CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 7/2021 del 30/09/2021 – Gianluca Scamacca/Football Trade s.r.l.

Lodo n. 7
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Roberto Carleo
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
ARBITRO nominato dalla parte istante
Prof. Avv. Valerio Pescatore
ARBITRO nominato dalla parte intimata
Nel procedimento arbitrale promosso da
il calciatore, sig. Gianluca Scamacca (di seguito anche “Calciatore”), nato a Roma il 1 gennaio 1999 ed ivi residente alla Via Bernardo Pasquini n. 93, CF SCMGLC99A01H501R, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Calcagno del Foro di Genova e Luca Gastini del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Chiavari (GE) Via Trieste n. 12
- Parte istante
Contro
la Football Trade S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante, Paolo Paloni (di seguito anche “Agente”), avente sede legale in Roma, Via Carlo Emery n. 47 (CF e PI 15239761008), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Zuccheretti, con studio in Roma, Via Carlo Poma 4, ed ivi elettivamente domiciliata
- Parte intimata -
* * * * *
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
IN FATTO
Con istanza di arbitrato n. 10/2021, depositata in data 2 maggio 2021, il Calciatore Gianluca Scamacca ha contestato la validità e l’efficacia del contratto di mandato datato 14.10.2020 e sottoscritto dall'istante con la Società intimata, ovvero la società Football Trade S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante, con poteri di gestione, Paolo Paloni. In particolare, l’istante ha formulato i seguenti quesiti: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento e/o la risoluzione del “CONTRATTO DI MANDATO” sottoscritto in data 30.09.2020 tra il signor Gianluca Scamacca e la società Football Trade S.r.l. e datato 14.10.2020 per i motivi di cui alla precedente narrativa. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso per giusta causa dal “CONTRATTO DI MANDATO” sottoscritto in data 30.09.2020 tra il signor Gianluca Scamacca e la società Football Trade S.r.l. e datato 14.10.2020 per i motivi di cui alla precedente narrativa. IN OGNI CASO accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor Gianluca Scamacca alla società Football Trade S.r.l. in ragione dei pregressi rapporti di mandato e della loro cessazione”. Il Calciatore ha contestato la nullità del mandato, a causa della mancanza di firma dell’agente sportivo sul modello “executive summary”, che deve accompagnare il mandato (espressamente richiesto dalla normativa vigente pro tempore, a pena di nullità del mandato) e, soprattutto, ha contestato la falsità delle firme apparentemente apposte sul medesimo modello dal Calciatore, che, pertanto, sono state formalmente disconosciute. Inoltre, ha contestato la nullità del mandato anche per la falsa indicazione della data di sottoscrizione dello stesso, che sarebbe avvenuta il 30.09.2020 e non invece il 14.10 2020, come sarebbe stato abusivamente compilato a mano senza alcuna autorizzazione del Calciatore. Di talché il mandato sarebbe altresì inefficace, ai sensi dell’art. 5.7 del Regolamento FIGC, che (riprendendo quanto previsto anche dall’art. 21, comma ottavo, Regolamento CONI Agenti Sportivi) stabilisce che l’executive summary, la copia del mandato con la contabile del pagamento dei diritti dovuti e ogni altro accordo debbano essere trasmessi dall’Agente Sportivo alla C.F.A.S. in via telematica “entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione”. “Pena l’inefficacia del mandato e/o di qualsiasi accordo di modifica o revoca dello stesso”. Il Calciatore ha dedotto che il mandato sarebbe stato altresì annullabile per conflitto di interessi non dichiarato, poiché alla data della sottoscrizione del mandato (secondo il Calciatore, il 30.9.2020) l’Agente avrebbe avuto un confliggente mandato con il Genoa C.F.C, presso cui il Calciatore era stato trasferito. Infine, ha contestato la misura della penale (ritenuta “di importo quasi decuplicato rispetto al mandato precedente”) ed altre clausole predisposte, siccome reputate svantaggiose e squilibrate in danno al Calciatore. Con Memoria datata 7.5.2021, la parte intimata ha contestato le deduzioni dell’istante eccependo che il Calciatore avrebbe inteso recedere indebitamente dal rapporto di mandato perfettamente voluto e conosciuto al momento della sottoscrizione ed ha proposto una domanda riconvenzionale volta al pagamento della penale (o multa penitenziale), contrattualmente determinata in euro 1 milione, oppure, nella denegata ipotesi di accertamento della invalidità o della inefficacia del mandato, al risarcimento del danno di pari misura. Sul punto della firma dell’executive summary disconosciuta dal calciatore, che ha invece riconosciuto la propria firma sul mandato, l’Agente ne ha contestato la totale irrilevanza, reputando che l’executive summary costituisca una mera formalità, peraltro ora abrogata (sebbene vigente nel caso di specie). Inoltre, ha eccepito la decadenza del Calciatore da tale contestazione per il decorso del termine previsto dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, secondo cui “La procedura arbitrale è introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza al Collegio di Garanzia ...”.
In particolare la parte intimata ha formulato i seguenti quesiti: “a) dichiarare inammissibili, ovvero rigettare tutte le domande svolte dalla Controparte; b) nella sola ipotesi che, all’esito della istanza di esibizione presso la Commissione Agenti FIGC, emergesse un contratto di mandato a firma del Calciatore Scamacca con Agente autorizzato differente dall’esponente, Voglia il Collegio pronunciare la risoluzione del contratto di mandato per cui è causa ai sensi dell’art. 4.3 dello stesso, in combinato disposto con l’art. 1456 c.c., ovvero – ed in subordine – ai sensi dell’art. 1453 c.c., condannando il sig. Gianluca Scamacca a pagare la somma di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) a titolo di penale; c) se, all’esito della istanza di esibizione presso la Commissione Agenti FIGC, non emergesse alcun contratto di mandato a firma del Calciatore Scamacca con Agente autorizzato differente dall’esponente, Voglia il Collegio: c.1 valutare se le dichiarazioni di recesso “per giusta causa” a firma del Calciatore e datate 19 e 26 Aprile 2021 rappresentino o meno, in uno all’istanza arbitrale, recesso contrattuale ai sensi dell’art. 4.2 del mandato; c.2 in caso affermativo, dichiarare che il contratto di mandato inter partes, datato 14/10/2020, è valido ed efficace, quantomeno fino a quando il Calciatore non avrà integralmente corrisposto la multa penitenziale di cui all’art. 4.2; c.3 in caso affermativo ma laddove il Collegio non valutasse in termini di multa penitenziale il corrispettivo stabilito dall’art. 4.2 del mandato, Voglia il Collegio condannare il sig. Gianluca Scamacca al pagamento della somma di €. 1.000.000,00 (unmilione/00); c.4 in caso negativo, dichiarare che il contratto di mandato inter partes, datato 14/10/2020 e depositato il 30/10/2020, è valido ed efficace. d) in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento del contratto di mandato inter partes, datato 14/10/2020 e depositato il 30/10/2020, condannare il Calciatore a corrispondere all’Agente, a titolo di risarcimento danni per la condotta in mala fede, la somma di € 1.000.000,00 (un milione)”. Successivamente, in replica alla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte intimata, la parte istante ha depositato una memoria ex art. 4.4. del Regolamento arbitrale datata 12 maggio 2021, nella quale ha ulteriormente illustrato le proprie istanze, ribadendo e eccependo i rilievi di nullità già dedotti e sollevandone anche altri, quale quello della applicazione al caso di specie della nullità ai sensi dell’art. 33, secondo comma, del Codice del Consumo e dell’art. 1341 c.c.; in subordine insisteva sulla riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c..
Pertanto, ha aggiunto ai quesiti già formulati, anche i seguenti, in replica alla riconvenzionale della parte intimata: “IN OGNI CASO: nel merito delle domande riconvenzionali formulate dalla parte invitata, respingere, perché totalmente inammissibili e/o infondate e/o illegittime ed in ogni caso non dimostrate, le domande tutte formulate dalla Football Trade S.r.l. nei confronti del Sig. Gianluca Scamacca, per i motivi di cui in parte narrativa. IN ESTREMO SUBORDINE, nel merito delle domande riconvenzionali formulate dalla parte invitata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle stesse, rideterminare e ridurre ad equità – ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1384 c.c. – la penale contenuta nel contratto artatamente datato 14.10.2020”. Il Collegio ha coltivato con insistenza il tentativo di conciliazione tra le parti, dapprima alla udienza del 24 maggio 2021 (nel corso della quale le parti consentivano una proroga del termine per il deposito del lodo fino al 30.9.2021, confermata con atti depositati rispettivamente in data 24 maggio 2021 dalla difesa della parte intimata e, in data 25 maggio 2021, dalla difesa della parte istante), aggiornandolo alla successiva udienza dell’8 giugno 2021, e, quindi, a quella del 21 giugno 2021, poi del 9 luglio 2021 e, infine, a quella del 14 luglio 2021. Alla udienza del 14 luglio 2021, fallito definitivamente, allo stato, il tentativo di conciliazione, si sono tenuti l’interrogatorio libero delle parti e la discussione della causa. Infine, all’esito della suddetta udienza del 14 luglio 2021, il Collegio, con ordinanza del 15 luglio 2021, ha concesso alle parti (su espressa istanza della parte intimata, al fine di riequilibrare il contraddittorio e replicare alla suddetta memoria avversaria ex art. 4.4. del regolamento arbitrale datata 12 maggio 2021) doppi termini per memorie, fino al 22 luglio 2021 ed eventuali repliche, fino al 28 luglio 2021. Le parti si sono avvalse di entrambi i termini, per ribadire ed illustrare ulteriormente le rispettive istanze ed eccezioni.
IN DIRITTO
I. Il Collegio ritiene fondata e, dunque, meritevole di accoglimento la domanda (o eccezione) di nullità del contratto proposta dal Calciatore per le seguenti motivazioni.
- La firma sull’executive summary è stata disconosciuta dal Calciatore e non ne è stata chiesta la verificazione dall’Agente (il quale, anzi, ha mostrato di condividere e di essere consapevole che la firma medesima fosse apocrifa, pur imputando la responsabilità dell’apocrifia al Calciatore, che ne appariva a conoscenza - sulla base dello scambio di messaggi scritti per via telefonica prodotto in atti - e ritenendo irrilevante tale difetto ai fini della validità del contratto).
- Benché la firma apposta dal Calciatore sul contratto di mandato sia stata, invece, riconosciuta come autografa, tuttavia, la legge vigente pro tempore da applicare al caso di specie (cfr. Art. 5.3 del Regolamento Agenti FIGC, versione 10 giugno 2019) prevede testualmente, “a pena di nullità” del mandato, che esso sia “accompagnato” dall’executive summary. Con la conseguenza che la sottoscrizione apocrifa, in quanto disconosciuta, di tale atto inficia insanabilmente l’intero contratto di mandato.
- Ed invero, sebbene costituisca un mero documento di sintesi delle condizioni contenute nel mandato (nel caso di specie, dotato invece di sottoscrizione non disconosciuta) e, dunque, sia essenzialmente ripetitivo e ricognitivo di condizioni autonomamente negoziate nel medesimo contratto, tuttavia l’executive summary, a prescindere se possa o meno avere natura negoziale (ad esempio in ordine alle dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi in esso riportate con le relative sottoscrizioni specifiche), comunque costituisce un documento che, proprio per il suo carattere sintetico ha la funzione di richiamare l’attenzione sui singoli contenuti del mandato così come di agevolarne la comprensione, deve essere compilato in ogni sua parte, e per il quale deve essere rispettata la prescrizione di forma scritta richiesta ad substantiam: sicché necessariamente richiede anche la sottoscrizione.
- Vero è che una recente giurisprudenza in materia di servizi di investimento (cfr. Cass., S.U., 23.1.2018, n. 1653) ha ritenuto valido un contratto firmato dal solo cliente, pur in mancanza della firma dell’intermediario, reputandola surrogabile dalla produzione in giudizio del documento o dal comportamento concludente; ma ciò si giustifica in ragione della ricorrenza di una fattispecie di nullità relativa (o c.d. “nullità di protezione”), azionabile unicamente dal cliente nei confronti dell’intermediario predisponente (e non viceversa). Nel caso che qui ci occupa, invece, la nullità è da considerarsi assoluta, o comunque la firma disconosciuta, e dunque mancante, tale da provocare la invalidità, è quella del Calciatore e non quella dell’Agente che ha predisposto il modello (la cui mancanza, invece, potrebbe in ipotesi ritenersi irrilevante).
Tenuto conto, allora, della prescrizione legislativa di nullità testuale per il difetto relativo all’executive summary (comunque, richiesto dalla legge applicabile ratione temporis al caso di specie, sebbene successivamente abrogata), il Collegio è persuaso che tale vizio formale sia insuperabile.
A fronte dell’eccezione di decadenza sollevata da parte intimata, peraltro, il Collegio è altresì convinto che la accertata causa di nullità è rilevabile anche d’ufficio, a ciò non ostando l’art. 3.2 del Regolamento di arbitrato, secondo cui le domande debbono essere introdotte entro venti giorni dalla “violazione” contestata. A prescindere da quale fosse, nel caso di specie, il dies a quo dal quale far decorrere il termine, comunque al Collegio, nella cognizione della domanda sottoposta al suo esame (ivi compresa quella di applicazione della penale richiesta dall’Agente), non può evidentemente essere preclusa la potestà del rilievo officioso della nullità di un contratto, ove ne ricorrano i presupposti.
Pertanto, in ragione della declaratoria di nullità del contratto di mandato per difetto di sottoscrizione dell’executive summary, restano assorbite le domande ulteriori avanzate dal Calciatore: di nullità del contratto per violazione delle regole del codice del consumo (peraltro di dubbia applicabilità al caso di specie, stante quanto già condivisibilmente affermato nel lodo arbitrale CONI 1/2020, nonostante i precedenti in termini allegati dalla difesa del Calciatore); o di annullamento (o nullità, secondo quanto testualmente previsto dall’art. 18 comma 6 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi) del medesimo contratto per conflitto di interessi [apparendo superfluo verificare la effettiva conformità alla disciplina degli artt. 5.3 e 5.4 del Regolamento FIGC sugli Agenti Sportivi, nonché dell’art. 2, comma 1, lettera h) e dell’art. 21, comma 2, lettera f) Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, accertando in concreto la sussistenza e la idoneità della relativa indicazione da parte dell’Agente sportivo, mediante apposita dichiarazione, nei rispettivi mandati - con la società e con il calciatore - dell’esistenza del conflitto; in tal senso cfr. lodo arbitrale CONI 1/2020 e 2/2020].
II. Accolta, in tal modo, la domanda principale di parte istante, la domanda formulata ‘in via di estremo subordine’ da parte intimata impone di valutare se all’invalidità del contratto, per il vizio formale fin qui illustrato, non si accompagnino profili di responsabilità.
In proposito, il Collegio è costretto a segnalare che sia dal complesso dei documenti prodotti dalle parti, sia dalle dichiarazioni che esse hanno reso in udienza, è emerso un quadro dei rapporti tra Calciatore e Agente non sempre lineare ed ordinato, in taluni frangenti caratterizzato, anzi, da superficialità e opportunismo.
Così, da un lato, il vizio formale che ha inficiato l’executive summary ben poteva e doveva essere evitato dall’Agente, se non altro per salvaguardare la validità del contratto da egli curato e predisposto, ed anche in ragione dello specifico dovere di diligenza espressamente sancito dall’art. 17, comma 2 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
D’altro lato, tuttavia, il Collegio, ai fini del presente giudizio, non può non attribuire rilevanza alle modalità della condotta del Calciatore: il quale ha fatto valere la nullità pur nella consapevolezza di avere personalmente accettato e sottoscritto il contratto di mandato; e dunque ha invocato il vizio formale del difetto di autografa sottoscrizione dell’executive summary per sottrarsi agli effetti di un mandato in relazione al quale, invece, ha senz’altro riconosciuto la propria sottoscrizione.
Tale condotta appare contraria ai doveri di correttezza e buona fede che gravano su entrambe le parti del rapporto (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.); e anche al di là di ciò, comunque, appare tale da avere ingenerato nell’Agente un affidamento sulla validità del contratto di mandato: la cui sottoscrizione – lo si ripete – non è stata contestata dal Calciatore il quale, nonostante ciò, ha eccepito il difetto di sottoscrizione autografa relativamente al solo executive summary, approfittando di tale vizio formale per sciogliere il vincolo contrattuale. Sennonché, in tal modo, il Calciatore ha, con tale comportamento, fatto sì che possa essere ravvisato nella fattispecie un abuso del proprio diritto di invocare la nullità.
Per tale ragione il Collegio ritiene meritevole di accoglimento, sia pure parziale, la domanda subordinata di risarcimento proposta dall’Agente.
III. Quanto alla misura del risarcimento, ad avviso del Collegio, vanno innanzitutto considerate – e stigmatizzate – le reciproche condotte tenute dalle parti, per scarsa correttezza o negligenza, nei termini di cui sopra; nonché il quadro complessivo di disordine e confusione nelle modalità di conclusione degli accordi, in particolare della relativa sottoscrizione e documentazione, quale è emerso dalle confliggenti rispettive ricostruzioni.
Inevitabile rilievo assume, al riguardo, la posizione dell’Agente, che appare responsabile per non avere diligentemente curato la raccolta delle sottoscrizioni e il rispetto della piena regolarità formale dei documenti.
Per tale ragione il Collegio reputa equo fissare il risarcimento in euro 300.000,00 (trecentomila/00): considerato che tale risarcimento non può essere commisurato all’intero vantaggio che l’Agente avrebbe conseguito in caso di esecuzione del contratto dichiarato nullo, ivi compresa la penale in esso indicata [la cui misura di euro 1 milione – nella ipotesi in cui il contratto fosse stato reputato valido – sarebbe stata comunque eccessiva; con conseguente potere di riduzione, anche officioso, da parte del Collegio, ai sensi della consolidata interpretazione dell’art. 1384 c.c.; e ciò a prescindere e a nulla rilevando la eventuale diversa qualificazione della penale come “multa penitenziale”, ovvero corrispettivo dell’esercizio del recesso che, sebbene non riducibile ex art. 1384 (cfr. Cass. n. 17715 del 25/08/2020), si sarebbe potuto sanzionare con nullità, per contrasto con l’art. 2 Cost., in combinato disposto con l’art. 1418 c.c. (Corte cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248 e 2 aprile 2014, n. 77)].
L’indicata determinazione risulta per il Collegio coerente (oltre che con le differenti ‘quote’ di responsabilità delle parti nella causazione della nullità del mandato e nell’averla fatta emergere):
i) con la misura dell’intero guadagno (5%, per un biennio, del compenso percepito dal calciatore per ciascuna annualità, in virtù del contratto effettivamente in essere alla data di riferimento, pari ad euro 1.056.185 nella parte fissa, e circa ulteriori euro 200.000 nella parte variabile), che l’Agente avrebbe realizzato in caso sia di completa esecuzione del mandato invalidamente concluso, sia di prosecuzione del precedente mandato (che sarebbe rimasto efficace fino al 5.9.2021, se non fosse stato consensualmente risolto dalle parti proprio in vista della sottoscrizione del nuovo, per cui è causa);
ii) con la misura della penale (pari ad euro 150.000) fissata nel precedente contratto di mandato (di minor valore), del 5.9.2019, tra le stesse parti (cfr. doc. 6 allegato alla istanza di arbitrato del Calciatore) che avrebbe dovuto essere sostituito, nella intenzione delle parti, da quello oggetto del presente arbitrato, invece viziato da nullità.
Di talché almeno il 50% della misura del danno liquidato appare al Collegio costituito dalla determinazione della misura della penale che l’Agente avrebbe incassato ove il precedente contratto non fosse stato risolto: misura che il Collegio, anche ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ritiene equo maggiorare fino al doppio, anche in considerazione dell’incremento di ‘valore’ del Calciatore (assai promettente ed emergente), della sua giovane età e, in definitiva, pure a causa della perdita di lucrose opportunità per l’Agente: poiché ben possibili maggiori retribuzioni per il Calciatore, sebbene allo stato rimaste solo potenziali e non effettivamente dimostrate, avrebbero senz’altro potuto garantire all’Agente guadagni adeguati a tale accresciuto valore.
IV. Le spese di funzionamento del Collegio, definitivamente liquidate come da ordinanza del 17 settembre 2021, restano ripartite nella misura del 50% per ciascuna delle parti, fermo il vincolo di solidarietà; le spese legali sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza e del limitato accoglimento della domanda risarcitoria proposta, in via subordinata, dall’Agente, nonché delle rispettive disponibilità transattive dichiarate dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
PQM
Il Collegio Arbitrale, respinta ogni ulteriore domanda o eccezione, per le ragioni espresse in motivazione,
1. in riferimento ai quesiti formulati dal Calciatore, dichiara nullo il contratto di mandato tra le parti datato 14.10.2020, per le ragioni di cui in motivazione;
2. in parziale accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno formulata dall’Agente, condanna il Calciatore (Sig. Gianluca Scamacca) al pagamento, in favore dell’Agente medesimo (Football Trade S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante, Paolo Paloni), di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre interessi legali dalla data di comunicazione del lodo fino al saldo;
3. liquida definitivamente le spese di arbitrato come da ordinanza del 17 settembre 2021, ponendole a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà verso il Collegio;
4. compensa le spese legali tra le parti, in ragione della reciproca parziale soccombenza.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle Parti anche con il mezzo della pec.
Così deciso in conferenza personale nella camera di consiglio del 17.9.2021 e del 27.9.2021.
Roma, 29 settembre 2021 - Prof. Avv. Roberto Carleo, Presidente - F.to Roberto Carleo
Macerata, 28 settembre 2021 - Prof. Avv. Maurizio Cinelli, Arbitro - F.to Maurizio Cinelli
Roma, 30 settembre 2021 - Prof. Avv. Valerio Pescatore, Arbitro - F.to Valerio Pescatore
Pubblicato in data 30 settembre 2021
LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
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