F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 048/CSA pubblicata il 27 Ottobre 2021- società Vado F.C. 1913

Decisione n. 048/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 040/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente 

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 040/CSA/2021-2022, proposto dalla società Vado F.C. 1913, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 07.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.10.2021, l’Avv. Fabio Di

Cagno e udito l’Avv. Anna Cerbara per la società Vado F.C. 1913; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 12.10.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società F.C. Vado 1913 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 07.10.2021 (Com. Uff. n. 26), con la quale è stata irrogata al proprio calciatore Capra Edoardo la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”. Episodio occorso in occasione della gara Vado – Caronnese disputata il

6.10.2021 e valevole per il campionato nazionale di Serie D.

Il Giudice Sportivo ha adottato la propria decisione sulla scorta del referto arbitrale, ove si riferisce dell’espulsione del calciatore Capra Edoardo al minuto 45+4 del secondo tempo “per aver commesso un grave fallo di gioco, entrando con i piedi a martello sulla tibia dell’avversario nel tentativo di prendere il pallone. Lo stesso mentre abbandonava il terreno di gioco mi insultava dicendomi <<sei scandaloso brutto pezzo di m…>>”.

Sostiene in primo luogo la società reclamante che l’arbitro sarebbe incorso in un clamoroso errore di persona, scambiando il calciatore Capra della società Vado (il quale avrebbe subìto, e non commesso, il grave fallo di gioco), con il calciatore della società Caronnese, effettivo autore del fallo descritto dall’arbitro.

A supporto di quanto affermato e sottolineando come il calciatore Capra non avrebbe avuto alcun motivo per commettere il fallo, visto che stava correndo verso la porta avversaria, la reclamante produce i filmati sia dell’intera partita, che delle fasi immediatamente precedenti e successive all’azione incriminata, ritenendoli ammissibili come fonti di prova ex art. 57, comma 1 e 61 commi 2 e 6, C.G.S.. Inoltre, a conferma dello stato confusionale in cui si sarebbe trovato l’arbitro nell’occasione, la reclamante evidenzia l’errata indicazione del n. 9, anziché del n. 7, quale numero effettivamente presente sulla maglia del Capra.

Ribadendo dunque l’erroneità dell’espulsione, la reclamante chiede l’annullamento della giornata di squalifica che ne è automaticamente conseguita.

In secondo luogo, la medesima reclamante nega che il calciatore abbia pronunciato le espressioni attribuitegli dall’arbitro in quanto, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, si sarebbe limitato a recriminare in modo colorito con le espressioni “è scandaloso” e “porca merda”, espressioni che l’arbitro avrebbe travisato anche a causa delle fragorose proteste provenienti dagli spalti.

Nel sollecitare, a tale proposito, l’audizione dell’arbitro a chiarimenti, la società F.C. Vado 1913 conclude per l’annullamento di due giornate di squalifica (avendone il calciatore già scontata una) e, in subordine, per l’annullamento di una sola giornata.

Il reclamo è stato quindi discusso nella riunione del 14.10.2021, alla quale è intervenuta per la società Vado F.C. 1913 l’Avv. Anna Cerbara, la quale ha concluso per l’accoglimento del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento in quanto infondato.

Va premesso che, alla stregua delle prospettazioni di parte reclamante, la Corte ritiene ammissibile la c.d. “prova televisiva” ex art. 61, comma 2, C.G.S., posto che si lamenta uno scambio di persona nell’identificazione dell’autore del grave fallo di gioco, circostanza che avrebbe comportato l’espulsione dal campo di un calciatore diverso dall’autore del fallo medesimo. Anche le modalità di produzione delle immagini televisive risultano corrette: queste difatti risultano chiarissime e complete (filmato specifico dell’azione incriminata e filmato dell’intera partita) e non lasciano alcun dubbio circa la riferibilità delle stesse all’incontro in questione.

Sta di fatto che proprio l’esame di tali immagini smentisce la ricostruzione dell’azione come riferita dalla reclamante e conferma invece in toto il referto arbitrale, risultando evidente che, a fronte di un intervento in scivolata del calciatore della Caronnese che anticipava l’arrivo del calciatore Capra, quest’ultimo non saltava l’avversario già a terra e, nel tentativo di raggiungere il pallone, allungava il piede sinistro (sembra effettivamente “a martello”) e, trascinando il piede destro, probabilmente gli colpiva la gamba all’altezza della tibia.  In ogni caso, indipendentemente dalla percezione del fallo che l’Arbitro (o questa stessa Corte) possa aver avuto, è certo che non vi è stato alcun errore di persona, bensì solo una diversa interpretazione dell’azione offerta dalla reclamante, azione che il Direttore di gara ha invece puntualmente descritto, altrettanto correttamente indicando il Capra quale autore dell’intervento falloso (a nulla rilevando l’erroneo numero di maglia riportato nel referto, non essendo contestato che fosse proprio il Capra il protagonista dell’episodio).

Quanto alle espressioni offensive che la reclamante sostiene non essere state pronunciate, perché confuse con mere recriminazioni personali di fonetica similare, è sufficiente rimandare all’art. 61, comma 1, C.G.S. che attribuisce al rapporto dell’Arbitro il rango di fonte di prova privilegiata rispetto alle mere asserzioni di parte. Tali espressioni, peraltro, sono state fedelmente riportate nel referto e non lasciano spazio a diverse interpretazioni di sorta.

Conclusivamente, nel comminare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Capra Edoardo, il Giudice Sportivo ha fatto buon governo della normativa di riferimento e, segnatamente, tanto dell’art. 9, comma 7, C.G.S., ai sensi del quale al calciatore espulso dal campo viene inflitta automaticamente la sanzione minima della squalifica per una giornata di gara, quanto dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara: condotta ingiuriosa della quale non è da dubitarsi nel caso di specie, considerato il tenore delle espressioni profferite dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro, quali risultanti dal referto.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Vado F.C. 1913 deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                                           IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                  Patrizio Leozappa 

 

 

Depositato 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it