LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 LND del 30.09.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luca SAVASTA/A.S.D.TROINA

RICORSO DEL CALCIATORE Luca SAVASTA/A.S.D.TROINA

Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 1°/03/2021 il sig. Luca Savasta, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Troina, un accordo economico. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma netta pari ad euro 20.000,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021 “con imposte interamente a carico dell’associazione”, in favore del calciatore Luca Savasta a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

L’Associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività sino al 15 gennaio 2021 e pertanto, chiede la condanna della A.S.D. Troina al versamento dell’importo di euro 3.400,00 a saldo di quanto dovuto, oltre interessi dal 16 gennaio 2021 sino all’effettivo soddisfo. La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata vista la mancata costituzione dell’associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S.D. Troina;  dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Luca Savasta essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l’importo di euro 20.000,00, oltre oneri per la regolarità contributiva; 

visto l’inadempimento incontestato quantificato euro 3.400,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S.D. Troina al pagamento in favore del sig. Luca Savasta della somma  lorda di € 3.400,00.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it  Ordina alla A.S.D. Troina di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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