CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118 del 23/12/2021 – U.C. Albinoleffe s.r.l. e altre/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionisti/Carpi F.C. 1909 s.r.l. e altre

Decisione n. 118
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2021, presentato congiuntamente, in data 11 febbraio 2021, dalle società U.C. Albinoleffe s.r.l., Carrarese Calcio 1908 s.r.l., U.S. Grosseto 1912 s.r.l., Lucchese 1905 s.r.l., Novara Calcio S.p.A., Olbia Calcio 1905 s.r.l., U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., U.S. Città di Pontedera s.r.l., Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., Pro Sesto 1913 s.r.l., A.C. Renate s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Porzio e Monica Fiorillo,
contro
- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gabriele Gravina;
nonché contro
- la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti;
nonché nei confronti di
- S.S. Arezzo s.r.l., Cesena F.C. s.r.l., Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., Feralpisalò s.r.l., Fermana F.C. s.r.l., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., Imolese Calcio 1919 s.r.l., F.C: Legnago Salus s.r.l., Mantova 1911 s.r.l., S.S: Matelica 1921 s.r.l., Calcio Padova S.p.A., A.C. Perugia Calcio s.r.l., Ravenna Football Club 1913 S.p.A., S.S: Sambenedettese s.r.l., Fussballclub Sudtirol GMBH s.r.l., U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., Virtusvecomp Verona s.r.l., Vis Pesaro Dal 1898 s.r.l., A.S. Bisceglie s.r.l., Casertana F.C. s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Juve Stabia s.r.l., Monopoli 1966 s.r.l., Palermo Football Club S.p.A., Potenza Calcio s.r.l., S.S: Teramo Calcio s.r.l., Turris Calcio s.r.l., U.S: Vibonese Calcio s.r.l., Virtus Francavilla Calcio s.r.l., A.S. Viterbese Castrense s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Matteo Sperduti; - Cavese 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. William Trucillo; - Ternana Calcio S.p.A., Modena F.C. 2018 s.r.l., U.S. Avellino 1912 s.r.l., Società Sportiva Calcio Bari S.p.A., Calcio Catania S.p.A., U.S. Catanzaro 1929 s.r.l., S.S. U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., Como 1907 s.r.l., A.S: Giana Erminio s.r.l., Juventus F.C. S.p.A., Calcio Lecco 1912 s.r.l., A.S. Livorno Calcio s.r.l., F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., U.S: Avellino 1912 s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 065/2020-2021 del 4 gennaio 2021, depositata, con motivazioni, in data 12 gennaio 2021 e comunicata alle suddette ricorrenti in pari data.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 15 marzo 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori delle parti ricorrenti - U.C. Albinoleffe s.r.l. e altri - avv.ti Alberto Porzio e Monica Fiorillo, nonché l'avv. Matteo Sperduti, per le resistenti S.S. Arezzo s.r.l. e altri; uditi, altresì, l'avv. Wiliam Trucillo, per la resistente Cavese 1919 s.r.l., gli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, per la resistente Lega Pro; udito, infine, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, in collegamento da remoto, nonché, personalmente presso i locali del CONI, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
1. Con delibera dell’Assemblea del 2 ottobre 2020, la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”) ha approvato la proposta di modifica del “Regolamento Minutaggio Giovani Stagione Sportiva 2020/2021”, adottato con C.U. n. 329/L del 24 luglio 2020 il quale, all’art. 4.2., così statuiva: “Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite…”.
Pertanto, la Lega Pro, preso atto della determinazione dell’Assemblea, ha pubblicato il Regolamento con la nuova formulazione dell’art. 4.2.: “Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi secondo il seguente criterio…”.
2. Ritenendo tale deliberazione assembleare illegittima, e facendo notare che il regolamento era stato modificato in esito alla riunione dell'Assemblea ordinaria fissata per il 2 ottobre 2020, il cui ordine del giorno era stato integrato – rispetto alla convocazione del 25 settembre 2020 – in data 30 settembre 2020, mediante C.U. n. 44/L, le ricorrenti hanno proposto ricorso al Tribunale Federale FIGC.
3. Nel procedimento davanti al Tribunale Federale Nazionale si sono costituite la Lega Italiana Calcio Professionistico e le società sportive controinteressate rilevando l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Con decisione n. 52/TFN-SD 2020/2021 del 1° dicembre 2020, depositata in data 4 dicembre 2020, il Tribunale Federale Nazionale, previa riunione dei ricorsi, ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva delle società ricorrenti e, comunque, li ha rigettati nel merito.
5. Avverso tale decisione, la U.C. Albinoleffe s.r.l. e le società indicate in atti (nonché le società U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., A.S. Giana Erminio s.r.l., Calcio Lecco 1912 s.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.) hanno proposto separati reclami, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, riproponendo i motivi di censura già proposti davanti al Tribunale Federale Nazionale.
6. Si sono costituite nel procedimento la Lega Italiana Calcio Professionistico e le società sportive controinteressate le quali hanno insistito per il rigetto dei reclami.
7. Con decisione n. 065/2020-2021 del 4 gennaio 2021, depositata, con le motivazioni, il 12 gennaio 2021 – quivi impugnata – le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno respinto i reclami (riuniti) proposti dai predetti sodalizi avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 52/TFN-SD 2020/2021 del 1- 4 dicembre 2020.
I giudici di appello hanno ritenuto che, nonostante potesse riconoscersi – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – la legittimazione ad agire delle ricorrenti, in capo alle stesse difettava, tuttavia, il requisito della sussistenza di un “pregiudizio diretto e immediato” derivante dalla deliberazione impugnata, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del CGS.
Si legge nell’impugnata decisione: “Tale interesse al ricorso deriverebbe, nella prospettazione dei reclamanti, dalla diminuzione delle risorse economiche spettanti alle società ricorrenti, in base a quanto rappresentato. In realtà, prima di poter apprezzare la reale esistenza di un effettivo ed irreversibile pregiudizio del tenore segnalato, innanzi tutto dovrebbero osservarsi i dati a Campionato concluso; ovvero, allorché siano state giocate tutte le partite di calendario e, a parità di impiego di calciatori appartenenti a categorie giovanili, si registrasse una riduzione delle risorse distribuite. a, nel caso di specie tale scenario non sussiste, in uanto il ampionato ancora in corso e l’entità di utili o dei suddetti calciatori potre e ancora variare, così contribuendo a diversamente atteggiare ogni concreto raffronto. In altri termini, manca uella lesione concreta ed attuale (an i, addirittura “immediata”, come si esprime la disposi ione in esame) della sfera giuridica del ricorrente, che sostan ia l’interesse a ricorrere”.
Tanto ritenuto in termini di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, la Corte Federale, ha altresì ritenuto gli stessi non fondati nel merito.
8. Con ricorso dell’11 febbraio 2021, le società U.C. Albinoleffe s.r.l. Carrarese Calcio 1908 s.r.l., U.S. Grosseto 1912 s.r.l., Lucchese 1905 s.r.l., Novara Calcio S.p.A., Olbia Calcio 1905 s.r.l., U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., U.S. Città di Pontedera s.r.l., Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., Pro Sesto 1913 s.r.l., A.C. Renate s.r.l. – tutte militanti nel campionato di Lega Pro (Serie C – Girone A) – hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia, chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 065/2020-2021 del 4 gennaio 2021, depositata il 12 gennaio 2021 e, a tal fine, articolando i seguenti motivi di diritto.
II) “Viola ione e falsa applica ione dell’art. 86 comma 1 del odice di Giusti ia Sportiva FIG – inde ita ed erronea individua ione, da parte della orte Federale d’Appello … del difetto di interesse ad agire in capo alle società reclamanti”.
Le ricorrenti censurano il citato punto 5 della decisione della Corte Federale d’Appello sostenendo, a contrario, da un lato, che il pregiudizio derivante dalla summenzionata modifica sia in re ipsa, atteso che la stessa comporta una diminuzione della quota delle risorse spettanti alle compagini militanti nel girone A di Serie C; e, dall’altro, che – come dimostrato in sede federale – il mutamento degli introiti verso il basso sarebbe già ad oggi apprezzabile analizzando i dati reali emersi dall’assegnazione delle prime due tranche del minutaggio della stagione sportiva in corso (doc. 12 allegato al Ricorso). Da ciò emergerebbero discrasie e sperequazioni, atteso che vi sono sodalizi dei gironi B e C che hanno introitato proventi maggiori nonostante un numero minore di minuti giocati.
II) “Viola ione e falsa applica ione dell’art. 13 comma 4 dello Statuto della Lega Italiana alcio Professionistico – Illegittimità e/od annulla ilità della deli era dell’Assemblea di Lega del 2 otto re 2020, con riferimento all’argomento all’ordine del giorno successivamente aggiunto (modifica del punto 4.2 del Regolamento minutaggio giovani per la stagione sportiva 2020/2021) a causa del mancato rispetto del termine minimo sancito dalla richiamata norma statutaria”.
Le ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la doglianza denunciata ritenendo che il mancato rispetto del termine dilatorio tra integrazione dell’ordine del giorno e seduta assembleare non ha determinato “alcuna menomazione della possibilità di piena cognizione delle questioni oggetto di esame, senza impedimento alla capacità di assumere una posi ione consapevole sul merito delle uestioni medesime”, avendo i delegati assembleari, “attivamente e costruttivamente partecipato alla dialettica collegiale, prendendo posi ione nel merito e [……] sen a sollevare in uella sede alcun rilievo di sorta sul punto specifico”.
III) “Violazione e falsa applicazione dei principi di mutualità in am ito sportivo, sta iliti dall’art. 22 comma 1 del D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 … D.L. 22 otto re 2016 n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225”.
Secondo le ricorrenti, il sistema previsto dal Regolamento minutaggio 2020/2021 del 24 luglio (che prevedeva la distribuzione delle somme alle società aventi diritto indipendentemente dal girone in cui erano inserite) recepiva a pieno i principi della richiamata normativa statale e consentiva una parità di trattamento che, ad oggi, con la preventiva suddivisione della quota di mutualità tra i tre gironi, non sarebbe più garantita.
Esse censurano la sentenza della Corte Federale di Appello nella parte in cui non ha ritenuto sussistere una violazione di legge rientrando nella potestà decisionale dell’Assemblea di Lega deliberare modalità di riparto differenti del fondo di mutualità nei limiti del rispetto della destinazione delle risorse economiche in esame alle finalità indicate, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008, tra le quali, per quanto interessa il presente giudizio, la valorizzazione del settore giovanile.
IV) “Viola ione e falsa applica ione dell’art. 49 comma 1 lett. ) delle NOIF … omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Le ricorrenti lamentano la omissione in cui è incorsa la Corte Federale di Appello la quale non ha motivato sulla censura relativa alla asserita violazione, compiuta con la modifica in parola, dell’art. 49, comma 1, lett. b), delle NOIF e quindi della unicità e inscindibilità del campionato di Lega Pro, dal 2014, “articolato in un'unica Divisione”.
9. Si è costituita in giudizio la Lega Pro, concludendo per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
La Lega resistente eccepisce, in via preliminare, con riferimento al motivo sub II del Ricorso, la improponibilità dello stesso dinanzi al Collegio di Garanzia atteso che, a fronte della menzionata decisione sul punto del Tribunale Federale, le ricorrenti non avevano riproposto in appello l’eccezione di illegittimità della delibera de qua per violazione dell’art. 13, comma 4, dello Statuto, con conseguente passaggio in giudicato della questione.
Spiega la Lega Pro che la motivazione sul punto, contenuta nella decisione della Corte Federale di Appello, in sostanza, è stata conseguenza non già di uno specifico motivo di appello, bensì delle argomentazioni spiegate dalla stessa Lega nei giudizi endofederali – e ribadite anche dinnanzi al Collegio in via subordinata – secondo cui le società ricorrenti, in sede di Assemblea, vi avevano partecipato consapevolmente e attivamente senza eccepire alcunché in ordine alla asserita tardività dell’integrazione dell’ordine del giorno, testimoniando “nei fatti di non aver patito alcuna menomazione della possibilità di piena cognizione delle questioni oggetto di esame …” (così la decisione della CFA impugnata).
10. Si è costituita in giudizio la società Cavese 1919 s.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.
La società resistente, in estrema sintesi, eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sotto vari e concorrenti profili: i) per mancato versamento del contributo di accesso alla giustizia; ii) per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso in quanto carente di motivi specifici; iii) per inesistenza di un interesse concreto ed attuale a coltivare l’impugnazione; v) mancato espresso dissenso in sede assembleare alla modifica del Regolamento per cui è causa (sotto tale profilo l’acquiescenza al deliberato assembleare sarebbe da rinvenire anche nell’incasso senza riserve da parte delle ricorrenti del primo rateo riferito al minutaggio).
11. Si sono, altresì, costituite in giudizio le società Carpi F.C. 1909 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l., Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., Feralpisalò s.r.l., Fermana F.C. s.r.l., Imolese Calcio 1919 s.r.l., F.C. Legnago Salus s.r.l., Mantova 1911 s.r.l., S.S. Matelica 1921 s.r.l., Calcio Padova S.p.A., A.C. Perugia Calcio s.r.l., Ravenna Football Club 1913 S.p.A., S.S. Sambenedettese s.r.l., Fussballclub Sudtirol GMBH s.r.l., U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., Virtusvecomp Verona s.r.l., Vis Pesaro Dal 1898 s.r.l., A.S. Bisceglie s.r.l., Casertana F.C. s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Monopoli 1966 s.r.l., Palermo Football Club S.p.A., Potenza Calcio s.r.l., S.S. Teramo Calcio s.r.l., S.S. Turris Calcio s.r.l., U.S. Vibonese Calcio s.r.l., Virtus Francavilla Calcio s.r.l., S.S. Arezzo s.r.l., Modena F.C. 2018 s.r.l., Juve Stabia s.r.l., A.S. Gubbio 1910 s.r.l. e U.S. Viterbese 1908 s.r.l., concludendo per la inammissibilità del ricorso ovvero per la sua infondatezza nel merito.
Le società resistenti eccepiscono, in linea preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto e formulato fuori dai confini dell’art. 54 CGS CONI e, nel merito, insistono per l’infondatezza del ricorso affermando:
ì) la carenza in capo alle ricorrenti di un interesse (nella specie, in tesi, solamente astratto ed ipotetico) ad impugnare la delibera assembleare per cui è causa; ii) la mancata manifestazione del dissenso in modo chiaro ed inequivocabile alla discussione dell’argomento aggiunto all’ordine del giorno; iii) l’assenza di vizi relativi al criterio di ripartizione come modificato dall’Assemblea di Lega in linea con i principi normativi in tema di mutualità;: iv) la infondatezza del quarto motivo di ricorso poiché il richiamo all’art. 49 delle NOIF sarebbe del tutto inconferente.
12. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, comma 4, da parte delle società ricorrenti.
Nell’udienza di discussione del 15 marzo 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni e la Procura Generale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
I.
Il Collegio è chiamato preliminarmente a valutare l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso sollevata dalle società sportive resistenti le quali hanno eccepito la violazione della normativa federale per mancato versamento, da parte di ciascuna ricorrente, del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
In proposito, le società resistenti deducono che nei precedenti gradi di giudizio le società ricorrenti hanno proposto autonomi ricorsi e l’autonomia di ciascun precedente grado di giudizio imponeva la proposizione di autonome impugnazioni.
L’eccezione è infondata.
Viene in rilievo, sul punto, il parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport n. 2/2016 con riguardo all’interpretazione da dare all’art. 59, comma 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva in merito all’obbligo di versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI. La sezione Consultiva ha indicato due fattispecie distinte che prevedono soluzioni differenti:
- la prima, laddove la parte ricorrente, ancorché composta da più soggetti, ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse – impugni con un unico atto il medesimo provvedimento; in tal caso è previsto il pagamento di un unico Contributo Unificato;
- la seconda, laddove i soggetti costituiti nella pregressa fase di merito intendano impugnare autonomamente la decisione adottata; in questo caso, è necessario il pagamento del contributo unificato per ogni parte.
Nel caso sottoposto al Collegio, le ricorrenti rientrano nella prima fattispecie. Invero, nei precedenti gradi di giudizio le cause sono state riunite e la sentenza, ancorché afferente più soggetti, è stata resa “collettivamente” e gli anzidetti soggetti hanno impugnato il provvedimento in qualità di unica parte processuale.
II
Passando all’esame dei motivi di ricorso, appare opportuno muovere preliminarmente dalla disciplina regolamentare sportiva e dalla normativa statuale che viene in rilievo nel caso di specie, relativa agli introiti in favore delle società di calcio derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.
Con la L. n. 106/2007 veniva conferita al Governo delega “per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale”, ciò “…allo scopo di garantire l’e uili rio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive”. L’art. 1, comma 2, lettera h), prevedeva, a tal proposito, la “destina ione di una uota delle risorse economiche e finan iarie derivanti dalla commercializzazione in firma centralizzata dei diritti di cui al comma I a fini di mutualità generale del sistema”.
Lo stesso art. 1, al comma 3, lettera i), ha previsto come il legislatore delegato dovesse rispettare il criterio della “ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema”; nonché il criterio di “disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi…” (art. 1, comma 3, lett. L).
Tali principi e criteri confluivano nel D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (cosiddetto “Decreto elandri”), recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, che reca, nei suoi principi, “la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità”.
In tema di mutualità generale si prevedeva, dunque, per quanto in questa sede di interesse, attese le ripercussioni sulle categorie inferiori come la Lega Pro, che “l'organizzatore delle competizioni destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1” (art. 22).
Successivamente, il D.L. n. 193/2016, convertito con L. 225/2016, ha modificato la formulazione degli artt. 21 e 22 (mutualità generale) del D. Lgs. n. 9/2008.
Nella novellata formulazione dell’art. 22, comma 1, il legislatore ha integrato il concetto di mutualità generale: ì) individuando nel 10% la quota di tale mutualità; ìì) precisando che, tra le specifiche finalità della previsione di una mutualità generale, rientrano la formazione e l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili; ììì) destinando la suddetta quota alla F.I.G.C., alla quale è stato affidato il compito di determinare i criteri e le modalità di erogazione; iv) prevedendo che tali fondi siano destinati: nella misura del 6 per cento, alla Lega di Serie B; nella misura del 2 per cento, alla Lega Pro; nella misura dell’1 per cento, alla Lega Nazionale Dilettanti; nella misura dell’1 per cento, alla F.I.G.C.
II.I
La FIGC, dunque, con delibera n. 3/CF del 30 ottobre 2018, con lo scopo di determinare i criteri e le modalità di erogazione del fondo messo a disposizione della Lega Serie A in virtù del predetto art. 22, approvava il Regolamento per l’erogazione e rendicontazione certificata della mutualità generale destinata alla Lega di Serie B, alla Lega Pro ed alla Lega Nazionale Dilettanti. La versione ad oggi vigente del Regolamento – modificato con delibera 24/CF del 18 dicembre 2018 – prevede che “Le somme ricevute dalle Leghe sono utilizzate in proprio o distribuite alle rispettive associate, secondo le modalità previste dagli accordi interni alle Leghe stesse”.
Con specifico riferimento alla Lega Pro, veniva pubblicato, con C.U. n. 329/L del 24 luglio 2020, il Regolamento per stagione sportiva 2020/2021 il quale, all’art. 4.2, prevedeva che “Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio …”.
Il 2 ottobre, con C.U. n. 51/L – oggetto di censura in questa sede – la Lega Pro, come detto, modificava siffatta ultima previsione: “Gli importi che verranno destinati all'impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, previa suddivisione in uguale misura tra i tre gironi, secondo il seguente criterio …”.
III.
Fermo l’interesse ad impugnare da parte delle ricorrenti, le quali hanno in ogni caso prospettato l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento di un giudice (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019), questo Collegio rileva che i motivi di diritto da queste proposti si sostanzino in due rilievi ben definiti: i) l’illegittimità della delibera assembleare con riferimento alle modalità di convocazione della stessa; ii) l’illegittimità della delibera per quanto effettivamente deliberato.
III.I
Con riferimento al primo motivo, nonostante il mancato rispetto del citato termine dilatorio tra convocazione e svolgimento dell’Assemblea previsto dallo Statuto, questo Collegio non può che rilevare come la normativa riferibile alle modalità di svolgimento dei consessi in ambito sportivo (siano esse consigli federali o assemblee) debba essere valutata anche in correlazione alle norme dell’ordinamento statale (cfr., Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni nn. 42/2017 e 74/2017).
In tale contesto, quindi, soccorrono i principi sottesi alla disciplina dell’art. 2379 bis c.c., a mente del quale l’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. Così ragionando, può affermarsi la nullità delle deliberazioni assembleari solo nell’ipotesi in cui il vizio di procedimento sia macroscopico e impedisca ai partecipanti di essere informati con un minimo di precisione e credibilità circa lo svolgimento dell’assemblea.
In ambito sportivo, come in quello statuale, dunque, le regole poste alla base del procedimento assembleare tutelano l’interesse generale degli “associati” ad essere informati sull’opportunità o meno di intervenire in assemblea, ma la loro violazione non giustifica la caducazione della delibera assembleare quando non vi sia stato nessun pregiudizio dell'interesse protetto.
Nel caso di cui si discorre, tutte le società ricorrenti, come emerso dagli atti, hanno affrontato l’esame e il confronto in sede assembleare, partecipando attivamente alla dialettica collegiale, prendendo posizione nel merito. Invero, è acclarato dal verbale dell’assemblea del 2 ottobre 2020, versata in atti, che in sede assembleare le ricorrenti non hanno mai manifestato l’impossibilità di partecipare all’Assemblea con la necessaria preparazione ed informazione in ordine al punto oggetto di discussione, né hanno dichiarato di astenersi dalla votazione in conseguenza della tardività dell’integrazione dell’ordine del giorno. Solo qualora un delegato societario avesse eccepito in assemblea la non ritualità dell’integrazione dell’o.d.g. ovvero la non disponibilità ad affrontare una votazione in tema, il Presidente dell’Assemblea stessa avrebbe dovuto differire la trattazione dello stesso ad altra seduta.
I delegati assembleari delle società ricorrenti, quindi, non hanno subito alcun pregiudizio nel ritardo di convocazione ed hanno partecipato all’assemblea con cognizione piena e consapevole delle questioni oggetto di esame.
In definitiva, questo Collegio non ritiene sussistente un vizio di procedimento macroscopico che abbia impedito ai partecipanti di essere informati con un minimo di precisione e credibilità circa lo svolgimento dell’assemblea.
III.II
Con riferimento al secondo motivo, la ricostruzione normativa sopra operata chiarisce come i criteri di assegnazione e di distribuzione dei proventi siano riservate a “modalità previste dagli accordi interni alle Leghe” (art. 7 del Regolamento cit.,) in virtù di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 9/2008. La Lega Pro, nello specifico, ha disciplinato le modalità di distribuzione della quota di fondi derivanti dalla mutualità generale riservatale con un Regolamento, basato sui minuti disputati dai propri giovani calciatori nel corso della regolar season.
Pertanto, l’art. 22 del Decreto n. 193 del 22 ottobre 2016 determina il limite invalicabile della destinazione delle risorse economiche in esame alle finalità ivi indicate (tra le altre, lo sviluppo dei settori giovanili e l’utilizzo dei calciatori di categoria giovanile); ferme tali destinazioni, è attribuita alla insindacabile autonomia delle singole Leghe la scelta dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme tra le società associate.
La citata modifica del Regolamento in discorso e, quindi, delle modalità di distribuzione, così come approvata all’assemblea del 2 ottobre 2020, rappresenta l’espressione della volontà dall’Assemblea della Lega Pro assunta, mediante libera e corretta votazione, attraverso i quorum deliberativi previsti dalle norme regolamentari.
Ne discende che l’anzidetta deliberazione non risulta affetta da alcuna violazione di legge e costituisce l’espressione del potere discrezionale esercitato dall’assemblea quale organo sovrano della volontà delle compagini ivi rappresentate secondo una libera valutazione. Tale determinazione discrezionale risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale, non potendo il Collegio interferire nella valutazione del merito salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata), manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Cons. Stato, sez. V^, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689).
Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi.
Nel caso in esame, la delibera di Assemblea di Lega ha stabilito modalità di riparto differenti, pur sempre in base ai dati sull’utilizzo di giocatori di categoria giovanile. Più in dettaglio, mentre il precedente criterio prevedeva la distribuzione dell’intera dotazione finanziaria disponibile tra tutte le società esclusivamente in funzione dei minuti giocati da calciatori di categorie giovanili, con le modifiche approvate si è preventivamente deciso di suddividere le risorse totali in quote uguali tra i tre gironi in cui è articolato il Campionato di Serie C.
E’ assolutamente condivisibile e immune da vizi, allora, la decisione della Corte Federale di Appello impugnata la quale ha affermato che la decisione di ripartire diversamente il fondo di mutualità,
dividendo l’ammontare complessivo delle risorse distribuibili in tre panieri di uguale importo complessivo, anziché tra tutte le società, anche se può essere apprezzabile diversamente in punto di merito in base alle strategie e convenienze di ogni singola società, non risulta in questo senso affetta da illegittimità.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 marzo 2021.
Il Presidente                Il Relatore
F.to Franco Frattini     F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 23 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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