CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 117 del 23/12/2021 – Claudio Mauriello/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 117
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da:
Massimo Zaccheo - Presidente
Valerio Pescatore - Relatore
Roberto Carleo
Roberto Bocchini
Ilaria Pagni - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 22/2020, presentato, in data 28 maggio 2020, dall'avv. Claudio Mauriello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Meo e Alberto Colarusso,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 060/CFA del 6 marzo 2020, notificata in pari data, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione di quattro mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare FIGC, con la decisione n. 99/TFN-SD del 30 gennaio u.s., per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 31, comma 1, CGS e 80 NOIF;
- al R.G. ricorsi n. 63/2020, presentato, in data 28 luglio 2020, dall'avv. Claudio Mauriello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Meo e Alberto Colarusso,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 086/CFA del 3 luglio 2020, pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione dell’inibizione di sei mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC, con la decisione n. 120/TFN-SD del 10 marzo 2020, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS e all’art. 85, lett. C), par. III), delle NOIF;
- al R.G. ricorsi n. 3/2021, presentato, in data 10 gennaio 2021, dall'avv. Claudio Mauriello rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Meo e Alberto Colarusso,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, di cui al C.U. n. 059/CFA del 23 dicembre 2020, pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale, ai sensi degli artt. 100, comma 2, e 101, comma 3, CGS FIGC, è stato respinto il reclamo del medesimo ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC, n. 30/TFN-SD 2020/2021 del 28 ottobre 2020, di cui al C.U. n. 19/TFN-SD, pubblicato in pari data, e, per l’effetto, è stata confermata, a suo carico, la sanzione dell’inibizione di due mesi, irrogata all’esito del giudizio endofederale di primo grado, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS FIGC, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto federale, nonché degli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, con riferimento alla irregolarità del tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’11 febbraio 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams:
quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Claudio Mauriello - avv. Arturo Meo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Claudio Mauriello - avv. Arturo Meo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Claudio Mauriello - avv. Arturo Meo; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Valerio Pescatore.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso n. 22/2020 del 28 maggio 2020, l'avv. Mauriello ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di «annullare» la decisione n. 060/CFA, adottata il 6 marzo 2020 dalla Corte Federale d'Appello FIGC, per «inesistenza e/o nullità degli atti presupposti»; nonché, in via gradata, di «rimandare gli atti all’Organo di Giustizia Federale competente, al fine di sanare il difetto di notifica».
A fondamento dell’impugnazione, l’avv. Mauriello ha denunciato il difetto di notifica del deferimento da parte della Procura Federale della FIGC, che l’avrebbe eseguita a mezzo PEC presso la società sportiva, in una data (il 24 dicembre 2019) in cui l’avv. Mauriello non era più «tesserato dell'US. Avellino 1912 S.r.l.». Di qui, la «nulli[tà] di tutti gli atti successivi, compresa la decisione sanzionatoria».
L’avv. Mauriello ha quindi contestato la decisione della Corte Federale, nella parte in cui ha respinto il suo appello rilevando che, ai sensi del previgente art. 38, comma 8, CGS, le comunicazioni potevano essere eseguite, alternativamente, presso il domicilio eletto ovvero presso la società di appartenenza al momento dell’istaurazione del procedimento; e tenuto conto che il procedimento era stato instaurato (al momento della comunicazione di conclusioni indagini) in una data in cui il l’avv. Mauriello era ancora presidente della società U.S. Avellino, la notifica del deferimento deve reputarsi corretta. La Corte Federale di Appello ha escluso, inoltre, ogni lesione del diritto di difesa, poiché l’appellante aveva senz’altro avuto conoscenza del procedimento, tanto da parteciparvi regolarmente.
2. Con ricorso n. 63/2020, del 28 luglio 2020, l'avv. Mauriello ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di annullare la decisione n. 086/CFA, adottata dalla Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, il 3 luglio 2020, per i seguenti motivi:
«a) violazione dell'art. 85 CGS-FIGC da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver fissato l'udienza entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
b) violazione della modalità di notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera c) CGS previgente-FIGC da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver inviato a mezzo Raccomandata A/R la fissazione dell'udienza di discussione del 5 marzo 2020;
c) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver notificato atto necessario per consentire l'esercizio del diritto di difesa;
d) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver notificato atto necessario per instaurare correttamente il contraddittorio;
e) violazione della modalità di notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera c) CGS previgente-FIGC da parte della CFA-FIGC, per aver notificato fissazione dell'udienza a mezzo pec a soggetto non domiciliatario e, pertanto, non legittimato a ricevere comunicazioni in nome e per conto del deferito;
f) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione da parte della CFA-FIGC, per non aver notificato atto necessario per consentire l'esercizio del diritto di difesa;
g) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. da parte della CFA-FIGC, per non aver notificato atto necessario per instaurare correttamente il contraddittorio;
h) violazione dell'art. 99, comma 5, CGS-FIGC da parte della CFA-FIGC, per non aver rispettato la norma che disciplina le modalità di composizione del Collegio Giudicante a Sezioni Unite;
i) violazione dell'art. 103, comma 1, CGS-FIGC da parte della CFA-FIGC, per non aver rispettato il termine perentorio di 30 giorni dal deposito del reclamo per la celebrazione dell'udienza».
A fondamento di tali articolate domande, l’avv. Mauriello ha dedotto:
(i) che la Corte Federale di Appello avrebbe errato nel reputare corrette le modalità con cui il Tribunale gli ha comunicato la fissazione delle udienze del 14 febbraio e del 5 marzo 2020. Sul punto, il ricorrente ha riferito:
- che il giudizio trae origine dal deferimento n. 9169/667 del 21 gennaio 2020 – trasmesso il 22 gennaio 2020 via raccomandata presso la sua residenza e «ricevuto in data 17 febbraio 2020» – legato alla comunicazione di conclusioni indagini prot. 8449/667, che ha sostituito la precedente con prot. 8311/667 del 7 gennaio 2020, poiché erroneamente trasmessa alla PEC della società di cui egli non era più tesserato;
- di avere presentato, il 9 gennaio 2020, un’istanza di «estrazione degli atti» con riferimento al procedimento prot. 8311/667, in cui chiedeva di ricevere gli atti presso la sua PEC;
- di avere ricevuto, a mezzo raccomandata, la comunicazione di fissazione dell’udienza del 14 febbraio 2020 soltanto il successivo 17 febbraio;
- che il Tribunale avrebbe errato nel comunicare la fissazione dell’udienza del 5 marzo 2020 all’indirizzo PEC dell’avv. Mauriello, poiché esso era stato comunicato con riferimento al procedimento prot. 8311/667 e non con riguardo a quello prot. 8449/667, sul quale si fonda il deferimento che ha dato origine al giudizio;
(ii) che il Tribunale avrebbe dovuto fissare la prima udienza entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di deferimento (del 17 febbraio 2020), e non il 14 febbraio 2020. Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorrente contesta la decisione della Corte Federale di Appello, che ha considerato corretta la data in cui è stata fissata, anche tenuto conto dei termini di cui all’art. 8 L. 890/1982, la prima udienza;
(iii) che anche il procedimento di secondo grado sarebbe viziato, perché la Corte Federale di Appello avrebbe notificato la comunicazione di fissazione udienza al difensore, al quale tuttavia l’avv. Mauriello aveva conferito soltanto l’incarico di trasmettere gli atti del reclamo. Non vi sarebbe stata, quindi, alcuna elezione di domicilio presso la PEC del difensore; con la conseguenza che le comunicazioni dovevano essere notificate, mediante raccomandata A.R., presso la residenza dell’avv. Mauriello. Irrituale e comunque tardiva sarebbe, quindi, la comunicazione «di cortesia» trasmessa dalla Corte alla PEC dell’avv. Mauriello, perché non sarebbero stati rispettati il termine di 15 giorni che deve necessariamente intercorrere tra la data di ricezione della comunicazione (12 giugno) e quella di fissazione udienza (23 giugno). In ogni caso, l’udienza sarebbe stata fissata oltre i 30 giorni previsti dall’art. 103, comma 1, GGS-FIGC;
(iv) l’errata composizione del Collegio a Sezioni Unite, il quale avrebbe dovuto essere formato dai Presidenti (o da loro Vice) di ognuna delle quattro sezioni della Corte di Appello, oltre che da un componente della sezione competente per materia (secondo il ricorrente, quella della Lega Pro). Nella specie, invece, avrebbe fatto parte del Collegio il dott. Raffaele Tuccillo, componente della IV sezione, «competente per il settore giovanile e scolastico, settore tecnico, tesseramenti, vertenze economiche e procuratori sportivi».
3. Con ricorso n. 3/2021, del 10 gennaio 2021, l’avv. Mauriello ha chiesto l’annullamento della decisione C.U. n. 059/CFA, adottata il 23 dicembre 2020 dalla Corte Federale d’Appello, per i seguenti motivi:
«a) violazione della modalità di notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lettera c) CGS previgente-FIGC da parte della PF-FIGC, del TFN-SD-FIGC e della CFA-FIGC per non aver inviato a mezzo Raccomandata A/R al domicilio dell'interessato tutti gli atti del procedimento;
b) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. da parte della PF-FIGC, per non aver notificato la Comunicazione di Conclusione Indagini, atto necessario per consentire l'esercizio del diritto di difesa;
c) violazione del principio del contraddittorio ex artt. 111 Cost. ed art. 101 c.p.c. da parte della PF-FIGC, per non aver notificato la Comunicazione di Conclusione Indagini, atto necessario per instaurare correttamente il contraddittorio;
d) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. da parte del TFN-SD-FIGC e della CFA-FIGC, per non aver controllato l'esistenza della notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini, atto necessario per consentire l'esercizio del diritto di difesa;
e) violazione del principio del contraddittorio ex artt. 111 Cost. ed art. 101 c.p.c. da parte del TFN-SD-FIGC e della CFA-FIGC, per non aver per non aver controllato l'esistenza della notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini, atto necessario per instaurare correttamente il contraddittorio;
f) violazione dell'art. 123, comma 1, CGS-FIGC da parte della PF-FIGC per non aver notificato la conclusione delle indagini all'interessato;
g) violazione dell'art. 125, comma 2, CGS-FIGC da parte della PF-FIGC per aver fondato l'atto di deferimento su una comunicazione di conclusione indagini mai notificata all'interessato;
h) alternativamente al punto a), violazione dell'art. 53, comma 5, lettera a), n. 2, CGS-FIGC da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver controllato l'esistenza della notifica effettuata dal terzo cui si era rivolto;
i) violazione dell'art. 106, comma 1, CGS-FIGC da parte della CFA-FIGC, per non aver provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo proposto;
I) violazione dell'art. 106, comma 2, CGS-FIGC da parte della CFA-FIGC, per non aver provveduto ad annullamento della decisione del TFN-SD-FIGC nonostante fosse a conoscenza dei motivi di improcedibilità;
m) violazione dell'art. 142, comma 2, CGS-FIGC da parte della PF-FIGC, del TFN-SD-FIGC e della CFA-FIGC per le notifiche di loro competenza effettuate nel corso dei procedimenti incardinati;
n) alternativamente ai punti a) ed m), violazione dell'art. 53, comma 5, lettera a), n. 3, CGS-FIGC da parte della CFA¬FIGC, per non aver notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento».
Con memoria del 21 gennaio 2021, in questo giudizio si è costituita la FIGC, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 54 CGS CONI e, in subordine, la relativa infondatezza.
Con memoria ex art. 60 CGS, del 4 febbraio 2021, l’avv. Mauriello ha contestato l’eccezione di inammissibilità formulata dalla FIGC, rilevando che il ricorso non ha ad oggetto fatti di scarsa rilevanza, ma la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Considerato in diritto
4. Tenuto conto che sono presentati dal medesimo ricorrente tutti nei confronti della FIGC, i tre ricorsi dell’avv. Mauriello sono riuniti per connessione soggettiva.
5. Come anticipato, con il ricorso n. 22/2020 ha denunciato il vizio della notificazione dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale della FIGC, poiché eseguita a mezzo PEC presso la società sportiva, in una data (il 24 dicembre 2019) in cui l’avv. Mauriello non era più «tesserato dell'U.S. Avellino 1912 S.r.l.»; con conseguente «nulli[tà] di tutti gli atti successivi, compresa la decisione sanzionatoria».
Il ricorso è infondato.
Il Collegio richiama, innanzitutto, la nota differenza tra inesistenza e nullità della notificazione. E, dunque, l’insegnamento per il quale la notificazione di un atto è nulla qualora vengano violate le regole del relativo procedimento, ovvero quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha ritirato la copia dell’atto, o anche sulla data. In ogni caso, la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo. L’inesistenza, per converso, quale vizio non disciplinato dalla legge, ma individuato da dottrina e giurisprudenza, ricorre nelle ipotesi in cui non vi è alcun collegamento tra il destinatario dell’atto e il soggetto presso il quale esso è notificato. Al riguardo, è stato altresì chiarito che l'«inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata» (così Cass., 9/3/2018, n. 5663).
Nella specie, allora, assume rilievo decisivo il fatto che, se anche la notificazione del deferimento fosse stata erroneamente eseguita presso la sede società, tale vizio configurerebbe al più una causa di nullità della notifica; con la conseguenza che la costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado l’ha comunque sanato.
Le disposizioni che stabiliscono tempi e modalità di notificazione degli atti procedimentali, del resto, sono volte innanzitutto a garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio. La loro eventuale violazione, pertanto, non può essere fatta valere se non ha provocato alcun pregiudizio al destinatario della comunicazione o dell’atto.
Le statuizioni che precedono sono sufficienti per respingere le domande del ricorrente e rendono superfluo l’esame di tutte le altre censure dedotte col primo ricorso, che devono pertanto considerarsi assorbite.
6. Rispetto alle illustrate, molteplici censure mosse dall’avv. Mauriello con il ricorso n. 63/2020, il Collegio osserva, schematicamente, quanto segue:
(i) – (ii) le doglianze sulle modalità di notificazione, da parte della Procura Federale e del Tribunale Federale, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza sono infondate.
Come rilevato dalla Corte di Appello, all’udienza del 14 febbraio 2020 il Tribunale – preso atto che non vi era prova della ricezione del deferimento e della comunicazione dell’udienza – l’ha rinviata al 5 marzo 2020, rimettendo così in termini l’avv. Mauriello.
In questo modo, i termini di cui all’art. 85 CGS FIGC sono stati comunque rispettati e il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio.
Non è condivisibile, inoltre, la tesi secondo cui i termini del menzionato art. 85 decorrerebbero dalla ricezione effettiva dell’atto di deferimento: in questo modo, infatti, la decorrenza sarebbe rimessa alla discrezionalità del destinatario, il quale potrebbe consapevolmente scegliere di ritardare il ritiro dell’atto (presso l’ufficio postale) e così ritardare l’avvio del procedimento.
Al pari da respingere la censura relativa alla circostanza che il provvedimento di fissazione dell’udienza del 5 marzo 2020 sarebbe stato notificato all’avv. Mauriello via PEC, anziché a mezzo raccomandata inviata presso la sua residenza.
In proposito, il previgente art. 38, comma 8, lett. c), CGS FIGC – applicabile ratione temporis –imponeva la trasmissione delle comunicazioni alle persone fisiche «presso la residenza o il domicilio»: prevedendo, quindi, una modalità alternativa.
Premesso allora che, com’è noto, il domicilio è il luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari o interessi, occorre altresì rilevare che dal 2005, ai sensi dell’art. 3-bis, primo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il Codice dell’Amministrazione Digitale), i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi – quali l’avv. Mauriello – sono obbligati ad eleggere un domicilio digitale. Il quale, per l’art. 1, lett. n-ter), è «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ... valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».
Ne consegue che le comunicazioni trasmesse ai domicili digitali producono i medesimi effetti giuridici sia delle comunicazioni inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia della notificazione a mezzo posta: a condizione che siano eseguite «agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies» (art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005).
Non pare oggettivamente revocabile in dubbio, quindi, che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) rientri nella definizione di domicilio di cui all’art. 38, comma 8, lett. c), CGS FIGC.
Tanto più se si considera che il comma 7 del medesimo art. 38 stabiliva che «tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari».
La censura, di riflesso, è infondata;
(iii) rileva il Collegio che il ricorrente ha effettivamente prodotto un «atto di delega», datato 22 maggio 2020, nel quale ha incaricato l’avv. Colarusso di «trasmettere dalla propria pec professionale (...) per suo conto, il reclamo e tutti gli atti propedeutici e successivi allo stesso», con «ogni più ampio potere»; mentre non risulta prodotto l’atto di reclamo proposto innanzi alla Corte Federale di Appello. Al di là del contenuto della menzionata delega, dunque, questo Collegio non può verificare se e presso quale indirizzo, nell’atto di reclamo, l’Avv. Mauriello abbia eletto domicilio. Con la conseguenza che la censura risulta sfornita di prova.
In ogni caso, dallo scambio di messaggi tra, da un lato, il segretario della Corte Federale di Appello e l’Avv. Mauirello, e, dall’altro, tra il medesimo segretario e l’Avv. Colarusso, emerge una condotta dell’odierno ricorrente non ispirata a buona fede, specie se considerata nel peculiare momento storico in cui si sono svolti i fatti.
Al di là, infatti, del soggetto a cui è stata inviata, nei termini previsti dal CGS FIGC, la comunicazione, molteplici elementi inducono il convincimento che l’Avv. Mauriello abbia in realtà avuto notizia della fissazione dell’udienza con congruo anticipo; e che la condotta che ha tenuto nel giudizio di secondo grado sia stata in realtà volta a precostituirsi ragioni di future doglianze.
Strumentali, in questo senso, sono anche le contestazioni mosse alla Corte Federale di Appello per il fatto che l’udienza è stata fissata dopo 32 giorni, anziché 30, dalla presentazione del reclamo. Non si può trascurare, al riguardo, che i fatti per i quali è causa si sono svolti tra maggio e giugno 2020: immediatamente dopo, cioè, la prima ripresa di funzionamento (l’11 maggio 2020) del sistema giudiziario, al termine del notorio ed epocale lockdown imposto dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19;
(iv) pure le contestazioni sulla composizione del Collegio della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite sono infondate.
In primo luogo, la Sezione IV è stata correttamente individuata come competente a decidere la controversia. Diversamente dalle affermazioni dell’avv. Mauriello, la materia del giudizio va individuata alla stregua delle ragioni che hanno causato l’avvio al procedimento, non sulla base delle contestazioni mosse dal ricorrente in sede di reclamo.
Nella specie, il procedimento riguarda la sanzione inflitta all’avv. Mauriello, «a seguito del deferimento del Procuratore Federale nota n. 9169/667-pf19-20GC/blp del 21.1.2020, per non aver fornito alla CoViSoc entro la data del 30.11.2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2019, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultati dagli atti acquisiti dalla Procura Federale come trasmessi dalla Lega competente e ai periodo di svolgimento degli stessi» (così la decisione impugnata, pag. 2).
È evidente, dunque, che si tratta di controversia avente ad oggetto la «violazione in materia gestionale ed economica», che richiede la trattazione da parte delle Sezioni Unite (ai sensi dell’art. 99, comma 2, CGS FIGC); e che, appunto quale «vertenz[a] economic[a]», rientra nella di competenza della IV sezione.
Il Collegio è, in definitiva, giunto alla conclusione che anche il ricorso n. 22/2020 deve essere respinto perché infondato.
6. Rispetto al ricorso n. 3/2021 del 10 gennaio 2021, merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC.
L’art. 54 CGS CONI stabilisce, infatti, che non possono essere proposte al Collegio di Garanzia decisioni che abbiano determinato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni, e pecuniarie fino a 10.000 euro.
Con le decisioni n. 6/2016 e n. 2/2018, questo Collegio ha già avuto modo di chiarire che tale disposizione istituisce un ‘filtro’ all’accesso al Supremo Organo della Giustizia Sportiva, investendolo del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia endofederali esclusivamente quando riguardino questioni caratterizzate da «gravità».
Ma la gravità – precisano le menzionate pronunce – deve essere valutata con riguardo ai procedimenti disciplinari, cioè alle eventuali condotte censurabili, astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 bis e 54 CGS CONI.
Nella vicenda che ha coinvolto l’avv. Mauriello, invece, la controversia non ha mai riguardato la gravità delle condotte sanzionate: come si trae anche dalla memoria del 5 febbraio 2021 dello stesso ricorrente, la gravità della controversia è stata ricondotta alla violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio asseritamente subita nel corso giudizio di primo grado.
Anche a seguire il ragionamento del ricorrente, tuttavia, l’esame della decisione impugnata mostra che, in realtà, l’avv. Mauriello è stato tempestivamente informato sia del deferimento sia del rinvio a giudizio del 20 ottobre 2020.
Tali circostanze non sono state contestate: sicché di certo non v’è stata violazione del principio di difesa, ma in esso è stata contestata la violazione di norme procedurali; comunque, non tale da causare alla parte alcun concreto pregiudizio.
Ne consegue che la controversia non presenta alcun elemento di ‘gravità’ che la renda meritevole di essere sottoposta all’esame di questo Collegio.
Per queste ragioni, e anche considerato che la decisione impugnata ha confermato, a carico dell’avv. Mauriello, la sanzione dell’inibizione soltanto di due mesi, ai sensi dell’art. 54 CGS CONI il ricorso n. 63/2021 è inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva.
Respinge i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 22/2020 e al R.G. ricorsi n. 63/2020.
Nulla per le spese.
Quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2021, dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2021.
Il Presidente                     Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo     F.to Valerio Pescatore
Depositato in Roma in data 23 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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