FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 085/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CONTI MANFRE’ AS ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 751 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno CONTI e Mirko MANFRE’ e della società A.S. ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO CONTI, Direttore Tecnico della Società A.S. ROMA S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 01.07.2020, il quale al punto 2.6 prevede che l’età minima per sottoporre a prova giovani calciatori sia di 10 anni e che le società affiliate sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver consentito che fosse organizzato in data 08.05.2021 presso il Centro Sportivo “Acqua Acetosa” di Roma un allenamento a fini di reclutamento al quale ha partecipato il calciatore Damiano Santilli, anno di nascita 2012, tesserato per altra società;

MIRKO MANFRE’, Allenatore di base e Responsabile della Scuola Calcio della Società A.S. ROMA S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione del Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 01.07.2020, il quale al punto 2.6 prevede che l’età minima per sottoporre a prova giovani calciatori sia di 10 anni e che le società affiliate sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver organizzato in data 08.05.2021 presso il Centro Sportivo “Acqua Acetosa” di Roma un allenamento a fini di reclutamento al quale ha partecipato il calciatore Damiano Santilli, anno di nascita 2012, tesserato per altra società;

A.S. ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Bruno CONTI, Mirko MANFRE’ e Guido FIENGA, dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S. ROMA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Bruno CONTI, di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Mirko MANFRE’ e di € 2.500,00 (duemila cinquecento/00) di ammenda per la società A.S. ROMA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it