F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN – SD del 07 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti della società ASD Roma Calcio a 5- Reg. Prot. 32/TFN-SD
Decisione/0039/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0032/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Andrea Fedeli – Componente (Relatore);
Angelo Venturini – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1752 /756pf20-21/GC/am del 20 settembre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Rodrigo Vendramin, Gonzalez Bortolett Eduardo, Fabrizio Primavera, Michelangelo Arcangelo Ferrotti e della società A.S.D. Roma Calcio a 5, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 20 settembre 2021 a carico di:
- Sig. Rodrigo Vendramin (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 7 distinte di gara relative alle partite nelle quali compariva il nome del giocatore Filippo Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
- Sig. Gonzalez Bortolett Eduardo (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, 6 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
- Sig. Fabrizio Primavera (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2019/2020, 2 distinte di gara relative alle partite nelle quali comparivano i nomi dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre questi ultimi, di contro, risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
- Sig. Michelangelo Arcangelo Ferrotti (dirigente della A.S.D. Roma Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., e per la violazione dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per essere stato responsabile di aver firmato, nella stagione sportiva 2020/2021, 1 distinta di gara relativa alla partita nella quale compariva il nome del giocatore Filippo Teramo, così attestandone il regolare tesseramento mentre quest’ultimo, di contro, risultava già tesserato per società affiliate alla federazione argentina, il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
- la società AS.D. Roma Calcio A 5, Per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri dirigenti e calciatori.
L’accordo ex art. 127 C.G.S. – F.I.G.C.
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, C.G.S. – F.I.G.C. vigente, la Procura Federale e la società A.S.D. Roma Calcio a 5 hanno depositato istanza di accordo rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo per la Procura Federale e l’Avv. Massimiliano Bombardi per la società A.S.D. Roma Calcio a 5, che hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo;
ritenuta corretta la valutazione dei fatti operata dalle parti e ed esaminate le sanzioni ai sensi dell’art. 127, comma 3, C.G.S., così determinate:
- quanto alla società A.S.D. Roma Calcio a 5, la sanzione base di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00), diminuita in punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00); comunicato, infine, alla società A.S.D. Roma Calcio a 5 che l’ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio giusta bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti e, per l’effetto, dispone nei confronti della società A.S.D. Roma Calcio a 5 l’applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2021/2022, e l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della società.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 7 ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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