C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 TFT 01 del 20/07/2021 – Delibera – Procedimento n.02/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra DOMENICA MARIA CALPONA, Dirigente dell’A.S.D. Meriense all’epoca dei fatti; 2) L’A.S.D. MERIENSE.
Procedimento n.02/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra DOMENICA MARIA CALPONA, Dirigente dell’A.S.D. Meriense all’epoca dei fatti; 2) L’A.S.D. MERIENSE.
La Procura Federale, con nota 13211/800 pfi 20-21/PM/ag del 26 giugno 2021, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: - la Sig.ra DOMENICA MARIA CALPONA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Addetto all’Arbitro della società A.S.D. Meriense, della violazione degli artt. 4, co. 1, 23, co. 1, del C.G.S. con l’aggravante di cui all’art. 14, co. 1 lett. l), del C.G.S. per avere, successivamente all’avvenuta pubblicazione in data 04.06.21 dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. presso il C.R. Sicilia in relazione alla La Madonnina vs Meriense disputata in data 02.06.2021 e valevole per il campionato Regionale Calcio a Cinque stagione sportiva 2020/2021, gravemente leso l’onore, il prestigio e il decoro dell’Arbitro (A.E. Carmelo GURRIERI della Sez. A.I.A. di Ragusa) che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato ( su di un profilo direttamente riconducibile alla Società di propria appartenenza):” (…) E’ dura accettare la vergogna a cui ho assistito nella gara contro “La Madonnina” (…)apprendo che quei signori che si fanno chiamare arbitri e che dovrebbero essere imparziali multano la società Meriense ad una ammenda di 150 euro (…) e ancora peggio il calciatore pestato (…) siamo stufi, stanchi, indignati di assistere puntualmente a queste decisioni arbitrali che sanno di razzismo e malafede. (…) valori come la violenza, il razzismo, la prepotenza hanno preso il sopravvento, e le squalifiche attribuite non fanno altro che autorizzare comportamenti così violenti e discriminatori (…) la malafede a cui assistiamo impotenti in ogni partita ci sta allontanando da questo mondo. (…) Mi auguro che leggiate questa lettera perché episodi così incresciosi possano non accadere, e che gli arbitri, da voi designati, si mettano una mano sulla coscienza e (…) facciano il loro dovere con serietà e senza essere prevenuti: - la Società A.S.D. MERIENSE a titolo di responsabilità oggettiva, ex art 6 co. 2 e 23 co. 5 del C.G.S., per quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio – all’epoca dei fatti - tesserato. Fissata l’udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, nessuno è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l’avviso di trattazione dell’odierna udienza, né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) per la sig.ra. Domenica Maria Calpona, all’epoca dei fatti, Dirigente Accompagnatore Addetto all’Arbitro della Soc. A.S.D. Meriense la sanzione di mese uno di inibizione. 2) per l’A.S.D. Meriense, la sanzione di euro 600 di ammenda. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto. In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione alla sig.ra Domenica Maria Calpona risulta provato documentalmente dalla produzione degli screenshot del profilo Facebook riferibile all’A.S.D. Meriense Futsal. La dichiarazione così come riportata risulta certamente lesiva della reputazione del direttore di gara in quanto tende a mettere in dubbio non solo la imparzialità di quest’ultimo ma anche l’intera classe arbitrale che si fa garante del rispetto delle regole e del regolare svolgimento dei campionati. La dichiarazione lesiva inoltre è da considerarsi pubblica per essere stata riportata sul social network “Facebook” che per sua natura è diretta ad una platea indeterminata di soggetti. Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato consegue la responsabilità indiretta della Società deferita. Le sanzioni seguono come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - alla Sig.ra Domenica Maria Calpona, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore addetta all’Arbitro dell’A.S.D. Meriense, mese uno di inibizione - alla A.S.D. Meriense, ammenda di € 300,00. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.
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