F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0047/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2021 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/U.S.D. Cutro
Decisione/0047/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0052/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Carlo Saltelli - Componente (relatore)
Marco La Greca - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0052/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 17.11.2021
contro
U.S.D. Cutro, non costituita
per la riforma parziale della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021 visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021, il Cons. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l’avv. Cotugno
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura Federale della F.I.G.C., all’esito dell’apposita attività di indagine, con atto prot. 001582/808 PFI 20-21/PM/mf del 10 settembre 2021 ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
- il sig. Antonio Chiellino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Cutro, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10 maggio 2021, e dunque oltre i trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, in merito al ricorso n. 54/01, comunicato con PEC inviata in data 25 dicembre 2020;
- la Società A.S.D. Cutro, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Chiellino Antonio.
2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di sei mesi per il presidente sig. Chiellino Antonio; 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Cutro, da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione, e €. 600,00 di ammenda) e ritenuto che “gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazioni delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l’avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale”, ha irrogato:
- al sig. Chiellino Antonio, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cutro l’inibizione di mesi sei (6) e cioè fino al 9 maggio 2022;
- alla Società A.S.D. Cutro l’ammenda di €. 600,00.
3. Con atto notificato via pec il 17 novembre 2021 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo (numero 0052/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso di “affermare la responsabilità disciplinare della società A.S.D. Cutro rideterminando la sanzione, come richiesta dinanzi all’Organo giudicante di primo grado, comminando alla medesima società la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione”.
Il reclamo è stato affidato ad un solo motivo di censura, rubricato “Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito al mancato accoglimento integrale della richiesta sanzionatoria formulata nei riguardi della società A.S.D. Cutro; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in merito ai criteri enunciati dal Giudice di prime cure per la determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.
E’ stato sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente omesso di irrogare alla società A.S.D. Cutro il richiesto punto in classifica nel campionato di competenza con una motivazione contraddittoria ed insufficiente. Infatti, pur avendo correttamente rilevato che gli elementi di responsabilità dei deferiti erano stati documentalmente provati, l’organo giudicante avrebbe apoditticamente affermato che nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto che l’obbligo di corrispondere all’avente titolo la somma stabilita dal lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. (pubblicato su C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, in merito al ricorso n. 54/01), ancorché tardivamente, era stato nondimeno adempiuto, senza tuttavia indicare il criterio che giustificherebbe tale conclusione.
Tale statuizione, secondo la reclamante Procura Federale, sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che fissa come sanzione minima edittale - per la semplice circostanza che la società non abbia adempiuto tempestivamente (entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, ex artt. 94, ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF) – un punto di penalizzazione, come richiesto nelle conclusioni innanzi al giudice di prime cure. Del resto, sotto tale profilo, la decisione reclamata avrebbe omesso di considerare che il protrarsi dell’inadempimento oltre il ricordato termine di trenta giorni darebbe luogo alla diversa sanzione della mancata iscrizione al campionato per la stagione successiva (ex artt. 94, ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 12, delle NOIF).
Inoltre, sempre secondo la reclamante Procura Federale, la mancata irrogazione alla Società U.S.D. Cutro della chiesta sanzione nel minimo edittale di un punto di penalizzazione comporterebbe anche un’evidente alterazione della classifica del campionato cui appartiene la predetta società, incidendo altresì nei confronti delle altre società partecipanti allo stesso campionato che non sono incorse in inadempimenti di obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati: profilo questo del tutto pretermesso dalla decisione reclamata.
4. La U.S.D. Cutro, cui il reclamo risulta ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
5. All’udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021 l’avv. Cotugno, per la Procura Federale, si è riportato al reclamo, chiedendone l’accoglimento.
6. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il reclamo è fondato.
7.1. L’articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.
7.2. Nel caso in esame è pacifico che il sig. Antonio Chiellino, quale presidente della società U.S.D. Cutro, ha provveduto solo in data 10 maggio 2021 al pagamento in favore dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D pubblicato sul C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, comunicato con PEC del 25 dicembre 2020, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
E’ irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo).
7.3. Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di un punto.
7.4. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione.
Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “…per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare … la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa….il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.
8. Il reclamo pertanto va accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata per il resto, deve rideterminarsi la sanzione a carico dell’A.S.D. Cutro comminando 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico della A.S.D. Cutro comminando 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Conferma nel resto.
Dispone comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC
L'ESTENSORE
Carlo Saltelli
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce