ed è assistito dal legale di fiducia come da mandato a suo tempo depositato; - Hamza Laajal, Calciatore, minore anch’egli, rappresentato dal Signor Andrea Agatensi, Direttore Generale della Società A.S.D. Fortis Juventus 1909; - Società Fortis Juventus 1909 rappresentata anch’essa dal Signor Agatensi che deposita entrambi i mandati. - la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Questi i fatti. Pur in costanza di formale comunicazione in merito sono assenti: la Società Alleanza Giovanile Dicomano ed il Calciatore Endi Prekulaj, oggi tesserato per l’U.S. Molinense a.s.d.. Dopo il termine della gara l’Arbitro, il Commissario di campo, due Dirigenti delle Società che avevano disputato la gara, mentre si trovavano casualmente insieme al di fuori degli spogliatoi, venivano raggiunti dal Calciatore Hamza Laajal, tesserato per la Società A.S. Fortis Juventus 1909, il quale affermava di essere stato aggredito, nel parcheggio antistante lo spogliatoio, da tre sconosciuti. Il ragazzo, che presentava un ematoma all’occhio sinistro, veniva immediatamente soccorso e quindi avviato dai propri genitori all’Ospedale dal quale veniva dimesso in serata con emissione di prognosi per la durata di cinque giorni. Successivamente – in data 18.2.2020 – il Calciatore, sempre accompagnato dai genitori, si è recato presso il Comando Carabinieri di Borgo S. Lorenzo per depositare denuncia-querela nei confronti del Calciatore Andrea Vettori da lui riconosciuto la sera stessa dell’aggressione attraverso una foto ed un colloquio telefonico con il Dirigente Lo Bosco, tesserato per la Società A.S.D. Fortis Juventus 1909. Aperto il dibattimento interviene l’Avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura Federale, chiede preliminarmente che venga modificato l’atto di incolpazione nei confronti della Società A.S.D. Fortis Juventus 1909 essendo emerso che la responsabilità in cui è incorsa la Società ha esclusivo carattere oggettivo e non anche concorrente, come originariamente contestato. Passando al merito della questione riafferma la fondatezza del deferimento rilevata, oltreché dall’identificazione dell’autore dell’atto di violenza effettuato dal Dirigente Lo Bosco, anche e soprattutto dalle dichiarazioni confessorie rese nella fase inquirente dai Calciatori Laajal e Prekuley.

In conseguenza chiede che vengano inflitte ai deferiti le seguenti sanzioni: - Vettori Andrea, Calciatore, squalifica per mesi 6 (sei); - Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., ammenda di € 500,00 (cinquecento); - Endi Prekulay, Calciatore tesserato per la Società l’U.S. Molinense a.s.d., squalifica per mesi 4 (quattro); - Hamza Laajal, Calciatore, squalifica per mesi 6 (sei); - Società A.S. Fortis Juventus 1909, ammenda di € 3.000,00 (tremila) e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel Campionato Allievi. Il difensore del Calciatore Vettori si riporta, illustrandola ulteriormente, alla memoria depositata al termine dell’istruttoria compiuta dalla Procura Federale, confermandone le richieste previa ulteriore conferma sia dello sputo ricevuto dall’avversario che l’inesistenza di eventi rilevanti disciplinarmente come emerso dai testi ascoltati dalla Procura. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, preso atto della richiesta preliminarmente posta dalla Procura Federale, decide in Camera di consiglio osservando preliminarmente che non sono stati escussi il terzo ed il quarto ragazzo facenti parte del gruppo dei quattro presenti all’aggressione e precisamente: - Iacopo Bacciotti, non partecipante, come affermato dallo stesso Vettori e comunque non tesserato federale; - Mario Costello risultato estraneo ai fatti come emerge dalla denuncia querela depositata dal Calciatore Laajal Hamza. A parere del Collegio il deferimento deve essere scisso in due parti ben distinte: una, (vedi lettera A) riferita ai Calciatori Andrea Vettori e Endi Prekulay, l’altra (lettera B) per l’esame della posizione del Calciatore Laajal Hamza e della Società Fortis Juventus 1909. A) - Vettori Andrea. E’ colpevole di quanto addebitatogli. Determinante, a prescindere dal riconoscimento effettuato nei suoi confronti dal Dirigente Lo Bosco, è la dichiarazione confessoria resa dal Calciatore al Collaboratore della Procura Federale, sia pure giustificata con la provocazione derivante da sputi asseritamente ricevuti dall’avversario. In termini di entità della sanzione da irrogare occorre tener conto della spontaneità della confessione cui si contrappone l’avere egli tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Laajal già in occasione della gara disputata nel mese di novembre tra le due squadre ed annullata per un errore tecnico. Prive di ogni pregio le tesi difensive, prospettate in sede di replica all’atto di conclusione delle indagini e oggi qui ribadite, basate sulle affermazioni dell’Arbitro e del Commissario di campo nonché dei due Dirigenti delle contrapposte Società auditi. Tali testi non erano presenti al fatto trovandosi presso gli spogliatoi, quindi all’interno dell’impianto, laddove l’aggressione è avvenuta nel parcheggio antistante l’impianto sportivo. - Prekulay Endi. Il Calciatore ha ammesso, anch’egli spontaneamente ed in sede di indagine, di aver colpito l’avversario Laajal per cui nessun dubbio sussiste sulla sua colpevolezza: l’aver ammesso il fatto esclude ogni altra considerazione sull’episodio. Gioca semmai a suo favore, in termini di entità della sanzione alla quale deve soggiacere, l’aver inviato al Laajal nei giorni successivi al fatto una lettera di scuse. B) - Calciatore Laajal Hamza e Società Fortis Juventus 1909, Viene addebitato al Calciatore di aver violato il disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale per aver adito, attraverso il deposito di una denuncia-querela, l’A.G.O. in violazione dell’art.30 dello Statuto Federale (cosiddetto vincolo di giustizia sportiva) il che determina l’applicazione dell’art. 4 (già articolo 15 previgente) del C.G.S.. E’ evidente che la contestazione della Procura trae origine dalla dichiarazione resa, in via telefonica, dal genitore che lo rappresenta in sede processuale, al Collaboratore della Procura con la quale si conferma di non aver proceduto a richiedere alcuna autorizzazione non essendo il tesserato a conoscenza dell’esistenza del relativo obbligo. Alla accertata violazione di norme federale da parte del tesserato consegue la responsabilità prevista in via oggettiva da parte della Società secondo quanto previsto dall’art. 6 del C.G.S.. La questione è ormai datata nel tempo risalendo a quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 280/2003 (D.L. 220/2003) il quale, riconoscendo e favorendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, ha disposto che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Sulla base di tale dettato è stata emanata nel contesto della normativa sportiva la disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale che ha trovato rispondenza, sotto il profilo disciplinare, in quanto previsto in termini di sanzioni dall’art. 15 del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 34 di detto Corpo di norme. La giurisprudenza sportiva di merito ha a lungo applicato in maniera rigida e letterale il disposto dell’art. 15 del C.G.S. per poi giungere a ritenere che solo il reato perseguibile d’ufficio esclude l’applicabilità del vincolo di giustizia dovendosi considerare “neutri” per lo Stato i reati punibili su querela di parte. Tale principio viene contestato dalla C.F.A. che, con sentenza n. 42/2020-2021, respinge il reclamo proposto sul punto dalla Procura Federale affermando che tutti i reati, sia perseguibili ad istanza di parte che d’ufficio, hanno come oggetto la tutela di situazioni giuridiche soggettive e come tali aventi rilevanza agli effetti per l’ordinamento giuridico, unico soggetto al quale compete la relativa tutela. Rileva ancora quel Collegio che la materia è sottratta alla giurisdizione del giudizio sportivo essendo questo privo di potestas iudicandi trovando ostacolo nella materia penale la cui trattazione richiede l’intervento esclusivo del giudice ordinario. Il vincolo mantiene invece intatta ogni validità nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Osserva in proposito il Giudicante che in conseguenza di siffatta interpretazione diviene scarsamente comprensibile la portata dell’art. 30 dello Statuto (di conseguenza dell’art. 34 del C.G.S.), per cui appare necessario un intervento del Legislatore Sportivo sul punto. E sempre la C.F.A., con la sentenza citata, afferma in maniera ancor più stringente che per potersi applicare il vincolo di giustizia, questo deve presupporre “la predisposizione da parte dell’ordinamento sportivo di strumenti alternativi e a livello funzionale omogenei rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale e, detta omogeneità, non sussiste rispetto alla materia penale”. La sentenza n. 42 della C.F.A. peraltro fonda le proprie argomentazioni citando in proposito: il lodo 16 marzo 2009 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il Coni ed il lodo del 16 novembre 2010 del Tribunale Nazionale di Arbitrato entrambe richiamate dalla decisione n. 26/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport posta a base della motivazione. L’orientamento emergente da quanto fin qui rilevato conduce questo Tribunale a dovervisi uniformare in applicazione del principio di rapidità della Giustizia Sportiva. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana accoglie parzialmente l’atto di deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - a Vettori Andrea, Calciatore, squalifica per mesi 4 (quattro); - alla Società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano a.s.d., ammenda di € 500,00 (cinquecento); - a Endi Prekulay, Calciatore tesserato per la Società l’U.S. Molinense a.s.d., squalifica per mesi 3 (tre); Proscioglie dagli addebiti mossi il calciatore Hamza Laajal e quindi della Società Società A.S. Fortis Juventus

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it