F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 046/CSA pubblicata il 26 Ottobre 2021- F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

Decisione n. 046/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 052/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SECONDA SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Bruno Di Pietro - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza ex art. 74 C.G.S., iscritto al numero 052/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l, in data 20.10.2021,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 19.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.10.2021, l’Avv. Bruno Di Pietro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con comunicazione del 20 ottobre 2021, la società Pro Vercelli 1982, a mezzo del VicePresidente del CdA, ha preannunciato reclamo con procedimento d’urgenza in riferimento alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Auriletto Simone, Calciatore della 1° Squadra Pro Vercelli, e di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 19 ottobre 2021. Con la medesima dichiarazione la stessa società chiedeva la trasmissione di tutti gli atti che venivano consegnati.

Il preannunciato reclamo era relativo alla decisione del Giudice Sportivo n. 80/DIV del 19.10.2021 con il quale veniva squalificato per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Auriletto Simone, con riferimento alla gara Renate/Pro Vercelli del 18.10.2021, “per atto di violenza nei confronti di un avversario con il pallone non a distanza di gioco” (Cfr. Com. Uff. n. 80/DIV del 19.10.2021).

In data 21.10.2021 la Pro Vercelli 1982, sempre a mezzo del Vice-presidente del CdA comunicava la rinuncia al reclamo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La dichiarazione del 21 ottobre 2021, di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6, CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.

Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 052/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Bruno Di Pietro                                                            Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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