C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 8/12/2018 VILLANOVA FOOTBALL CLUB – TORRE CALCIO

Gara del 8/12/2018 VILLANOVA FOOTBALL CLUB - TORRE CALCIO

Il Giudice Sportivo

- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che:

- al minuto 20 del primo tempo il giocatore del Villanova FC sig. GRANDE Simone veniva espulso per aver rivolto frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro;

- al minuto 37 del primo tempo il giocatore del Villanova FC sig. NEPA Matteo veniva espulso per aver rivolto frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione lo stesso rivolgeva frasi minacciose al direttore di gara e tentava di aggredirlo, senza riuscirvi per il fattivo intervento di alcuni compagni e di un dirigente della propria squadra. A quel punto l'arbitro veniva accompagnato nel suo spogliatoio da un dirigente della squadra locale;

- in seguito l'arbitro riteneva di non essere più nelle condizioni psicofisiche idonee per proseguire la direzione dell'incontro e, quindi, ne decretava la sospensione sul risultato di 0 a 1;

- Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili, non hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara a causa del comportamento del calciatore coinvolto, il quale veniva prontamente fermato da altri tesserati della squadra locale, senza scontri fisici. Di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio, tenuto anche conto del comportamento collaborativo assunto dai dirigenti e dai calciatori della Soc. Villanova FC.

Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato, o almeno cercato di adottare, i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro.

- Pertanto, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della società coinvolta, dovendo invece disporre la ripetizione dell'incontro.

- Per questi motivi, ai sensi degli artt. 17, comma 2, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria del CRA gli adempimenti conseguenti;

2) di infliggere alla Società Villanova Football Club l'ammenda di Euro 200,00 per il comportamento del proprio tesserato;

3) di squalificare il giocatore del Villanova FC sig. NEPA Matteo per 6 gare effettive;

4) di squalificare il giocatore del Villanova FC sig. GRANDE Simone per 2 gare effettive.

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