F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 039/CSA pubblicata il 22 Ottobre 2021- .S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Decisione n. 039/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 028/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Bruno Di Pietro - Componente (relatore) 

Franco Granato - Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 028/CSA/2021-2022 proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 30.09.2021,  in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 49/DIV del 30.09.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 08.10.2021, l’Avv. Bruno Di Pietro e udito l’Avv. Santarelli per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO          

La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 30.09.2021 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Ilario Iotti dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 49/Div del 30.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Pro Sesto/Triestina del 29.09.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “una giornata per aver pronunciato ripetutamente, al 24° ed al 43° II tempo, espressioni blasfeme; una giornata per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara pronunciando al suo indirizzo espressioni sconvenienti ascoltate dai componenti della Procura federale e dal Commissario di campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35 e 36 C.G.S. ritenuta la continuazione”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento o la rideterminazione dell’illecito ad una pena pecuniaria, in relazione alla sanzione di una 1 (una) gara di squalifica per avere il calciatore Iotti tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 ottobre 2021, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Santarelli, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha insistito per il loro accoglimento.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

In effetti dai referti ufficiali di gara si evince che le espressioni censurate non venissero direttamente rivolte all’arbitro, che neppure se ne avvedeva. In particolare, una delle due espressioni riportate dai collaboratori di campo descrivono un colloquio che sicuramente era indirizzato a persone diverse dall’arbitro, e ciò si evince dalla stessa struttura grammaticale della frase (“espressione blasfema, come c++++ arbitra questo”) che evidentemente era rivolta a soggetti diversi dall’arbitro. L’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS, sanziona l’espressione ingiuriosa o irriguardosa qualora sia tenuta “nei confronti” degli ufficiali di gara. Da un punto di vista interpretativo, tale norma sembra riposare sul presupposto penalistico secondo il quale l’espressione deve essere rivolta direttamente contro il soggetto passivo e deve da questi essere percepita. Il fatto stesso che l’arbitro non abbia assunto provvedimenti in quanto non avrebbe percepito la espressione, ma che i provvedimenti siano stati assunti dal Giudice Sportivo sulla base dei referti dei collaboratori della procura federale e del commissario di campo, permette di ritenere che i presupposti penalistici, cui è legata la figura sanzionatoria, non si siano perfezionati. Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere parzialmente accolto nei seguenti termini: la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore può essere commutata in una sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della decisone impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

Bruno Di Pietro                                         Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it