C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 10/06/2017 – Delibera – RECLAMO n.111 della Società S.S.D. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 11.05.2017(ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, obbligo alla società di tenere indenne l’arbitro dei notevoli danni subiti al telefonino di sua proprietà, inibizione del dirigente PASCAZIO Giuseppe fino al 10.11.2017, squalifica del calciatore COMITO Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore GENTILE Mattia fino al 30.11.2017, squalifica dei calciatori CAROLEO Tommaso, GRANATO Marco, MENNITI Angelo e RUSSO Antonino per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n.111 della Società S.S.D. KENNEDY J.F.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 11.05.2017(ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, obbligo alla società di tenere indenne l’arbitro dei notevoli danni subiti al telefonino di sua proprietà, inibizione del dirigente PASCAZIO Giuseppe fino al 10.11.2017, squalifica del calciatore COMITO Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore GENTILE Mattia fino al 30.11.2017, squalifica dei calciatori CAROLEO Tommaso, GRANATO Marco, MENNITI Angelo e RUSSO Antonino per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Comito Francesco, Caroleo Tommaso, Granato Marco, Menniti Angelo e Russo Antonino; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce le qualifiche inflitte ai calciatori COMITO Francesco, CAROLEO Tommaso, GRANATO Marco, MENNITI Angelo e RUSSO Antonino a TRE giornate effettive di gara; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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