F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76/TFN – SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3952/818 pf20-21/GC/am del 1 dicembre 2021 nei confronti del sig. Paolo Cortellini – Reg. Prot. 73/TFN-SD

Decisione/0076/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0073/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Gaia Golia – Componente (Relatore);

Marco Sepe – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3952/818 pf20-21/GC/am del 1 dicembre 2021 nei confronti del sig. Paolo Cortellini,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 1 dicembre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS datata 20 ottobre 2021 (prot. n. 2623/818pf20-21/ GC/ac), a carico:

1) del Sig. Paolo Cortellini (all’epoca dei fatti allenatore della Società FCD Calcio Termoli 1920), per rispondere a) della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 28 comma 1 del CGS nonché dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere profferito, durante una seduta di allenamento tenutasi in data 14.04.21 e in altre diverse occasioni, espressioni di discriminazione per ragione di razza e colore nei confronti del calciatore Giovanni Kean e di altri giocatori di colore presenti in squadra; in particolare, per aver appellato il calciatore Kean con il termine “scimmione”, dicendogli “se non fossi stato fratello del più noto Kean saresti dovuto andare a vendere accendini in spiaggia” nonché “ne*** di m****” e “torna al tuo paese”; chiamando, altresì, in più occasioni, tutti i giocatori di colore presenti in squadra “ne***”; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS nonché dell’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere tentato di ottenere un indebito pagamento dell’importo di 2.000,00 dalla Società FCD Calcio Termoli 1920 chiedendo detta somma per consentire al calciatore Porgo Samuel Latif di partecipare alle gare della predetta Società.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dall’esposto inviato alla Procura Federale in data 24 maggio 2021 dal Presidente della società FCD Calcio Termoli 1920, Sig. Marco Castelluccio e avente ad oggetto il comportamento tenuto dal Sig. Paolo Cortellini, all’epoca dei fatti allenatore della società.

In particolare, il Presidente Castelluccio riferiva di essere venuto a conoscenza per il tramite della sig.ra Maria Grazia Del Tito, addetta marketing e comunicazione della società, delle seguenti circostanze: in occasione di un incontro con l’allenatore Cortellini, tenutosi poco dopo Pasqua 2021, la signora Del Tito si sarebbe spesa in parole di elogio per il calciatore Porgo Samuel Latif chiedendo all’allenatore il perché non lo facesse mai giocare e ricevendone, di contro, la richiesta di una somma di denaro pari a . 2.000,00 a forfait per garantire allo stesso giocatore di essere schierato in campo durante le gare.

In sede di esposto si rappresentava, altresì, quanto accaduto in data 14 aprile 2021. Riferisce il Presidente Castelluccio, che in tale occasione il Sig. Cortellini, durante la seduta di allenamento della squadra, proferiva frasi ingiuriose e lesive della dignità personale nei confronti del calciatore Giovanni Kean, fratello del calciatore Moise Kean della nazionale italiana e del Paris Saint Germain. Il calciatore, infatti, intervenuto per riportare la calma tra alcuni compagni e l’allenatore particolarmente nervoso e verbalmente aggressivo nei confronti di questi, si sentiva apostrofare dallo stesso: “Tu devi stare solo zitto, sporco negro, scimmione puzzolente, e se non era per tuo fratello Moise che gioca nel Paris Saint Germain a quest'ora tu vendevi gli accendini in autostrada e sulla spiaggia”.

In seguito a tale episodio palesemente discriminatorio, avvenuto alla presenza dei giocatori della prima squadra, dei dirigenti e dei tecnici della società, stigmatizzato da tutti sin dall’immediatezza, il Sig. Cortellini prendeva atto dell'interruzione del vincolo fiduciario con la società e presentava le dimissioni dall'incarico di allenatore già in data 15 aprile 2021.

In sede di indagini, la Procura Federale audiva il Presidente Castelluccio che confermava integralmente il contenuto dell’esposto. In data 23 luglio 2021 venivano raccolte le testimonianze della persona offesa Giovanni Dossè Kean e dei signori Antonio Bruno e Mattia Carbonelli.

Il primo riferiva di avere direttamente sentito, nel corso dell’allenamento del 14 aprile 2021, pronunciare gli insulti razzisti oggetto di deferimento nei suoi confronti da parte dell’allenatore, ha aggiunto di avere appreso da alcuni compagni di squadra che durante il medesimo allenamento il sig. Cortellini si sarebbe rivolto a lui anche chiamandolo “negro di merda” e che in altre precedenti occasioni avrebbe apostrofato lui e altri compagni chiamandoli “negri”.

Il sig. Bruno, calciatore della FCD Calcio Termoli 1920, ed il sig. Carbonelli, dirigente accompagnatore della società, sebbene non avessero assistito direttamente all’episodio occorso il 14 aprile 2021, confermavano entrambi in sede di audizione di avere in altre circostanze sentito pronunciare direttamente insulti razzisti all’indirizzo del sig. Kean da parte dell’allenatore che si riferiva al calciatore chiamandolo “scimmione”, “negro di merda” o dicendogli “torna al tuo paese”.

Il 10 agosto 2021 veniva sentito il sig. Cortellini, il quale negava ogni addebito e dichiarava di non aver mai proferito alcuna parola offensiva o di stampo razziale nei confronti di propri giocatori.

In relazione all’altro episodio oggetto di esposto, la Procura Federale audiva in data 2 settembre 2021 la Signora Maria Grazia Del Tito, che confermava integralmente quanto riferito dal Presidente Castelluccio e in data 15 settembre 2021 lo stesso Presidente e la Vicepresidente della società sig.ra Rosanna Fantini, i quali confermavano di essere stati informati della circostanza da parte della sig.ra Del Tito.

La Procura Federale, effettuata la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini senza che l’avvisato facesse pervenire memorie difensive o richiedesse di essere audito, ritenendo vi fossero in atti sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare all’avvisato già attinto dalla CCI il deferimento n. 3952/818pf20-21/GC/am i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.

La fase predibattimentale

Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna, nei termini di rito, l’incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva con richiesta di audizione dei testi ex art 60 CGS.

In sede di costituzione, la difesa del deferito, lamentando l’insufficienza del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale e fondante l’incolpazione, ha chiesto al Tribunale di autorizzare l’audizione di alcuni tesserati della società FCD Calcio Termoli 1920, articolando i capitoli di prova a discarico con riferimento ad ambedue le condotte oggetto di addebito nei confronti del sig. Cortellini.

Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta l’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 16.12.2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Serenella Rossano, ritenendo raggiunta la piena prova degli illeciti contestati, ha concluso chiedendo irrogarsi nei confronti del sig. Paolo Cortellini la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica.

Per il deferito sig. Paolo Cortellini, presente anche personalmente, sono comparsi gli avv.ti Pierluigi Vossi e Chiara Lupatelli. L’avv. Vossi, nel riportarsi integralmente alla memoria difensiva depositata, chiede l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed insiste nella richiesta di escutere i testi indicati.

Il sig. Paolo Cortellini, smentisce le circostanze oggetto deferimento e dichiara di non aver mai offeso il calciatore Giovanni Kean o altri calciatori della società FCD Calcio Termoli 1920 e di non aver mai richiesto somme di denaro per schierare in campo calciatori della squadra.

La decisione

Preliminarmente il Collegio, considerato che dal materiale acquisito non emerge la necessità di disporre l’acquisizione di ulteriori prove testimoniali ex art. 60 CGS, rigetta la richiesta avanzata dalla difesa.

Il Tribunale ritiene, infatti, che il sig. Cortellini sia responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti, nei limiti di seguito enunciati.

In merito alla prima violazione, si contesta al deferito di aver pronunciato all’indirizzo del calciatore Giovanni Kean e di altri giocatori della squadra espressioni gravemente discriminatorie ed oltraggiose per ragioni di razza e colore, non solo durante la seduta di allenamento tenutasi il 14 aprile 2021, ma anche in diverse altre occasioni. Condotta che comporta la violazione dei più elementari doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, ma anche dal successivo art. 28 co. 1 CGS che specificamente persegue e sanziona i comportamenti discriminatori prevedendo a tale riguardo che “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Orbene, la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di comportamento discriminatorio in ambito sportivo ha assunto, ormai da alcuni anni, una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore, nella consapevolezza generalizzata che si tratta di fenomeni incompatibili, a tutti i livelli, con i principi che presiedono all’attività sportiva. Ci si è mossi, quindi, tanto in ambito ordinamentale quanto in ambito giusrisprudenziale, nella direzione della tassativa applicazione di regole di condotta rispettose di tali principi cui si devono attenere tutti i protagonisti del circuito sportivo federale, cioè i calciatori, i dirigenti, le società e, ovviamente, per quanto ci occupa, gli allenatori.

Lo stesso Statuto della Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5): una disposizione che evidenzia, ab origine, una finalità di ordine programmatico che ha trovato proprio nel predetto art. 28 CGS la sua compiuta realizzazione.

Dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria (cfr. decisione n. 117/TFN-SD 2020/2021).

Sotto tale aspetto, l’attività istruttoria che ha condotto al deferimento si connota per l’acquisizione di testimonianze plurime e univoche idonee a fondare l’ascrivibilità dell’addebito contestato al sig. Cortellini.

Se infatti, è ben vero che le offese pronunciate nel corso della seduta di allenamento del 14 aprile 2021 (“ Tu devi stare solo zitto, sporco negro, scimmione puzzolente, e se non era per tuo fratello Moise che gioca nel Paris Saint Germain a quest'ora tu vendevi gli accendini in autostrada e sulla spiaggia”) sono testimoniate direttamente dalla sola persona offesa, per altro verso, il Collegio ritiene che le stesse siano suffragate dalle testimonianze dirette rese dai signori Bruno e Carbonelli i quali hanno confermato di aver più volte in altre circostanze sentito il sig. Cortellini pronunciare frasi di inequivocabile matrice razzista (“scimmione”, “negro di merda”, “torna al tuo paese”) all’indirizzo del calciatore Kean.

Di contro, non sono emersi elementi tali da far dubitare il Collegio dell’attendibilità dei menzionati soggetti, i quali non paiono avere alcun interesse o ragione di animosità personale tale da giustificare un accordo complesso teso ai danni dell’allenatore e diretto a screditarne la figura mentendo sui fatti oggetto di giudizio. Oltre a ciò, il convincimento del Tribunale si fonda sul ricorrere delle medesime espressioni oltraggiose come riferite da tutti i soggetti auditi (con particolare riferimento all’uso dell’offesa “scimmione”) che, escludendosi un accordo tra i soggetti coinvolti, rende ancor più univoco il quadro probatorio definito dalla Procura Federale.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene di riconoscere la responsabilità del sig. Cortellini rispetto ai fatti contestati, e tanto anche in applicazione del consolidato principio secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva “non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021).

Premesso quanto sopra, sul piano dogmatico, non può poi dubitarsi circa la riconducibilità delle frasi incriminate nell’alveo delle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 28 CGS, trattandosi di odiose espressioni denigratorie e discriminatorie per ragioni di razza volte ad attribuire al destinatario delle offese una condizione di inferiorità.

Espressioni che confliggono con “la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia” (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/CFA/2017-2018 e successivamente n. 105/CFA/2020-2021).

Per quanto concerne, invece, la seconda contestazione mossa al sig. Cortellini per avere tentato di ottenere un indebito pagamento dell’importo di 2.000,00 dalla Società FCD Calcio Termoli 1920 chiedendo detta somma per consentire al calciatore Porgo Samuel Latif di partecipare alle gare della predetta Società, il Collegio ritiene non raggiunto il sufficiente grado di certezza probatoria dell’addebito.

Invero, la ricostruzione del fatto si fonda sulla sola testimonianza resa dalla sig.ra Del Tito, in quanto le dichiarazioni rese dal Presidente Castelluccio e dalla Vice Presidente Fantini sono entrambe de relato, fondandosi su quanto riferito agli stessi dalla sig.ra Del Tito e, per stessa ammissione di quest’ultima, neanche nell’immediatezza dei fatti ma a distanza di un certo lasso di tempo dall’incontro avuto con il sig. Cortellini.

Tanto non pare sufficiente ad integrare l’illecito contestato in quanto gli unici elementi oggetto di valutazione sono le dichiarazioni, di opposto tenore, rilasciate in sede di audizione dalla sig.ra Del Tito e dal sig. Cortellini senza che intervengano ulteriori elementi probatori a sostegno dell’una piuttosto che dell’altra ricostruzione dei fatti. Nel permanere dello stato di incertezza connesso al contrasto di versioni fornite dalle parti, il Collegio è dell’avviso che non siano stati raggiunti elementi probatori sufficienti a sostenere l’avvenuta violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS nonché dell’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico.

Conclusivamente, il Tribunale ritiene il Sig. Cortellini responsabile solo delle contestazioni riguardanti l’avere profferito, durante una seduta di allenamento tenutasi in data 14.04.21 e in altre diverse occasioni, espressioni di discriminazione per ragione di razza e colore nei confronti del calciatore Giovanni Kean e di altri giocatori di colore presenti nella squadra della società FCD Calcio Termoli 1920.

Sanzioni eque sono ritenute quelle indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Paolo Cortellini la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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