C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Spiti Nico ,all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018 3)-Antonio Sinibaldi all’epoca dei fatti dirigente della società Atletico Piancastagnaio per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS per il comportamento tenuto duante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018. 4)-Nico Spiti all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Cetona 1928 per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art.lo 19 comma 4 lett. B) stesso codice per il comportamento tenuto durante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018.

19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Spiti Nico ,all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018 3)-Antonio Sinibaldi all’epoca dei fatti dirigente della società Atletico Piancastagnaio per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS per il comportamento tenuto duante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018. 4)-Nico Spiti all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Cetona 1928 per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art.lo 19 comma 4 lett. B) stesso codice per il comportamento tenuto durante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018. Il GST di Siena , nell’esaminare il reclamo presentato dalla società Cetona in relazione alla gara Atleco Piancastagnaio – Cetona del 11.02.2018 valida per campionato di Terza Categoria , veniva a conoscenza presunti fatti di violenza fra tesserati rimasti sconosciuti e quindi chiedeva alla Procura Federale ulteriori approfondimenti La Procura Federale , effettuate le indagini , accertava atti di scorrettezza sportiva e violenti fra i due soggetti oggi deferiti. Rilevata l’esistenza in atti della comunicazione della conclusione delle indagini , il collegio ha convocato le parti per la data odierna accertando la presenza -della Procura Federale in persona dell’Avv Tullio Cristaudo sostituto -del sig. Sinibaldi Antonio assistito dall’Avv di fiducia Gallerini Stefano -della soc. Piancastagnaio rappresenta dall’avv. Gallerini Stefano come da delega in atti. -del calciatore Spiti Nico assistito e difeso dall’avv.Cottini Roberto -della soc. Cetona rappresentata dall’avv. Cottini Roberto come da delega in atti Prima dell’inizio del dibattimento i deferiti , unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando i relativi verbali. -Sinibaldi Antonio su pena base di 3 mesi di inibizione mesi 2 di inibizione -Piancastagnaio ammenda di 600,00 Euro ridotta per il rito ad Euro 400,00 -Spiti Nico su pena base di gg 45 di squalifica , gg 30 di squalifica -soc. Cetona 1928 su pena base di euro 75,00 di ammenda , Euro 50 di ammenda Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.

 

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