F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 079/CSA pubblicata il 22 Novembre 2021 – A.S.D. Football Club Matese

 

Decisione n. 079/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 063/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 063/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Football Club Matese in data 27.10.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021, che ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara al calciatore Ricamato Vincenzo in relazione alla gara Matese/Castelnuovo Vomano del 24.10.2021 (Serie D - Girone F).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2021, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l’avv. Filippo Pandolfi per la società A.S.D. F.C. Matese, nonché sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. F.C. Matese ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. RICAMATO Vincenzo, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D (Girone F), Matese/Castelnuovo Vomano del 24.10.2021.

Con tale decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n.3 (tre) giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società A.S.D. F.C. Matese ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

E richiama la giurisprudenza di questa Sezione e in particolare la decisione n.31 del 19/10/2021 con la quale sarebbe stato accolto analogo reclamo proposto avverso la squalifica per tre gare (appunto ridotte a due) di un calciatore sanzionato dal Giudice Sportivo con pressoché identica motivazione, ossia “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario”.

Sostiene in particolare, la società reclamante, che “trattasi di identica fattispecie rispetto alla condotta ascritta al calciatore della FC Matese sig. Vincenzo Ricamato, oggetto dell’odierno reclamo” e che alla luce del suindicato arresto “appare più che legittimo e fondato ricondurre la fattispecie in esame entro l’ambito sostanziale e sanzionatorio della condotta gravemente antisportiva”, atteso peraltro che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico.

Chiede pertanto la riqualificazione del fatto quale condotta gravemente antisportiva e, conseguentemente, chiede la riduzione della sanzione inflitta da n.3 (tre) giornate di squalifica a n.2 (due) giornate di squalifica.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 10 novembre 2021, è comparso per la parte reclamante l’avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

E’ stato quindi sentito l’arbitro della gara, sig. Andrea Migliorini, della Sezione di Verona.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le censure mosse dalla società reclamante attengono esclusivamente alla qualificazione della condotta tenuta dal proprio tesserato e alla conseguente misura della sanzione inflitta e si fondano unicamente sulla invocata, pedissequa applicazione della giurisprudenza di questa Sezione, non avendo la Società contestato la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e dallo stesso giudice sportivo, né ritenuto di meglio circostanziare i fatti medesimi.

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo tuttavia opportuno preliminarmente precisare, con riguardo al richiamato precedente, che, in astratto, un colpo inferto all’avversario a mano aperta ed a gioco fermo può integrare tanto gli estremi della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame del fatto concreto di volta in volta sottoposto all’esame della Corte.

Venendo al merito del presente reclamo, il rapporto dell’arbitro registra succintamente che al 30’ del secondo tempo il calciatore n. 8 della F.C. Matese sig. Vincenzo Ricamato è stato espulso per condotta violenta in quanto “A gioco fermo colpiva con una manata al volto il n.10 Emili Lorenzo del Castelnuovo Vomero”.

In mancanza di ulteriori elementi di valutazione - non offerti dalla parte reclamante - il Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro della gara, sig. Andrea Migliorini, il quale ha dichiarato che a sua memoria la condotta è stata posta in essere dal calciatore della F.C. Matese a giuoco fermo e, in particolare, nella fase di posizionamento in area dei giocatori delle rispettive squadre in occasione di un calcio d’angolo: in tale frangente, il sig. Ricamato Vincenzo ha colpito con una manata alla parte alta del corpo (presumibilmente il volto) il n.10 del Castelnuovo Vomano, senza conseguenze fisiche per la parte offesa.

Ciò premesso, sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’arbitro e della più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.

Infatti tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere plausibile che nel caso di specie il calciatore della F.C. Matese, Ricamato Vincenzo, non abbia inteso porre in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali, o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

E tuttavia la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va comunque configurata come gravemente antisportiva – come in effetti richiesto dalla reclamante - considerato in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo in una fase prodromica alla immediata ripresa del giuoco e che la manata abbia attinto l’avversario al volto o comunque alla parte alta del corpo, senza procurare conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico. Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Ricamato Vincenzo da tre a due giornate, formulata dalla Società reclamante, può pertanto essere accolta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                       Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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