CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 109 del 13/12/2021 – Domenico Meccariello/Stefano Carrozza/Alessandro Golino/Ciro Cassini/Enrico Terlizzi/Giuseppe Pomarico/Federazione Pugilistica Italiana
Decisione n. 109
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Bocchini - Relatore
Roberto Carleo
Giulio Bacosi
Emanuela Loria - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2021, presentato, in data 27 gennaio 2021, dal sig. Domenico Meccariello, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Luigi Fucci,
contro
i signori Stefano Carrozza, Alessandro Golino, Ciro Cassini, Enrico Terlizzi, Giuseppe Pomarico, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Rolando Grossi,
per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 14 del 28 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato accolto il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, respingendo il ricorso presentato in primo grado dal sig. Meccariello, è stata confermata la validità della assemblea elettiva del settore Arbitri-Giudici del C.R. Campania FPI, tenutasi in data 19 novembre 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 27 aprile 2021, l’avv. Vittorio Luigi Fucci, per il ricorrente, sig. Domenico Meccariello; l’avv. Rolando Grossi, in qualità di difensore dei resistenti, signori Stefano Carrozza, Alessandro Golino, Ciro Cassini, Enrico Terlizzi e Giuseppe Pomarico, nonché della resistente FPI; udito, infine, il Procuratore Nazionale per lo Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Bocchini.
Ritenuto in fatto
Con il ricorso in epigrafe, il sig. Domenico Meccariello ha impugnato la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Pugilistica Italiana (di seguito, anche FPI) n. 14 del 28 dicembre 2020, con cui è stato respinto il ricorso promosso, innanzi al Tribunale Federale della FPI, avverso la validità dell’assemblea elettiva del settore Arbitri-Giudici tenutasi il 19 novembre 2020, in relazione alla quale il Sig. Meccariello aveva richiesto di invalidare la delibera dell’assemblea periodica per il rinnovo delle cariche elettive dei tesserati come Arbitri-Giudici (AA.GG.) del Comitato Regionale Campania FPI, contestando alcune irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto. In particolare, le censure mosse dal ricorrente possono essere così riassunte: a) modifica del numero degli aventi diritto al voto e, conseguentemente, del numero degli eligendi delegati avvenuta dopo l’indizione delle elezioni e prima dello svolgimento delle elezioni medesime, tale da alterare il quorum; b) illegittimità del voto per la partecipazione dei signori Pomarico e Raucci; c) illegittimità della candidatura del sig. Carrozza Stefano; d) illegittimità del diritto di voto per delega del signor Golino (delegato) su delega del signor Casciano.
Hanno resistito, con memoria, i signori Stefano Carrozza, Alessandro Golino, Ciro Cassini, Enrico Terlizzi, Giuseppe Pomarico.
All’esito del giudizio dinanzi al Tribunale Federale della FPI, che, accogliendo il ricorso ex art. 12, comma 7, del Regolamento Organico FPI, promosso dal sig. Domenico Meccariello, annullava, per l’effetto, la suddetta assemblea elettiva del settore Arbitri-Giudici del C.R. Campania FPI, proponevano reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello FPI, i signori Stefano Carrozza, Alessandro Golino, Ciro Cassini, Enrico Terlizzi, Giuseppe Pomarico. La Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 14/2020 del 28 dicembre 2020, ha ritenuto fondato il secondo motivo di doglianza in quanto, in merito alla contestata incompatibilità del signor Pomarico, ai sensi dell’art. 49, comma 9, dello Statuto, è consentito optare, entro il termine di giorni trenta, per una delle cariche ricoperte dall’eletto che, per tale ragione, dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilità; la Corte ha statuito, al riguardo, che risulta provato che il signor Pomarico abbia inequivocabilmente esercitato più volte tale diritto, con ciò facendo venire meno la possibile incompatibilità suscettibile di pregiudicare la validità dell'assemblea.
La Corte Federale di Appello ha, quindi, accolto il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, ha respinto il ricorso, presentato in primo grado dal signor Meccariello, confermando la validità dell’assemblea impugnata, che era stata annullata dal Tribunale Federale FPI.
Il Sig. Meccariello chiede al Collegio di Garanzia, in totale riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FPI n. 14/20 del 28 dicembre 2020, in via principale, di vedere annullata senza rinvio la suddetta decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello, favorendo la reviviscenza della sentenza di primo grado, e con ciò comportando l’annullamento dell’Assemblea Regionale elettiva AA/GG del C.R. Campania FPI e delle conseguenti votazioni, per la violazione delle norme di cui ai punti in premessa, così da favorire lo svolgimento di nuove votazioni, previa opportuna verifica dei requisiti dei candidati e dei termini di convocazione.
A sostegno di tale richiesta, il sig. Meccariello afferma, in sintesi:
1. la violazione del combinato disposto degli articoli 9 e 49, comma 4, del Regolamento Arbitri e Giudici e dell’art. 13, comma 4, dello Statuto FPI e dell'art. 10 del Regolamento Sanitario.
In particolare, il ricorrente denuncia l’omessa, erronea, insufficiente motivazione resa dal giudice di secondo grado in relazione al fatto controverso e decisivo per la definizione del giudizio, ovvero in ordine alla non iscrivibilità come tesserato arbitro/giudice del sig. Pomarico Giuseppe, per avere egli esercitato tale diritto fuori termine; denuncia, altresì, l’incompatibilità del Pomarico a ricoprire tale carica, per non avere lo stesso ritualmente rinunciato alla carica di provenienza, con ciò dando luogo al suo illegittimo inserimento nella lista degli aventi diritto al voto all'assemblea elettiva.
2. La violazione dell'art. 8 del Regolamento Organico e dell’art. 48 dello Statuto.
In particolare, si censura l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, all'ultimo momento, dei signori Giuseppe Pomarico, Angela Casciani e Antonio Di Sivo, col conseguente aumento del numero dei delegati.
3. La violazione dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento Arbitri e Giudici.
In particolare, si censura la posizione dell'arbitro giudice Vincenzo Raucci, il quale, sebbene apparso da subito nell'elenco degli aventi diritto al voto, secondo le disposizioni regolamentari e statutarie in vigore, avrebbe potuto esercitare il diritto di voto per il Comitato Regionale Lazio e non per il Comitato Regionale Campania.
4. L'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, (abrogato) del R.A.G.
In particolare, si censura la posizione di Carrozza Stefano come candidato eleggibile.
5. L'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 7, dello Statuto FPI.
In particolare, si censura la posizione di Golino Alessandro quale candidato ed intestatario di delega di Casciano, delega da ritenersi irregolare ed illegittima.
I resistenti hanno ritualmente depositato, ex art. 60, comma 1, CGS CONI, memoria difensiva, con la quale resistono e chiedono l’accoglimento dei seguenti argomenti:
1. Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 59, comma 3, lettera F), del Codice di Giustizia Sportiva e violazione dello Statuto Federale.
In particolare, contestano che il ricorso è volto ad introdurre argomentazioni che non dovrebbero, di converso, trovare ingresso nel giudizio innanzi a questo Collegio, in quanto si ripropongono questioni già definitivamente risolte negli altri gradi di giudizio endofederale.
Inoltre, eccepiscono che il ricorrente ha prestato acquiescenza rispetto ai punti A, C e D della motivazione della decisione del Tribunale Federale e, per l’effetto, chiedono la declaratoria di inammissibilità rispetto ai punti di gravame rubricati dal ricorrente ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso.
2. Erronea interpretazione delle norme statutarie in combinato disposto, artt. 13, comma 4, e 49, comma 4, per violazione del principio di interpretazione sistematica, travisamento dei fatti, mancata applicazione ed illogicità.
In particolare, i resistenti affermano il possesso, da parte del dott. Pomarico, di tutti i requisiti prescritti al fine di poter svolgere la funzione di Arbitro-Giudice, essendo lo stesso in perfetta regola con il tesseramento ed in possesso di idonea certificazione sanitaria.
3. Erronea interpretazione delle norme statutarie art. 49, comma 9, travisamento dei fatti, mancata applicazione ed illogicità manifesta.
In particolare, si eccepisce che il dottor Pomarico non è mai stato revocato dalla sua qualifica, ma soltanto sospeso dall’incarico di responsabile Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica, senza comprimere alcun diritto di scelta tra le sue diverse attribuzioni.
4. Inammissibilità e violazione dell’art. 59, comma 3, lett. F), Codice della Giustizia sportiva. Straripamento. Travisamento ed erronea interpretazione della vigente normativa federale della F.P.I. in relazione al presunto inserimento degli aventi diritto al voto “all’ultimo momento” e conseguente variazione del numero degli eleggibili.
In particolare, i resistenti impugnano il motivo n. 2 del ricorso, in quanto l’odierno ricorrente ha omesso di riproporre tale motivo innanzi alla Corte Federale d’Appello mediante gravame incidentale.
5. Inammissibilità e violazione dell’art. 59, comma 3, lett F), del Codice di Giustizia Sportiva, infondatezza ed illegittimità. Travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti.
In particolare, i resistenti impugnano tale motivo (n. 3 del ricorso) in quanto inammissibile, perché non riproposto in via incidentale dinanzi alla Corte Federale d’Appello avverso la decisione del Tribunale Federale che lo ha rigettato.
6. Inammissibilità e violazione dell’art. 59, comma 3, lett. F), del Codice di giustizia sportiva. Erronea interpretazione del combinato disposto dell’art. 5 del Regolamento arbitri e giudici F.P.I. in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento organico della F.P.I. Travisamento. Falsa applicazione.
In particolare, anche con riferimento al motivo n. 4 del ricorso, i resistenti propongono le medesime eccezioni di inammissibilità già richiamate, oltre a contestarne il merito.
7. Inammissibilità per violazione dell’art. 59, comma 3, lett. F), del Codice di Giustizia Sportiva. Infondatezza assoluta ed illegittimità. Travisamento ed erronea interpretazione dell’art. 3, comma 1, art. 8, comma 1, lett. C, ed art. 32, comma 7, Statuto federale F.P.I.
In particolare, i resistenti propongono le medesime eccezioni di inammissibilità anche in ordine al motivo n. 5 del ricorso, del quale viene, altresì, sollevata l’infondatezza nel merito.
8. Travisamento dei fatti ed erronea interpretazione.
Contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, si evidenzia come la condotta della Federazione Pugilistica Italiana è stata sempre corretta ed imparziale.
Si è costituita innanzi al Collegio anche la Federazione Pugilistica Italiana, con memoria ex art. 60 CGS CONI, con cui ha confermato, in relazione a quanto in oggetto, alcune circostanze in punto di fatto.
Considerato in diritto
Il ricorso promosso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che di seguito si esporranno.
Invero, con gli illustrati motivi di ricorso, il sig. Meccariello chiede sostanzialmente l’esame di questioni di merito già scrutinate nei precedenti gradi di giudizio e la cui valutazione, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata del Collegio di Garanzia, è preclusa in questa sede. Nel caso di specie, si tratterebbe di esaminare questioni di fatto volte a chiarire se il sig. Pomarico Giuseppe potesse o meno esercitare alcuno dei diritti inerenti al tesseramento di arbitro e giudice e, quindi, se possedesse o meno la legittimazione attiva ad essere eletto e se versasse o meno in una delle ipotesi di incompatibilità. Si tratta, pertanto, di un profilo in punto di fatto afferente a circostanze già vagliate dai giudici endofederali e, peraltro, relative alla sospensione ad horas dalla qualifica di Arbitro/Giudice, su cui il Tribunale ha già espresso il proprio giudizio e su cui codesto Collegio non ha titolo per intervenire.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente ripercorre questioni in fatto non scrutinabili da questa Corte.
Come già in precedenza affermato, giurisprudenza consolidata ha chiarito che è inammissibile, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il motivo di ricorso che ha ad oggetto la valutazione del merito della controversia in quanto, ai sensi dell'art. 59, comma 1, CGS CONI, la cognizione di codesto Collegio è ammessa esclusivamente per la violazione di norme di diritto e/o per l'omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Inoltre, in virtù del richiamo che l'art. 2, comma 6, del CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi a quanto statuito dall'art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso innanzi a questo Collegio come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che al giudice di legittimità è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie già acquisite nella fase di merito. Pertanto, in sede di giudizio di impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Corte Federale di Appello, è inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto le prove rilevanti delle ricostruzioni dei fatti fondanti il libero convincimento del giudice in primo grado e/o in secondo grado si devono ritenere acquisite ed assodate (in tal senso, Collegio Garanzia, SS.UU., decisione 19 dicembre 2017, n. 93). Questo Collegio – si ribadisce – non può valutare nuovamente il materiale probatorio acquisito nel corso dei procedimenti endofederali, ma deve solo procedere ad un apprezzamento dell'iter logico-giuridico seguito dalla motivazione adottata dalla Corte Federale d'Appello, valutando se essa sia fondata o meno sui fatti accertati in via documentale e su un ragionamento ineccepibile e privo di vizi logici sotto il profilo giuridico. Non si può, quindi, procedere ad un nuovo giudizio dei fatti, non essendo il giudizio di legittimità configurato come un altro grado di giudizio in cui poter ulteriormente valutare le istanze già sviluppate dalle parti ovvero contestare la circostanza tale per cui il giudice di merito non abbia preso in considerazione decisivi elementi di fatto che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa, ovvero la circostanza che sia riscontrabile un’obiettiva carenza del procedimento logico, che, sulla base degli elementi acquisiti, ha indotto un determinato convincimento.
Ebbene, alla luce di tali consolidati principi, espressi dalla giurisprudenza di questo Collegio, il ricorso proposto è inammissibile, in quanto i singoli motivi mirano a chiedere una nuova valutazione delle prove acquisite nei precedenti gradi di giudizio. Infatti, in relazione al primo motivo, si chiede di valutare la non iscrivibilità di Pomarico Giuseppe come tesserato arbitro/giudice, per avere egli esercitato tale diritto fuori termine, oltre che a causa della sua incompatibilità a ricoprire tale carica, per non avere ritualmente rinunciato alla carica di provenienza di Responsabile del Settore Giovanile. Tale valutazione ha già costituito oggetto di espresso approfondimento da parte del Tribunale Federale, prima, e della Corte Federale d'Appello poi, e, peraltro, si sostanzia in una questione di mero fatto, non sindacabile in questa fase del giudizio.
Parimenti, gli altri quattro motivi di ricorso, nondimeno molto sintetici, si articolano solo formalmente alla stregua di violazioni di norme di diritto, ma, nella loro pur breve esposizione, sono sostanzialmente finalizzati a chiedere a codesto Collegio di esaminare nuovamente le situazioni di fatto già decise dai giudici di merito, in relazione ad elementi istruttori acquisiti nel corso dei precedenti gradi di giudizio. Ma, come già ampiamente dedotto, tali valutazioni sono inammissibili in questa fase di giudizio poiché si vorrebbe che questo Collegio si pronunciasse nuovamente su elementi di fatto, come tali insuscettibili di nuovo esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 27 aprile 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Roberto Bocchini
Depositato in Roma in data 13 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face