F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 134/CSA pubblicata il 04 Gennaio 2022 – Parma Calcio 1913 Srl – Sig. Giuseppe Iachini
Decisione n. 134CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 131CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 131/CSA/2021-2022, proposto dalla società Parma Calcio 1913 S.r.l. e dal sig. Giuseppe Iachini in data 14.12.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, allo stesso sig. Giuseppe Iachini, di cui al Com. Uff. n.83 del 14 dicembre 2021, in relazione alla gara Parma/Perugia del 12.12.2021.
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico, udito l’Avv. Celeste Facchin in rappresentanza dei reclamanti e in presenza del
Segretario Generale della reclamante, sig. Dario Della Corte;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Parma Calcio 1913 S.r.l. ed il sig. Giuseppe Iachini hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, al medesimo sig. Iachini di cui al Com. Uff. n. 83 del 14.12.2021, pubblicato a seguito della gara Parma/Perugia del 12.12.2021.
Il Giudice ha così motivato la sua decisione: “per avere, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa.”
I reclamanti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto, in via principale, di ridurre la squalifica comminata al signor Giuseppe Iachini, limitando la stessa ad una giornata effettiva di gara e, in subordine, di ridurre la medesima squalifica, limitando la stessa ad una giornata effettiva di gara e convertendo l’altra in ammenda.
A sostegno delle proprie doglianze, i reclamanti hanno addotto il carattere sperequato ed eccessivamente afflittivo della sanzione irrogata anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte e chiesto in ogni caso l’applicazione delle attenuanti.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 22 dicembre 2021, sono comparsi per la reclamante società il Segretario Generale, sig. Dario Della Corte, e per entrambi i reclamanti l’avv. Celeste Facchin, che, dopo aver esposto le ragioni a fondamento del gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
La Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal sig. Giuseppe Iachini, che deve senz’altro essere ritenuto irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le attenuanti di cui alla letT.”c” del primo comma dell’art.13 C.G.S. per aver il medesimo Sig. Iachini, in sede di conferenza stampa al termine della partita, spontaneamente e pubblicamente riconosciuto il proprio errore.
La Corte rileva, peraltro, che il sig. Iachini è alla prima sanzione.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società Parma Calcio 1913 S.r.l. e dal Sig. Giuseppe Iachini deve essere parzialmente accolto.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL VICEPRESIDENTE
Lorenzo Attolico Umberto Maiello
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce