F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/TFN – SD del 07 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3103/205 pf21-22/GC/gb del 5 novembre 2021 nei confronti della società Calcio Catania Spa – Reg. Prot. 55/TFN-SD
Decisione/0069/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Antonella Arpini – Componente;
Giammaria Camici – Componente;
Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Valentina Ramella – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3103/205 pf21-22/GC/gb del 5 novembre 2021 nei confronti della società Calcio Catania Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 3103/205pf21-22/GC/gb del 5 novembre 2021, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Le Mura Nicola, all’epoca dei fatti suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF e dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per il mancato pagamento, entro il termine del 2 agosto 2021, degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi i tesserati.
La fase istruttoria
Nel corso dell’indagine svolta nell’ambito del procedimento, iscritto nel relativo registro in data 19.10.2021 al n. 205 pf20-21, avente ad oggetto la “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Calcio Catania S.p.A., a diversi tesserati, degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021”, la Procura federale ha acquisito i moduli censimento e la visura camerale della società.
Ritualmente notificata la Comunicazione di conclusione delle indagini in data 25.10.2021, cui seguiva la proposta di accordo ex art. 126, co. 1, CGS da parte del legale rappresentante, la società non ha chiesto di essere sentita, né presentato memoria difensiva.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del 2.12.2021, la società, ritualmente attinta dalla convocazione, non ha prodotto alcuna memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 2.12.2021, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato il dr. Luca Scarpa, per la Procura Federale, ed i sigg.ri Giorgio Borbone e Carmelo Munzone in rappresentanza della società deferita.
Il dr. Luca Scarpa, dato atto dell’intervenuto accordo ex art. 126 CGS del sig. Le Mura Nicola, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della società la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.
I sigg.ri Giorgio Borbone e Carmelo Munzone non hanno reso alcuna dichiarazione. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
La responsabilità della Società Calcio Catania Spa risulta documentalmente provata.
Ed invero, in forza di quanto previsto dall’art. 85, lett. A), parag. VI, punto 1, NOIF e dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, Titolo I, paragrafo IV, lettera A), punto 1), la società deferita - entro la data del 2 agosto 2021 - avrebbe dovuto “assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2021, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.”
Risulta invece per tabulas, come segnalato dalla Co.Vi.So.C. in data 18.10.2021, all’esito del report della Deloitte & Touche Spa, che il pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2021 è intervenuto successivamente alla scadenza del 2 agosto 2021.
In assenza di prova contraria, il cui onere incombeva sulla società, sul punto silente in ogni fase del procedimento, la responsabilità della Società Calcio Catania Spa, pertanto, può ritenersi provata con assoluta certezza.
Ritenuto che per la violazione contestata, di cui la società risponde a titolo di responsabilità propria, l’art. 33, comma 3, CGS prevede la sanzione della penalizzazione di “almeno due punti di penalizzazione”, sanzione congrua, in adesione alla richiesta del rappresentante della Procura federale, è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Calcio Catania Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 7 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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