F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/CFA pubblicata il 21 Ottobre 2021 (motivazioni) – Procura Federale/Sig. Milanese Mauro
Decisione/0022/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0025/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mauro Mazzoni – Presidente
Antonella Trentini - Componente
Mario Assennato - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0025/CFA/2021-2022 proposto dalla Procura Federale, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 29/TFNSD/2021-2022 del 10.09.2021 visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 12.10.2021 l’Avv. Mario Assennato e udito il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale e l’Avv. Nicola Paolini per il Sig. Milanese;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
a) Il presente giudizio di impugnazione trae origine da una nota di segnalazione del 27 aprile 2021 con la quale la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile – evidenziava alla Procura Federale il mancato deposito, nei termini previsti dall’art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., degli accordi economici sottoscritti tra la società US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl e le proprie calciatrici.
In data 30 aprile 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 694PF20-21 avente ad oggetto il “mancato deposito degli accordi economici sottoscritti tra la società US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL (Dipartimento Calcio Femminile Serie C Girone B) e le proprie calciatrici per la stagione sportiva 2020/21”.
In data 8 luglio 2021 la Società US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl depositava memoria difensiva eccependo di aver trasmesso tutti gli accordi economici in data 5 marzo 2021 a seguito della comunicazione di proroga dei termini ricevuta in data 2 marzo 2021 dalla LND - Dipartimento Calcio Femminile - in persona del suo Vicesegretario Signor Antonio Polidori. Chiedeva, quindi, l'archiviazione del procedimento disciplinare.
La Procura Federale, in data 3 agosto 2021, ritenuta la difesa degli incolpati inidonea a giustificare i fatti contestati, provvedeva a notificare alla US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl e al Signor Mauro Milanese, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante, atto di deferimento n. 89/694PF20-21 per rispondere delle violazioni dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 2, NOIF.
Con tale atto la Procura, ritenendo illegittima la proroga comunicata dalla LND, contestava la tardività insanabile del deposito degli accordi economici avvenuto in data 5 marzo 2021 poiché in violazione dei termini dettati dalla norma federale. Evidenziava, oltre alla tardività, anche l'adempimento parziale di tale deposito non risultando prodotti i contratti delle calciatrici David Maria, Napolitano Silvia, Pugnetti Siajii, Vecchiato Amanda, De Meo Margau, Storchi Alessia.
b) Instauratosi il giudizio dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, la US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl ed il Signor Mauro Milanese facevano pervenire memoria di difesa nella quale eccepivano preliminarmente la non obbligatorietà del deposito degli accordi economici delle calciatrici partecipanti al Calcio Femminile di Serie C; in secondo luogo evidenziavano come la LND, con comunicazione del 2 marzo 2021 a firma del Vicesegretario Signor Antonio Polidori, avesse autorizzato una proroga dei termini prevista dall’art.94 ter, comma 2, NOIF, invitando la società al deposito degli accordi economici entro il 5 marzo 2021 come poi puntualmente avvenuto.
All’udienza del 2 settembre 2021 la Procura Federale contestava la valenza della proroga dei termini comunicata dalla LND, ribadendo l’obbligo di depositare tutti gli accordi economici entro e non oltre il termine previsto dall’art. 94 ter, c. 2, NOIF, segnalando che, comunque, l’adempimento tardivo era stato parziale, stante il mancato invio di 6 contratti. Chiedeva per l’effetto, l'accoglimento del deferimento e delle sanzioni ivi richieste per entrambi i deferiti.
Per le parti deferite era presente l’avv. Nicola Paolini, il quale chiedeva l’accoglimento dei propri scritti difensivi ed il proscioglimento degli incolpati.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con Sentenza pubblicata il 10 settembre 2021, proscioglieva il Signor Mauro Milanese e la US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl dagli addebiti loro contestati, ritenendo la condotta della parti conseguenza della proroga, seppur irrituale, concessa dalla LND stante l’eccezionalità del momento storico a causa dell’evento pandemico.
c) Con reclamo depositato in data 16 settembre 2021 la Procura Federale impugnava dinanzi a Codesta Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale, evidenziando in primo luogo che nessuna deroga poteva essere validamente disposta dalla LND in violazione di un termine perentorio previsto da una norma federale e che, comunque, i reclamati non avevano depositato n. 6 contratti, adempiendo solo parzialmente alla proroga dei termini comunicata dalla LND.
Facevano pervenire le proprie difese la US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl e il Signor Mauro Milanese con unica memoria difensiva, ribadendo la piena legittimità della loro condotta e chiedendo la conferma della Sentenza di primo grado e, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.
All’udienza del 12 Ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, veniva ascoltato per la Procura Federale il Dottor Luca Scarpa e per i reclamati l’Avv. Nicola Paolini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
i) Con unico motivo di reclamo la Procura Federale eccepisce nel proprio atto di impugnazione la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF, per erroneità e contraddittorietà della motivazione della Sentenza impugnata e per omessa pronuncia e omessa valutazione delle risultanze delle indagini e degli elementi probatori acquisiti.
A sostegno dell'impugnazione la Procura evidenzia, preliminarmente, come la comunicazione del 2 marzo 2021 inviata dalla LND - Dipartimento Calcio Femminile - alle società sportive di calcio femminile debba intendersi come atto di mero sollecito al deposito dei contratti quale adempimento comunque dovuto anche se tardivo, non avendo la LND alcuna legittimazione a introdurre una proroga dei termini previsti dalle NOIF.
La Procura reclamante, inoltre, eccepisce come il deposito dei contratti nei termini indicati dalla LND da parte della US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl sia altresì viziato poiché parziale, non risultando trasmessi i contratti sottoscritti con le calciatrici David Maria, Napolitzano Silvia, Pugnetti Siajii, Vecchiato Amanda, Demeo Margau e Storchi Alessia.
I reclamati, a sostegno della legittimità del proprio operato, richiamando quanto già dedotto dinanzi al Tribunale Federale Sportivo, insistono nella non obbligatorietà del deposito degli accordi economici e nella validità della proroga concessa dalla LND stante le difficoltà subite a causa dell’evento pandemico.
A sostegno della loro tesi riportano quanto previsto nella comunicazione della LND del 13 luglio 2021 nella quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti, si confermava espressamente che “tale data derogativa era stata indicata per consentire alle società in difficoltà nel momento socio-sanitario che vedeva il mondo dello sport fermo, un ulteriore momento per adeguarsi alla normativa”.
ii) Al fine di esaminare compiutamente le censure mosse dalla Procura Federale nel reclamo e le difese svolte dai reclamati, questo Collegio ritiene opportuno preliminarmente richiamare la normativa federale avente ad oggetto la disciplina degli accordi economici per i calciatori dei campionati nazionali della LND.
L’art. 94 ter, comma 2, NOIF, rubricato “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della L.N.D” afferma testualmente che “gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla F.I.G.C. alla L.N.D.”
La suddetta norma, al punto seguente dello stesso comma, prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione” stabilendo, da ultimo, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”.
L’interpretazione letterale della norma in esame induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta. Quando la conclusione dei contratti sia effettivamente conclusa, il deposito deve improrogabilmente essere effettuato entro i termini dettati dal comma 2, art. 94 ter, NOIF, pena l'impossibilità di provvedervi successivamente.
Nel caso in esame risulta pacifico e incontestato come gli accordi economici siano stati regolarmente sottoscritti tra la Società odierna reclamata e le proprie calciatrici.
Al riguardo, appaiono inconferenti e non condivisibili le tesi difensive formulate dai reclamati a parere dei quali non sussisterebbe alcun obbligo, bensì una facoltà, alla sottoscrizione degli accordi economici. Tale facoltà deriverebbe dalla locuzione “possono” utilizzata nella norma che, conseguentemente, non farebbe sorgere alcun obbligo al deposito degli stessi.
Contrariamente alle argomentazioni degli odierni reclamati si è già, condivisibilmente, pronunciato il Tribunale Sportivo Federale nella Sentenza reclamata, nella parte in cui evidenzia come dalla lettura complessiva della norma di cui all’art. 94 ter delle NOIF, emerge come gli accordi economici, se sussistenti, vadano obbligatoriamente depositati presso i Dipartimenti e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti.
Anche questo Collegio ritiene incontestabile la sussistenza dell’obbligo in capo alle società sportive di osservare i termini per il deposito degli accordi economici previsti dalla norma federale, norma di rango primario nell’ordinamento sportivo, non prevedendo l’ordinamento stesso alcun regime di proroga di tali termini.
Neppure la comunicazione della LND alla Triestina Calcio - invocata dai reclamati a giustificazione della propria condotta - può costituire autorizzazione alla proroga di termini ormai spirati quanto, piuttosto, un mero sollecito di trasmissione degli accordi economici.
Peraltro, la comunicazione di proroga della LND, seppur inidonea ed irrituale, è stata adottata quando erano ampiamente scaduti i termini previsti dalla normativa federale e si era, quindi, già consumata la violazione del comma 2, art. 94 ter, NOIF.
Una diversa valutazione dell’atto di proroga della LND - seppur solo in termini di economicità e pur confermandone la irritualità si sarebbe potuta fare nell’ipotesi di una proroga comunicata prima della naturale scadenza dei termini e rivolta a tutte le società sportive che avrebbero potuto beneficiare della possibilità di adempiere in un termine più lungo.
Questo Collegio, inoltre, passando all’esame delle ulteriori censure mosse dal reclamante, evidenzia che la società odierna reclamata e il suo legale rappresentante abbiano colpevolmente omesso il deposito, seppur tardivo, dei contratti sottoscritti con le calciatrici David Maria, Napolitano Silvia, Pugnetti Siaji, Vecchiato Amanda, Demea Margou e Storchi Alessia.
Sul punto la US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl ed il Signor Mauro Milanese, in tutti i loro scritti difensivi, non hanno mai offerto alcuna prova contraria, rimanendo in tal modo incontestata tale omissione segnalata dalla Procura già in sede di deferimento.
Tale comportamento omissivo non è stato oggetto di alcuna valutazione da parte del Tribunale Federale Nazionale che, sul punto, non si è pronunciato.
A parere di questa Corte anche il solo motivo dell’adempimento parziale è idoneo a legittimare la sussistenza di una responsabilità disciplinare in capo ai deferiti ed a revocare il proscioglimento degli stessi.
Alla luce delle superiori argomentazioni questo Collegio ritiene che il reclamo debba, sul punto, trovare accoglimento. Ritiene, inoltre, che entrambi i deferiti siano meritevoli di ricevere le sanzioni disciplinari in applicazione di quanto espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 6 del vigente CGS, non sussistendo dubbi sulla loro condotta colposa e negligente.
Con riguardo alla misura delle sanzioni richieste dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento (sei mesi di inibizione a carico del Signor Mauro Milanese e ammenda di € 1.000,00 a carico della US TRIESTINA CALCIO 1928 Srl) per la cui applicazione la Procura insiste nel reclamo, si rende opportuno valutare se sussistano circostanze attenuanti che possano eventualmente legittimarne la loro diminuzione.
Osserva il Collegio come sia incontestabile che l’evento pandemico abbia prodotto effetti pregiudizievoli, sotto il profilo economico, per le società di calcio dilettantistiche colpite da ingenti perdite.
Allo stesso tempo, va considerato che la condotta della LND, pur illegittima per tutte le considerazioni sopra esposte, potrebbe aver indotto la Società reclamata ed il suo legale rappresentante a fare affidamento sulla proroga dei termini ingenerando in loro, a tenore della comunicazione ricevuta il 2 marzo 2021, il convincimento che con il deposito dei contratti avvenuto in data 5 marzo 2021 non si sarebbe dato inizio ad un procedimento sanzionatorio.
Questa Corte ritiene che tali circostanze possano configurarsi quali attenuanti e conseguentemente giustificare una diminuzione delle sanzioni richieste dalla Procura.
Per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti, valutata la gravità e la natura delle infrazioni, in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, il Collegio ritiene congruo contenere le sanzioni rispetto a quelle richieste dalla Procura nella seguente misura: alla società US TRIESTINA CALCIO 1918 Srl commina l’ammenda pari ad € 300,00 e al Signor Mauro Milanese, all’epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante, dispone l’inibizione pari a mesi 2 (due).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e , per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, infligge le seguenti sanzioni:
- al Sig. Mauro Milanese l'inibizione di mesi 2 (due);
- alla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Assennato Mauro Mazzoni
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce