F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66/TFN – SD del 02 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2264/ 782pf20-21/GC/am del 7 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Futsal Polistena C5 – Reg. Prot. 40/TFN-SD

Decisione/0066/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore);

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Giammaria Camici – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2264/ 782pf20-21/GC/am del 7 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Futsal Polistena C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 7 ottobre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la ASD Futsal Polistena C5 (da ora anche la società o la deferita) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS per i comportamenti ascritti al proprio tesserato Vieira De Morais Junior Silon, a sua volta oggetto di CCI per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 40 quinquies, comma 1 punto 1, NOIF per non aver rappresentato alla propria società e agli organi federali competenti la non correttezza del suo tesseramento.

La fase istruttoria

In data 08.06.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 782pf20-21, avente ad oggetto “Accertamento in ordine alle modalità di tesseramento del calciatore Vieira De Morais Junior Silon, tesserato per la società Futsal Polistena che risulterebbe tesserato avendo presentato una dichiarazione mendace di non essere mai stato tesserato per Federazione estera”.

Il procedimento traeva origine dalla trasmissione, da parte della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, di una decisione (di rigetto) resa in esito a un reclamo proposto dalla società ASD Bernalda avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologazione del risultato della gara ASD Polistena – ASD Bernalda, valevole per i play off della Serie A2; reclamo nel quale la reclamante aveva dedotto l’irregolare posizione di tesseramento del già indicato calciatore. La decisione era espressamente trasmessa, in uno agli atti di quel procedimento, “per i necessari accertamenti sulle modalità di tesseramento del calciatore Vieira de Morais Junior Silon”.

Nel corso dell’istruttoria venivano acquisiti i fogli di censimento e notizie ss 2020/21 delle due società; le distinte degli incontri disputati dalla ASD Futsal Polistena C5 dal 25.02.2021 sino al termine della relativa stagione sportiva, comprensiva delle gare playoff; storico del tesseramento del calciatore comprensivo del suo primo tesseramento in Italia per la società SSD Avis Pleiade Policoro srl; verbale di audizione del calciatore in data 17.06.2021; verbale di audizione del presidente della società in data 16.07.2021.

In esito a tale fase istruttoria, la Procura Federale notificava al calciatore e alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, la CCI ipotizzando la violazione degli artt. 4, comma 1, CGS e 40 quinquies, comma 1 punto 1, NOIF per aver taciuto, all’atto del tesseramento per la società Futsal Polistena, di essere stato tesserato per la Federazione brasiliana e per aver consapevolmente violato la norma sul limite massimo di tesseramenti per calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla UE/EEE, essendo a conoscenza del fatto che per la società era già tesserato il calciatore Andre Cordeiro de Jesus, extracomunitario proveniente da società estera. A seguito della notifica della CCI, il calciatore proponeva accordo ex art. 126 CGS che la Procura Federale accoglieva; mentre la società non produceva richieste né memoria.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 25.10.2021, la società proponeva accordo ex art. 127 CGS condiviso dalla Procura Federale su sanzione base di euro 300,00 di ammenda ridotta ad euro 200,00 di ammenda.

Il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per valutare la proposta alla luce del disposto dell’art. 127, riteneva non sussistenti i presupposti per poter dichiarare l’accordo efficace e, su richiesta delle parti, fissava nuova udienza per il giorno 22.11.2021.

Le parti non producevano memoria né depositavano atti.

Il dibattimento

All’udienza del 22.11.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, entrambi in collegamento da remoto, l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale e l’avv. Giuseppe Bellocco per la società deferita.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola l’avv. Bellocco che concludeva per l’irrogazione di una sanzione minima.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità della deferita a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione disciplinare commessa dal suo tesserato Vieira De Morais Junior Silon (da ora anche il calciatore e il tesserato).

In proposito, occorre preliminarmente ribadire, come già affermato da questo Tribunale, che l’accordo concluso tra la Procura Federale e il calciatore ex art. 126 CGS non può essere valutato come affermazione di responsabilità né come ammissione di responsabilità.

Invero, trattasi di accordo che interviene allorquando neppure si è esaurita la fase istruttoria del procedimento e la Procura Federale neppure ha valutato se procedere o meno al deferimento del tesserato. Accordo da trasmettere al Presidente Federale per le sue eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, in assenza delle quali il Presidente si limita a prenderne atto. Un accordo, dunque, che non è neppure sottoposto al vaglio del Tribunale federale; cioè al vaglio di un organo della giustizia sportiva.

Occorre, allora, che il Tribunale valuti oggi la sussistenza della responsabilità del tesserato, nella sola presenza della quale può ipotizzarsi e scrutinarsi la sussistenza della responsabilità oggettiva della società.

Nel caso di specie, la responsabilità del tesserato per la violazione delle disposizioni contestate (in particolare, l’art. 40 quinquies, comma 1 punto 1, delle NOIF) emerge chiara dall’esame degli atti del procedimento ed è stata anche ammessa dal tesserato.

Nelle dichiarazioni rilasciate in data 17.06.2021 al rappresentante della Procura Federale, il tesserato ha affermato, rispondendo a varie domande, quanto segue: “Riferisco di aver giocato all’estero e nella circostanza di essere stato tesserato  per una federazione estera e nello specifico per la Società Cascavel, Brasiliana, militante nella lega della FGFS facente parte della LNF (Lega Nacional de Futsal) per la stagione 2016 e in precedenza nell’anno 2015 per la Società BGCF Bento Goncalves della medesima Lega”; “Durante la stagione in corso (ndr 2020/21) ho disputato tutte le gare ufficiali previste con esclusione di una gara contro il Napoli con le società con cui sono stato tesserato e nello specifico CDM Futsal, ORSA Viggiano e Futsal Polistena”; “Conosco le norme federali essendo un tesserato per la Lega Nazionale dilettanti e le rispetto come dimostrato dai miei comportamenti tenuti nell’arco della stagione” (rispondendo alla domanda “Lei è a conoscenza delle le norme federali previste dall’art. 40 quinquies delle NOIF che prevedono che la Società di calcio a 5 possa tesserare contemporaneamente un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere”) ; “Sono a conoscenza che nella mia attuale squadra vi è un altro tesserato extracomunitario proveniente da Società estera con il nome di Andre Cordeiro de Jesus”. Conclusivamente, il tesserato ha confermato di esserlo stato anche per Federazione estera; di conoscere la disposizione di cui all’art. 40 quinquies, comma 1 punto 1, delle NOIF; di essere a conoscenza del tesseramento da parte della Futsal Polistena di altro tesserato extracomunitario.

È, quindi, indubbia la responsabilità del tesserato per la violazione della ripetuta norma delle NOIF.

A tale responsabilità non può non conseguire, nel caso di specie, la responsabilità oggettiva della società deferita.

L’illecito disciplinare commesso dal tesserato ha riguardato direttamente l’attività sportiva della società ed è stato indiscutibilmente diretto a recarle un giovamento in termini di utilizzazione (non consentita) di calciatori extracomunitari e in termini di risultati sportivi.

Al riguardo, occorre rimarcare che il calciatore, trasferitosi dalla Orsa Viggiano all’odierna deferita con lista datata 25.02.2021 e tesseratosi per l’odierna deferita in data 26.02.2021, ha disputato, a partire da quella del 27.02.2021, dodici delle tredici partite che hanno portato la deferita ad essere promossa al Campionato di Serie A, tra altro realizzando, nelle gare di play-off, alcuni gol. E va, altresì, rimarcato che il calciatore ha disputato quelle dodici gare ben consapevole che il compagno di squadra Andre Cordeiro de Jesus, extracomunitario, stava anch’egli disputando tutte quelle medesime dodici gare, in tal modo consentendo alla società un indebito vantaggio sportivo rispetto alle altre squadre partecipanti al Campionato di Serie A2 2020-2021.

In buona sostanza, con il proprio comportamento vietato, il calciatore ha consapevolmente alterato il corretto svolgimento del Campionato di competenza in danno delle altre società ad esso partecipanti, con una condotta che avrebbe meritato, a parere del Tribunale, una sanzione ben maggiore di quella applicata in sede di accordo ex art. 126 CGS.

La gravità della violazione del calciatore non può non riflettersi sulla determinazione della sanzione a carico della deferita che si è oggettivamente giovata della stessa scendendo in campo con una formazione non consentita per ben dodici gare, conseguendo, al termine dei play-off, la promozione al Campionato di Serie A.

Il Tribunale valuta, quindi, equa una sanzione, sia pure rigorosa, che incida su quell’aspetto sportivo alterato dal comportamento illecito del calciatore; cioè sulla disputa delle gare e sulla correttezza del Campionato. Sanzione che determina nella misura di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, cui aggiungere, sempre per la gravità dei fatti, l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00)

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Futsal Polistena C5 le sanzioni di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica             

Depositato in data 2 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it