F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFNT del 03 Dicembre 2021 (motivazioni) – Geovanne Luiz Francisco Da Silva / SSDARL Aosta Calcio 511 – Reg. Prot. 21/TFN-ST
Decisione/0026/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0021/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Domenico Apicella – Componente (Relatore);
Roberto Benedetti – Componente;
Angelo Pasquale Perta – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC presentato dal sig. Geovanne Luiz Francisco Da Silva (calciatore n. 25.6.1999 – matr. 1018469) per la declaratoria di nullità del tesseramento in favore della società SSDARL Aosta Calcio 511 (matr. 937821),
la seguente
DECISIONE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso del 27 ottobre 2021 ritualmente notificato alla controparte, il calciatore Geovanne Luiz Francisco Da Silva adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - per la declaratoria di nullità del tesseramento dello stesso in favore della società SSDARL Aosta Calcio 511, asseritamente effettuato in data 10 settembre 2021 a totale insaputa e senza la partecipazione del calciatore stesso. A sostegno della domanda, il calciatore Da Silva rappresentava che, nella passata stagione sportiva 2020 – 2021, era tesserato per la Società SSDARL Aosta Calcio 511 con la quale disputava il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2 – Girone A; lo stesso calciatore sosteneva, poi, che all’inizio della stagione agonistica 2021-2022, essendo calciatore extracomunitario, sarebbe dovuto risultare svincolato dal termine della stagione calcistica 2020-2021, al pari di tutti i calciatori extracomunitari dilettanti. Nel mese di ottobre 2021 il Da Silva, volendo tesserarsi con nuova società sportiva, apprendeva, però, di essere – a sua insaputa – ancora tesserato nel Campionato di serie A 2 – Girone A con la società SSDARL Aosta Calcio 511, pur non avendo mai firmato alcun aggiornamento di tesseramento.
A seguito di ciò – a mezzo dei suoi legali – inoltrava richiesta all’Ufficio Divisione Calcio a 5, per il tramite dell’AIC, per ottenere il modulo di tesseramento depositato dalla società SSDARL Aosta Calcio 511 presso l’Ufficio preposto.
Ricevuto il modulo di tesseramento n. DL 10682957, il calciatore, verificata la firma apposta a suo nome in calce al modulo, non la riconosceva come propria ed incaricava – di tal guisa – un perito calligrafo esperto affinché si pronunciasse sulla sua autenticità. Eseguita la perizia calligrafica, l’esperto concludeva nel modo seguente “…il sottoscritto dichiara ed accerta la firma falsa e dissimulata quindi non attribuibile al calciatore Geovanne Luiz Francisco Da Silva”, appurando, dunque, l’apocrifia della firma apposta sul modulo di tesseramento citato.
Il Ricorrente concludeva la propria memoria chiedendo che l’On.le Tribunale adito, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate, si pronunciasse sull’accoglimento del ricorso e per l’effetto dichiarasse la nullità del tesseramento, con effetti ex tunc.
La società SSDARL Aosta Calcio 511, pur avendo ricevuto nei termini di legge, il ricorso non si costituiva in giudizio.
All’udienza del 26 novembre 2021, comparivano gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo in rappresentanza del calciatore Geovanne Luiz Francisco Da Silva, quest’ultimo presente anche personalmente, ed il sig. Gianluca Fea, Segretario della SSDARL Aosta Calcio 511.
Il Presidente invitava le parti ad esporre i fatti e rassegnare le proprie conclusioni: l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del calciatore Geovanne Luiz Francisco Da Silva, si riportava integralmente al ricorso presentato, corredato da perizia grafologica, chiedendo l’integrale accoglimento delle richieste ivi rassegnate. L’avv. Fiorillo, sempre per conto del calciatore Da Silva, dichiarava di associarsi alle richieste formulate dal collega Chiacchio. Il sig. Gianluca Fea, Segretario della SSDARL Aosta Calcio 511 dichiarava che la società non si era costituita in giudizio poiché non aveva alcuna intenzione di opporsi all’annullamento del tesseramento. Tuttavia, sottolineava che la firma sul modulo di tesseramento era stata apposta personalmente dal calciatore, respingendo quindi la contestazione avanzata da parte ricorrente sulla apocrifia della firma. Al termine della discussione il Tribunale adito si riservava per la decisione.
DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.
Questo Tribunale non può che prendere atto del formale ed espresso disconoscimento, da parte del diretto interessato, della firma risultante apposta, in nome e per conto del calciatore Da Silva, sull’aggiornamento del modulo di tesseramento con la società SSDARL Aosta Calcio 511 per la corrente stagione sportiva. La denunciata aprocrifia della firma appare, peraltro, avvalorata dagli esiti della perizia calligrafica depositata agli atti, che corrobora la tesi del ricorrente. Inoltre, la società potenziale controinteressata non ha inteso costituirsi in giudizio per contestare e contrastare con argomentazioni e prove avverse quanto sostenuto e dichiarato dal ricorrente, avendo, peraltro, espressamente rappresentato all’udienza, per il tramite del Segretario sig. Fea, di non volersi opporre all’annullamento del tesseramento. Ogni altra dichiarazione resa dal Fea nel corso dell’udienza circa la autenticità della firma da parte del calciatore non può essere presa in considerazione da questo Tribunale, sia per la mancata rituale costituzione in giudizio della società in questione, sia perché le affermazioni del Fea non sono in alcun modo supportate da riscontri probatori di sorta.
Su tali basi, considerato che l’art. 95, comma 8, NOIF (Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) prevede che “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”, questo Tribunale non può che addivenire alla declaratoria di nullità dell’aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore Sa Silva con la società SSDARL Aosta Calcio 511 riguardante la stagione sportiva in corso.
Si ritiene di dover, inoltre, trasmettere alla competente Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CGS, copia degli atti relativi al ricorso in questione, al fine di accertare le condotte in ipotesi perpetrate ai danni del calciatore Geovanne Luiz Francisco Da Silva, in riferimento alla sottoscrizione apposta sulla lista di trasferimento n. DL 10682957 e le connesse responsabilità disciplinari in capo a soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del calciatore Geovanne Luiz Francisco Da Silva e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’aggiornamento della posizione di tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 con la società SSDARL Aosta Calcio 511.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Domenico Apicella Gioacchino Tornatore
Depositato in data 3 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia