F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN – SD del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) – Ricorso della società AS Sambenedettese Srl contro LND + altri – Reg. Prot. 33/TFN-SD
Decisione/0040/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0033/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Andrea Giordano – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 ottobre 2021, sul ricorso ex artt. 30 ss. CGS – CONI con richiesta di concessione di misura cautelare monocratica ex art. 97 CGS – FIGC della società AS Sambenedettese Srl nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti e Dipartimento Interregionale – LND, nonché nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio e, quali terze interessate, le società Trastevere Calcio SSD ARL, US Recanatese ASD e FC Fiuggi ASD,
la seguente
DECISIONE
Svolgimento del procedimento
La società AS Sambenedettese Srl, il 14 settembre 2021 ammessa a prendere parte in soprannumero al Campionato Nazionale di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, con termine sino al 16 settembre per depositare la documentazione necessaria per l’scrizione, con ricorso del 27 settembre 2021 ex artt. 30 ss. CGS-CONI proposto nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e della LND-Dipartimento Interregionale, notificato anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alle terze interessate Trastevere Calcio SSD a rl, US Recanatese ASD e FC Fiuggi ASD, dedotta la impossibilità di adempiere alle formalità prescritte per il ridotto termine concesso e per le difficoltà di registrazione e di accesso al portale LND, con conseguente impossibilità di partecipare al campionato per non avere potuto procedere in tempo utile al tesseramento dei calciatori per fatto a sé non imputabile, previa richiesta di provvedimento cautelare monocratico ex art. 97 CGS-FIGC ha chiesto sospendersi le partite che la vedevano coinvolta e, in primis quelle del 29 settembre, 3 ottobre e 6 ottobre 2021 da disputarsi, rispettivamente, contro Trastevere, Fiuggi e Recanatese.
Con decreto in data 29 settembre 2021, il Presidente del Tribunale, rilevato che, “tanto ai sensi dell’invocato art. 30 CGS-CONI quanto ai sensi degli artt. 96 e 97 CGS-FIGC, l’istanza cautelare deve comunque attenere ad una delle materie devolute alla competenza del Tribunale Federale Nazionale e tanto non appare essere la fissazione, da parte della Lega competente, del calendario del Campionato né della sua determinazione o mancata determinazione in ordine ad una richiesta di rinvio per una o più gare da parte di una o più società; ritenuto che la ragione a fondamento della presente istanza potrà semmai essere fatta valere dinanzi al Giudice Sportivo in sede di valutazione, all’interno delle proprie competenze, di una causa di forza maggiore impediente alla ricorrente la disputa di una o più gare,” ha rigettato l’istanza e fissato per la discussione collegiale la camera di consiglio del 4 ottobre 2021.
Con una seconda istanza in data 29 settembre 2021, la ricorrente ha chiesto disporsi “quantomeno la sospensione della gara in programma tra poche ore, oggi 29 settembre.”
In detta istanza, invero, ha dato atto che la calendarizzazione delle gare rientra nell’esclusiva discrezionalità dei rispettivi enti organizzatori che, a suo dire, non sarebbe attinta dalla chiesta misura cautelare, in quanto avente ad oggetto la “sospensione/rinvio
della partita” in ragione della ribadita impossibilità di procedere al tesseramento dei calciatori e dei componenti lo staff, fattispecie asseritamente riconducibile ad una delle ipotesi suscettibili di ricevere tutela nell’ambito di applicazione dell’art. 30 CGS-CONI “poiché il diritto di competere è certamente una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale attraverso l’organo giudicante interessato”,
Con decreto in pari data, il Presidente del Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza, perché formulata in reiterazione della precedente, “sia pur limitata ad una sola gara”.
All’udienza del 4 ottobre 2021, tenutasi in modalità video conferenza, l’avv. Matteo Sperduti, in rappresentanza della società AS Sambenedettese Srl, premesso l’avvenuto svolgimento della gara del 29 settembre 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Nessuno è comparso per le resistenti e le terze interessate, non costituitesi. All’esito della udienza, il procedimento è stato riservato in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio dà atto che la ricorrente ha dichiarato di avere disputato la gara del 29 settembre 2021.
Tanto determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, in effetti, il procuratore della parte ha dichiarato in udienza di rinunciare al ricorso.
In ragione di quanto precede, poiché è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione e, ritenuto che la rinuncia al ricorso, attesa la mancata costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, non necessita di alcuna accettazione, ne va dichiarata l’improcedibilità.
Ed invero, nel caso in cui vi sia stata un’espressa dichiarazione dell’interessato di sopravvenuta carenza di interesse, il Giudice non
ha la possibilità di decidere nel merito la controversia, né di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo in tale ipotesi procedere con una declaratoria di improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 11 ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia