F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 067/CSA pubblicata il 12 Novembre 2021 – società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO 1946
Decisione n. 067/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 059/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)
Nicola Durante - Componente
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 059/CSA/2021-2022, proposto dalla società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO 1946,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 87/DIV del 21.10.2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.10.2021, l’Avv. Borgo e udito l’Avv. Chiacchio, per la società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO 1946; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO 1946 ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra PALERMO/VIRTUS FRANCAVILLA del 20/10/2021, ha inflitto la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di euro 500,00 al tesserato Sig. Roberto Taurino “per aver tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, in segno di protesta nei confronti di quest’ultimo, si girava verso la Tribuna e scagliava violentemente una bottiglietta d’acqua a terra e, di seguito, usciva dall’area tecnica per protestare e rivolgere alla quaterna arbitrale epiteti offensivi; tale condotta proseguiva durante l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Dopo l’espulsione sostava davanti all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi continuando a guardare la partita. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff., r. Proc. Fed.).”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione comminata al Sig. Roberto Taurino la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al sig. Taurino, chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara con conferma dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.
La Corte ritiene che il ricorso non solo vada respinto ma che la sanzione vada aggravata, in applicazione del potere riconosciuto a questa Corte dall’art. 73, comma 2, del C.G.S., proprio alla luce di quanto riportato nel referto del IV Ufficiale di Gara e nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale.
Ed invero, la condotta tenuta dall’allenatore della Società reclamante merita di essere sanzionata con tre giornate di squalifica, anche in considerazione del fatto che una delle giornate di squalifica consegue automaticamente all’espulsione del sig. Taurino, decretata dal Direttore di Gara e che l’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. prevede, per la condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara, la sanzione minima di due giornate di squalifica.
L’aggravamento della sanzione risulta, peraltro, ampiamente giustificato dalla circostanza che l’allenatore ha tenuto, anche dopo essere stato allontanato dal campo, una condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara e dal fatto che ha continuato a seguire la partita dal tunnel degli spogliatoi; il che esclude, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, che il sig. Taurino possa beneficiare di una mitigazione della sanzione mediante il riconoscimento dell’istituto della continuazione.
P.Q.M.
- Respinge il reclamo in epigrafe;
- In riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 (tre) gare effettive.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
IL VICE PRESIDENTE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Borgo Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce