FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 087/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MATTIOLI CARRELLA ASD PASQUALE FOGGIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 53 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Italo MATTIOLI, Franco CARRELLA e della società A.S.D. PASQUALE FOGGIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ITALO MATTIOLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Pasquale Foggia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Pasquale Foggia, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pisani Antonio, nonché per averne consentito l’utilizzo in occasione della gara ASD Pasquale Foggia – ASD Happy Azzurri, valevole per la Coppa Giovanissimi Under 14 Regionale disputata il 06.06.21, omettendo anche di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;
FRANCO CARRELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Pasquale Foggia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Pasquale Foggia – ASD Happy Azzurri, valevole per la Coppa Giovanissimi Under 14 Regionale disputata il 06.06.21, sottoscritto la distinta di gara della società ASD Pasquale Foggia consegnata all’Arbitro, nella quale è indicato il calciatore Pisani Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore stesso;
A.S.D. PASQUALE FOGGIA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra specificati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Italo MATTIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PASQUALE FOGGIA e dal Sig. Franco CARRELLA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Italo MATTIOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco CARRELLA e di € 133,34 (cento trentatré/ trentaquattro centesimi ) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del Campionato Regionale Giovanissimi ss 2021/2022 per la società A.S.D. PASQUALE FOGGIA;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.