C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 22/08/2019 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. CASTALDO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE E, COMUNQUE, PER AVERE CONSENTITO, OVVERO, NON IMPEDITO L’UTILIZZO DELLO STESSO, IN LUOGO DEL GIOCATORE ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; DEL SIG. D’AMICO RUDY, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 COMMI 1 E 5 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, CONCRETAMENTE, INDOTTO IL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, A SOTTOSCRIVERE MODULO DI TESSERAMENTO PER L’U.S. SAN SALVO, FINGENDONE, SUCCESSIVAMENTE, L’AVVENUTO DEPOSITO PRESSO LA LEGA, NONCHÉ PER AVER CONSENTITO, ANCHE CON LA SOTTOSCRIZIONE, NELLA QUALITÀ, DI DUE DISTINTE DI GARA, L’UTILIZZO DELLO STESSO IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE LISTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; – DEL SIG. DI CESARE MAURIZIO, DETTO IZIO, NON TESSERATO MA GIÀ SEGRETARIO – COLLABORATORE DELL’U.S. SAN SALVO ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S ,NONCHÉ 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; – DEL SIG. MEO TULLIO CARMINE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE NO.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI N. 11 (DAL 26/9/2018 AL 2/12/2018) INCONTRI DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALLE SFIDE SENZA AVERNE TITOLO; – DEL SIG. BENEDETTO GINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 C.G.S. E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DEL MATCH DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, TRA ORTONA – SAN SALVO DEL 23/9/18, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALL’INCONTRO SENZA AVERNE TITOLO E, INOLTRE, PER ESSERSI SOTTRATTO PER DUE VOLTE ALL’AUDIZIONE DISPOSTA DALL’INQUIRENTE, SENZA ADDURRE GIUSTIFICAZIONI DI SORTA; – DEL SIG. DE VIVO ANTONIO, CALCIATORE TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C..G.S. E ALL’ART. 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE DISPUTATO TRA LE FILA DELL’U.S. SAN SALVO 1967, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO 2018/2019, BEN 17 GARE CONSECUTIVE, SINO A QUELLA DEL 23/12/2018, SAN SALVO – CASALBORDINO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI DIRIGENTI; HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 5.8.19 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:
NEL DEFERIMENTO:
- DEL SIG. CASTALDO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE E, COMUNQUE, PER AVERE CONSENTITO, OVVERO, NON IMPEDITO L’UTILIZZO DELLO STESSO, IN LUOGO DEL GIOCATORE ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO;
- DEL SIG. D’AMICO RUDY, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 COMMI 1 E 5 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, CONCRETAMENTE, INDOTTO IL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, A SOTTOSCRIVERE MODULO DI TESSERAMENTO PER L’U.S. SAN SALVO, FINGENDONE, SUCCESSIVAMENTE, L’AVVENUTO DEPOSITO PRESSO LA LEGA, NONCHÉ PER AVER CONSENTITO, ANCHE CON LA SOTTOSCRIZIONE, NELLA QUALITÀ, DI DUE DISTINTE DI GARA, L’UTILIZZO DELLO STESSO IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE LISTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO;
- DEL SIG. DI CESARE MAURIZIO, DETTO IZIO, NON TESSERATO MA GIÀ SEGRETARIO – COLLABORATORE DELL’U.S. SAN SALVO ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S ,NONCHÉ 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO;
- DEL SIG. MEO TULLIO CARMINE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE NO.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI N. 11 (DAL 26/9/2018 AL 2/12/2018) INCONTRI DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALLE SFIDE SENZA AVERNE TITOLO;
- DEL SIG. BENEDETTO GINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 C.G.S. E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DEL MATCH DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, TRA ORTONA – SAN SALVO DEL 23/9/18, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALL’INCONTRO SENZA AVERNE TITOLO E, INOLTRE, PER ESSERSI SOTTRATTO PER DUE VOLTE ALL’AUDIZIONE DISPOSTA DALL’INQUIRENTE, SENZA ADDURRE GIUSTIFICAZIONI DI SORTA;
- DEL SIG. DE VIVO ANTONIO, CALCIATORE TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C..G.S. E ALL'ART. 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE DISPUTATO TRA LE FILA DELL’U.S. SAN SALVO 1967, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO 2018/2019, BEN 17 GARE CONSECUTIVE, SINO A QUELLA DEL 23/12/2018, SAN SALVO – CASALBORDINO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO;
- DELLA SOCIETÀ U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI DIRIGENTI;
HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 5.8.19 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:
Con nota del 2.7.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 10.7.19, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 5.8.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie pervenuti in favore dei tesserati Castaldo Antonio, D'Amico Rudy, Benedetto Gino, Meo Tullio Carmine e della società U.S. San Salvo.
All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il Dott. Giuseppe Tambone per delega dei tesserati Castaldo Antonio, D'Amico Rudy, Benedetto Gino, Meo Tullio Carmine e della società U.S. San Salvo, mentre non sono comparsi i sigg.ri De Vivo Antonio e Di Cesare Maurizio, detto Izio, nonostante rituale notifica dell'avviso di udienza a mezzo del servizio postale, né hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Il rappresentante della Procura procedeva, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento e i motivi posti a sostegno della contestazione stessa, concludeva per l'affermazione delle responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: al sig. Castaldo Antonio, mesi nove di inibizione; al sig. D'Amico Rudy, anni uno di inibizione; al sig. Di Cesare Maurizio, mesi nove di inibizione; al sig. Meo Tullio Carmine, mesi sei di inibizione; al sig. Benedetto Gino, mesi uno di inibizione; al sig. De Vivo Antonio, mesi sei di squalifica; alla società U.S. San Salvo, ammenda di € 2.400,00 e penalizzazione di punti tre da scontare nel campionato 2019 – 2020.
Veniva, quindi, data la parola al Dott. Tambone, il quale si riportava alla memoria difensiva in atti e ne chiedeva l'integrale accoglimento, insistendo nella richiesta di sospensione del procedimento, in attesa di ulteriori accertamenti da parte della Procura Federale sulla questione relativa al tesseramento del calciatore De Vivo.
Il rappresentante della Procura si opponeva alla richiesta di sospensione, contestando il contenuto e le richieste di cui alla memoria difensiva.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la richiesta sospensione del procedimento risulta non ammissibile, in quanto l'istituto è previsto solo in relazione alla tassativa ipotesi contemplata dall'art. 111 comma 7 C.G.S.
Nel merito, il quadro probatorio è sufficientemente esaustivo. Il dato di fatto incontrovertibile, invero, è che il calciatore De Vivo Antonio abbia disputato ben diciassette gare dello scorso campionato per la società U. S. San Salvo, pur non avendone titolo in quanto tesserato per l'A.S.D. Vastese. Ora la veridicità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dai soggetti deferiti (tra cui l'ammissione dello stesso calciatore) risulta ancora più attendibile in quanto l'attività istruttoria è stata svolta dalla Procura Federale nella immediatezza dei fatti, rendendola, quindi, maggiormente genuina. Tanto è vero che, in quel momento, i protagonisti dell'illecito disciplinare non hanno mai fatto riferimento alla linea assunta solo nella successiva memoria difensiva incentrata su un asserito errore di fatto, avendo gli stessi, invece, fornito dichiarazioni palesemente incompatibili tra loro poiché volte ad attribuirsi vicendevolmente la responsabilità del falso tesseramento. Ritenuta, quindi, la responsabilità dei soggetti deferiti, alcuni dei quali rispondono in questa sede per avere materialmente ed intenzionalmente effettuato il tesseramento di cui si discute, mentre gli altri per avere colpevolmente omesso qualsiasi tipo di controllo, benché facilmente effettuabile posto che il calciatore era già stato ceduto in prestito alla società U.S. San Salvo in precedenza, come risulta dagli atti, al Tribunale appaiono congrue ed adeguate le sanzioni richieste dalla Procura in riferimento alle singole posizioni degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale applica agli stessi le seguenti sanzioni: al sig. Castaldo Antonio l’inibizione per mesi nove; al sig. D’Amico Rudy l’inibizione per anni uno; al sig. Di Cesare Maurizio l’inibizione per mesi nove; al sig. Meo Tullio Carmine l’inibizione per mesi sei; al calciatore De Vivo Antonio, la squalifica per mesi sei; al sig. Benedetto Gino l’inibizione per mesi uno; alla società U.S. San Salvo l’ammenda di € 2.400,00 e punti tre di penalizzazione da scontare nel campionato 2019 – 2020.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti ai sensi degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.
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VASTESE E, COMUNQUE, PER AVERE CONSENTITO, OVVERO, NON IMPEDITO L’UTILIZZO DELLO STESSO, IN LUOGO DEL GIOCATORE ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; DEL SIG. D’AMICO RUDY, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 COMMI 1 E 5 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, CONCRETAMENTE, INDOTTO IL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, A SOTTOSCRIVERE MODULO DI TESSERAMENTO PER L’U.S. SAN SALVO, FINGENDONE, SUCCESSIVAMENTE, L’AVVENUTO DEPOSITO PRESSO LA LEGA, NONCHÉ PER AVER CONSENTITO, ANCHE CON LA SOTTOSCRIZIONE, NELLA QUALITÀ, DI DUE DISTINTE DI GARA, L’UTILIZZO DELLO STESSO IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE LISTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; – DEL SIG. DI CESARE MAURIZIO, DETTO IZIO, NON TESSERATO MA GIÀ SEGRETARIO – COLLABORATORE DELL’U.S. SAN SALVO ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S ,NONCHÉ 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; – DEL SIG. MEO TULLIO CARMINE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE NO.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI N. 11 (DAL 26/9/2018 AL 2/12/2018) INCONTRI DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALLE SFIDE SENZA AVERNE TITOLO; – DEL SIG. BENEDETTO GINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 C.G.S. E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DEL MATCH DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, TRA ORTONA – SAN SALVO DEL 23/9/18, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALL’INCONTRO SENZA AVERNE TITOLO E, INOLTRE, PER ESSERSI SOTTRATTO PER DUE VOLTE ALL’AUDIZIONE DISPOSTA DALL’INQUIRENTE, SENZA ADDURRE GIUSTIFICAZIONI DI SORTA; – DEL SIG. DE VIVO ANTONIO, CALCIATORE TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C..G.S. E ALL’ART. 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE DISPUTATO TRA LE FILA DELL’U.S. SAN SALVO 1967, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO 2018/2019, BEN 17 GARE CONSECUTIVE, SINO A QUELLA DEL 23/12/2018, SAN SALVO – CASALBORDINO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI DIRIGENTI; HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 5.8.19 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:"