C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/06/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARBUTTO SIMONE PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 / SUPERAEQUUM CALCIO A 5, DISPUTATA IL 22.2.20 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D”, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 27.2.20 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARBUTTO SIMONE PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 / SUPERAEQUUM CALCIO A 5, DISPUTATA IL 22.2.20 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D”, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 27.2.20 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica per cinque gare del calciatore Carbutto Simone adottata dal G.S.: “Perché, dopo essere stato espulso per proteste, reagiva inveendo pesantemente nei confronti del direttore di gara e cercando di aggredirlo fisicamente riuscendovi grazie all’intervento dei compagni di squadra”.

Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, considerato che il calciatore si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro senza aggredirlo, se non verbalmente, trovandosi peraltro, nell’occasione, nella parte opposta del campo rispetto al direttore di gara.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta sul presupposto che la reazione scomposta del calciatore non ha comportato conseguenze ed è stata causata da un gol appena subito, dall’espulsione decretata dall’arbitro a seguito del secondo giallo e, da ultimo, dalla circostanza che la sua squadra sarebbe rimasta con tre calciatori.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

in parziale accoglimento dell’appello, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Carbutto Simone a tre giornate.

Dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

 

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