F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 124/CSA pubblicata il 22 Dicembre 2021 – Giugliano Calcio 1928

Decisione n. 124/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 104/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)  

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 104/CSA/2021-2022, proposto dalla società Giugliano Calcio 1928 in data 19.11.2021,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 1/CS del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.12.2021, il dott. Sebastiano

Zafarana e udito il Segretario Luca Espinosa per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In margine alla gara Afragolese 1944 - Giugliano Calcio 1928 del Campionato di serie D – Girone G del 14/11/2021, conclusa con il risultato di 0-1, il Giudice Sportivo ha comminato l’ammenda di € 1.500,00 alla società Giugliano Calcio 1928 “Per avere propri sostenitori in campo avverso, al termine del primo tempo, forzato un cancello posta sotto la tribuna pur senza accedere al terreno di gioco. Inoltre i medesimi sostenitori per tutta la durata della gara utilizzavano materiale pirotecnico (alcuni petardi e fumogeni) che in un’occasione veniva lanciato nel recinto di gioco”.

La società Giugliano Calcio ha proposto reclamo avverso la predetta sanzione inflittale dal Giudice Sportivo chiedendone l’annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione.

La società reclamante censura la decisione del Giudice Sportivo ritenendo di avere adottato un’adeguata organizzazione interna ed esterna idonea a prevenire episodi violenti e/o potenzialmente pericolosi, attraverso contatti continui con le Forze dell'Ordine e la chiesta designazione - da parte del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D. - di n.3 Commissari di Campo.

Quanto al primo dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo la reclamante non nega che il cancello in argomento fosse effettivamente chiuso, ma ritiene che lo stesso fosse sigillato in maniera inadeguata tale da non resistere alle prime pressioni dei tifosi che assiepavano il settore loro dedicato; sottolinea, peraltro, come gli stessi si siano astenuti dall’invadere il recinto di giuoco nonostante fossero in numero preponderante rispetto ai soli tre carabinieri in servizio d’ordine.

Evidenzia poi, la reclamante, il pronto e fattivo intervento dei propri dirigenti “(nel caso specifico il Direttore Generale, dott. Ciro Sarno, e il responsabile sicurezza, sig. Roberto Nocerino) i quali hanno immediatamente informato dell’accaduto le Forze dell’Ordine e gli stessi Commissari di Campo, chiedendo che venisse risolta la problematica verificatasi. Quanto al secondo dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo la reclamante lamenta che nei rapporti dei Commissari di Campo vi sarebbe totale discordanza circa la tipologia del materiale pirotecnico, le quantità dello stesso ed il loro utilizzo: "n °2 fumogeni nel proprio settore" secondo il dott. Astorri, "numerosi fumogeni nel proprio settore" e ancora "n°1 fumogeno sul terreno di gioco" secondo il dott. Di Lucente, addirittura sarebbero stati esplosi "numerosi petardi nel proprio settore e uno nel recinto di gioco" secondo il dott. Saponara”. Ne deduce che le evidenti incongruenze in tesi sussistenti tra i rapporti esaminati, non potrebbero in alcun modo fornire quella "piena prova" richiesta dal Codice di Giustizia Sportiva per sanzionare la società e che nemmeno vi sarebbe certezza di quale delle due tifoserie abbia eventualmente fatto utilizzo dei petardi.

Conclusivamente la società, ritenendo simultaneamente ricorrere tre delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S., chiede a questa Corte l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo con conseguente annullamento dell’ammenda inflitta; ovvero, in subordine, ritenendo il simultaneo ricorrere di una o più delle circostanze di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S., chiede, ai sensi del comma 2, la rimodulazione della sanzione nella misura del minimo edittale previsto o almeno secondo criteri di maggior equità.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 9 dicembre 2021, udito il Segretario Luca Espinosa per la reclamante, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti soltanto parziale accoglimento, nei sensi appresso specificati.

Il primo degli episodi sanzionati dal Giudice Sportivo riguarda la forzatura del cancello che separa il settore ospiti dal recinto di giuoco.

Al riguardo un primo Commissario di campo riferisce che al termine del primo tempo i sostenitori della squadra ospitata (in numero di circa 450) “… scuotevano con forza il cancello che immette sul campo aprendolo”, pur dando atto che nessun tifoso entrava sul campo.

Anche un secondo commissario riferiva che “Al termine del I° tempo con le squadre negli spogliatoi, i sostenitori del Giugliano scuotevano con violenza il cancello in essere nel proprio settore e che immette sul terreno di giuoco, aprendolo”, pur dando atto che nessun tifoso entrava in campo per l’intervento dei tre carabinieri presenti, dei Dirigenti del Giugliano e di alcuni stewards, i quali ultimi provvedevano a prontamente richiudere il cancello con catena e lucchetto. 

Dello stesso tenore il rapporto del terzo commissario il quale, però, aggiunge che tutti e 6 i cancelli erano stati controllati alle ore 13 e tutti risultavano chiusi a chiave.

La Corte, sulla scorta del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene corretta la motivazione adottata dal Giudice Sportivo che ha sanzionato la società “Per avere propri sostenitori in campo avverso, al termine del primo tempo, forzato un cancello posta sotto la tribuna pur senza accedere al terreno di gioco”; risulta infatti dagli atti ufficiali di gara che il cancello era effettivamente chiuso a chiave e che è stato aperto non già per l’involontaria pressione dei numerosi tifosi ospiti assiepati nei suoi pressi, quanto invece per l’azione meccanica e volontaria dei medesimi che, appunto, “scuotevano con forza” il cancello medesimo fino a provocarne l’apertura.

La società pertanto, ai sensi dell’art.26 C.G.S. risponde del fatto commesso dai propri tifosi, pur ritenendo questa Corte di potere però riconoscere alla società l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1 lettera d), C.G.S per essere, i dirigenti del Giugliano, prontamente intervenuti unitamente ai tre carabinieri e agli stewards presenti, per fare cessare la condotta violenta dei propri tifosi ed impedirne l’ingresso in campo.

Il Giudice Sportivo ha inoltre sanzionato la società reclamante atteso che “… i medesimi sostenitori per tutta la durata della gara utilizzavano materiale pirotecnico (alcuni petardi e fumogeni) che in un’occasione veniva lanciato nel recinto di gioco”.

La Corte rileva che le apparenti incongruenze ravvisate dalla reclamante nei rapporti di gara dei tre commissari di campo, appaiono nella sostanza inconferenti rispetto al provvedimento sanzionatorio impugnato.

Infatti, richiamato ulteriormente il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., deve rilevarsi che tutti e tre i commissari di campo hanno concordemente refertato, in modo sufficientemente circostanziato, il ripetuto utilizzo di vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni) da parte della tifoseria ospite nel corso della gara, apparendo invece del tutto irrilevante la pretesa necessità di un’esatta coincidenza dei rapporti quanto al numero ed alla tipologia di ordigni pirotecnici esplosi o al minutaggio della loro rilevazione.

Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, ritenuta sussistente l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1 lettera d), C.G.S. per come sopra specificato, la Corte accoglie la domanda subordinata proposta in ultima istanza dalla reclamante e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda riducendola da € 1.500,00 (millecinquecento) ad € 1.000,00 (mille). 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00 (mille). 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                               IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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