C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 31/05/2018 – Delibera – 28/ P – Deferimento della Procura Federale a carico dei Tesserati dell’A.S.D.Nuovo Casotto 2015 (oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015), che di seguito si indicano, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. – Curini Enrico (al quale viene anche contestata, per quanto avvenuto nel corso del procedimento, la violazione del comma 3 del medesimo articolo); – Borracelli Nicola, Calciatore; – Pelosi Emanuele, Dirigente; – Borracelli Andrea, Presidente. In conseguenza del deferimento dei tesserati viene deferita l’A.S.D. Atletico Grosseto 2015 (all’epoca dei fatti A.S.D. Nuovo Casotto) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva In data 30.4.2017, il G.S.D. Castiglionese proponeva al G.S.T. di Grosseto reclamo tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara (0 – 3) per l‟allora Società Nuovo Casotto 2015, oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015, per avere detta Società utilizzato, nel corso della gara disputata dalle due compagini in data 29.4.2017, il Calciatore Curini Enrico sotto il nome del calciatore Borracelli Andrea. Il G.S. non assumeva alcuna decisione di merito per mancanza di legittimazione da parte dei sottoscrittori del reclamo, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L‟Ufficio, acquisite in istruttoria le dichiarazioni di tutti i tesserati deferiti (ad eccezione del Curini che non ha risposto a nessuna delle due convocazioni di cui è stato fatto oggetto) nonché di due Dirigenti e due Calciatori del G.S.D. Castiglionese, ha disposto il deferimento di cui in premessa. Il Collegio, accertata l‟avvenuta comunicazione da parte dell‟Ufficio requirente della conclusione delle indagini, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna dandone formale comunicazione alle parti nessuna delle quali è presente. Il Collegio rileva in proposito che l‟atto di convocazione è stato inviato a tutti gli incolpati, a mezzo raccomandata a.r., presso la sede della Società secondo quanto disposto dall‟art. 38 del C.G.S. ricevendo, su specifica sollecitazione del 29.4.2018 della Segreteria di questo Tribunale, nota di “presa visione” con e–mail a nome del Presidente Borracelli. Il Sostituto Procuratore Federale Cristaudo, intervenendo in apertura di dibattimento, chiede riaffermarsi la colpevolezza dei deferiti quale emerge dall‟istruttoria compiuta. Si riporta a tal fine al riconoscimento del Curini compiuto da alcuni calciatori e conclude chiedendo che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: – Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara; – Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per mesi 6 (sei); – Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno);
28/ P - Deferimento della Procura Federale a carico dei Tesserati dell’A.S.D.Nuovo Casotto 2015 (oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015), che di seguito si indicano, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. - Curini Enrico (al quale viene anche contestata, per quanto avvenuto nel corso del procedimento, la violazione del comma 3 del medesimo articolo); - Borracelli Nicola, Calciatore; - Pelosi Emanuele, Dirigente; - Borracelli Andrea, Presidente. In conseguenza del deferimento dei tesserati viene deferita l’A.S.D. Atletico Grosseto 2015 (all’epoca dei fatti A.S.D. Nuovo Casotto) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva In data 30.4.2017, il G.S.D. Castiglionese proponeva al G.S.T. di Grosseto reclamo tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara (0 – 3) per l‟allora Società Nuovo Casotto 2015, oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015, per avere detta Società utilizzato, nel corso della gara disputata dalle due compagini in data 29.4.2017, il Calciatore Curini Enrico sotto il nome del calciatore Borracelli Andrea. Il G.S. non assumeva alcuna decisione di merito per mancanza di legittimazione da parte dei sottoscrittori del reclamo, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L‟Ufficio, acquisite in istruttoria le dichiarazioni di tutti i tesserati deferiti (ad eccezione del Curini che non ha risposto a nessuna delle due convocazioni di cui è stato fatto oggetto) nonché di due Dirigenti e due Calciatori del G.S.D. Castiglionese, ha disposto il deferimento di cui in premessa. Il Collegio, accertata l‟avvenuta comunicazione da parte dell‟Ufficio requirente della conclusione delle indagini, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna dandone formale comunicazione alle parti nessuna delle quali è presente. Il Collegio rileva in proposito che l‟atto di convocazione è stato inviato a tutti gli incolpati, a mezzo raccomandata a.r., presso la sede della Società secondo quanto disposto dall‟art. 38 del C.G.S. ricevendo, su specifica sollecitazione del 29.4.2018 della Segreteria di questo Tribunale, nota di “presa visione” con e–mail a nome del Presidente Borracelli. Il Sostituto Procuratore Federale Cristaudo, intervenendo in apertura di dibattimento, chiede riaffermarsi la colpevolezza dei deferiti quale emerge dall‟istruttoria compiuta. Si riporta a tal fine al riconoscimento del Curini compiuto da alcuni calciatori e conclude chiedendo che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara; - Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per mesi 6 (sei); - Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno);
- Curini Enrico Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara, in essa compresa la violazione relativa alla mancata risposta alle due convocazioni della Procura Federale; - Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento) Non essendo stata svolta in alcuna fase del procedimento attività difensiva, il Collegio, chiuso il dibattimento, decide così pronunciandosi. Il procedimento trae le mosse dal reclamo – irrituale – proposto dalla Società G.S.D. Castiglionese sulla base delle dichiarazioni rese dal proprio Calciatore Filippo Pimpinelli il quale ha affermato, al termine della gara G.S.D. Castiglionese / A.S.D. Nuovo Casotto 2015 disputata in data 29/4/2017, che a partecipare alla gara, schierato dalla Società Nuovo Casotto 2015 con la maglia n. 11, non è stato il Calciatore Borracelli Nicola bensì il Calciatore Filippo Curini da lui conosciuto per averlo visto partecipare ad altre gare. Nel corso delle indagini poste in essere dalla Procura Federale il Pimpinelli ha confermato in toto quanto già dichiarato in proposito, riconoscendo inoltre nel Curini – del quale gli è anche stata mostrata in istruttoria la foto – il Calciatore espulso con il Criscuolo, (oggi tesserato per la Società F.C.D. Braccagni). Quest‟ultimo ha, a sua volta, riconosciuto nel Curini il Calciatore con lui espulso nella gara del 29/4/2017, che nell‟occasione era stato indicato sulla lista della Società Nuovo Casotto sotto il nome di Borracelli Andrea indossante la maglia n. 11, affermando inoltre che detto Calciatore era lo stesso che, con la maglia n. 5, ha giocato nella gara Braccagni / Atletico Grosseto (già Nuovo Casotto), disputata in data 19.11.2017. L‟affermazione ha trovato conferma nell‟esame della lista di gara, acquisita dalla Procura, che la Società F.C.D. Braccagni ha consegnato all‟Arbitro in occasione di detta gara. Il Criscuolo, inoltre, pur affermando di non esserne certo, dichiara che il soggetto del quale gli viene mostrata la foto (Nicola Borracelli, n.d.r.) non gli sembra essere lo stesso Calciatore con lui espulso nella gara del 29.7.2017 e riferisce ancora che anche altro Calciatore, (Tommaso Cevanni) con lui militante all‟epoca nella squadra della Società Castiglionese, ha dichiarato che il Calciatore recante la maglia n. 5 nella gara Braccagni /Atletico Grosseto è la stessa persona espulsa con il Criscuolo nel corso della gara oggi in esame, ed indicato sulla relativa lista gara come Borracelli Nicola, n. 11. Alla luce di quanto sopra acquisisce sintomatica importanza la domanda rivolta al Pimpinelli dal Calciatore Gabriele Giovani (n. 13 della società Nuovo Casotto) se fosse stato riferito all‟Arbitro della gara che il loro giocatore indossante la maglia n. 11 fosse il Curini. Le precise dichiarazioni rese dai due Calciatori, unitamente agli elementi acquisiti dalla Procura Federale, rendono il deferimento assolutamente fondato, a nulla influendo le dichiarazioni rese a difesa dei Tesserati dell‟A.S.D. Atletico Grosseto 2015, consistenti in semplici negazioni, non suffragate da alcun elemento probatorio, per cui esso è da accogliere. Determinante ai fini della affermazione della colpevolezza dei deferiti è l‟acquisizione da parte della Procura Federale della documentazione fotografica, costituita dalle copie delle carte di identità dei due giocatori, dalle quali si evidenzia che le caratteristiche antropomorfiche qualitative differenziano i due giocatori in maniera tale che essi non possono essere scambiati l‟uno per l‟altro. Così accertata la colpevolezza dei deferiti, il Collegio determina l‟irrogazione delle sanzioni dovendo tener conto che le violazioni contestate sono avvenute nell‟ambito del Campionato Provinciale Giovanissimi, ovvero infra quattordicenni, che si affacciano nel mondo dello sport ed ai quali devono essere inculcate dai genitori e dai dirigenti, le norme di comportamento corretto, leale e di pieno rispetto dell‟ordinamento (sportivo e sociale) nel quale sono inseriti. Ciò non è certamente avvenuto nel caso che ci occupa atteso che il Presidente ha consentito – se non espressamente disposto – che al posto del proprio figlio giocasse, sotto il nome di questi, altro calciatore e che il Dirigente Accompagnatore della squadra ha sottoscritto la lista di gara pur essendo consapevole di porre in essere una mistificazione.
Come conseguenza di tutto ciò siffatti comportamenti hanno indotto il Calciatore Nicola Borracelli a rendere al Collaboratore della Procura Federale (alla presenza del Presidente-genitore che lo assisteva e rappresentava) dichiarazione non veritiera e l‟altro Calciatore, il Curini, a sottrarsi (per ben due volte) all‟esame da parte della Procura Federale. P .Q M . in accoglimento del deferimento il T.F.T. della Toscana infligge le seguenti sanzioni: - Curini Enrico Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara; - Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara; - Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per anni 1 (uno); - Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno); - Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento) Dichiara chiuso il procedimento.
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