C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 23/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FERRARA ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39, 43 COMMI 1 E 6 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. PER AVERE: A) OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACALUS IONUT E A FAR SOTTOPORRE LO STESSO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E DI DOTARLO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DELLO STESSO NEL CORSO DELLE GARE LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C; B) SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. SPAL LANCIANO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; DEL SIG. DI SANTO NICOLA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA PREDETTA QUALITÀ, LA DISTINTA DI GARA A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; DEL SIG. SCAGLIONE CAMILLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA PREDETTA QUALITÀ, LE DISTINTE DI GARA LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; AL SIG. SACALUS IONUT, NELLA STAGIONE 2016/2017 NON TESSERATO, MA INQUADRABILE TRA I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE EGLI DISPUTATO LE GARE: LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ AA.S.D. SPAL LANCIANO SENZA AVERNE TITOLO, PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. FERRARA ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39, 43 COMMI 1 E 6 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. PER AVERE: A) OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACALUS IONUT E A FAR SOTTOPORRE LO STESSO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E DI DOTARLO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DELLO STESSO NEL CORSO DELLE GARE LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C; B) SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. SPAL LANCIANO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA;
DEL SIG. DI SANTO NICOLA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA PREDETTA QUALITÀ, LA DISTINTA DI GARA A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA;
DEL SIG. SCAGLIONE CAMILLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA PREDETTA QUALITÀ, LE DISTINTE DI GARA LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA;
AL SIG. SACALUS IONUT, NELLA STAGIONE 2016/2017 NON TESSERATO, MA INQUADRABILE TRA I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE EGLI DISPUTATO LE GARE: LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ AA.S.D. SPAL LANCIANO SENZA AVERNE TITOLO, PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA.
Con note del 19.6.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.
Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.9.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: al Presidente Ferrara Rocco mesi sei d’inibizione; al calciatore Sacalus Ionut sette giornate di squalifica; al sig. Di Santo Nicola mesi tre d’inibizione; al sig. Scaglione Camillo giorni quaranta d’inibizione; alla A.S.D. Spal Lanciano cinque punti di penalizzazione e € 600,00 di ammenda.
Osserva il Tribunale, che la società A.S.D. Spal Lanciano è risultata essere inattiva dal 21.6.2018, con la conseguenza che non si è proceduto nei confronti della stessa. Per quanto concerne gli altri soggetti deferiti, risulta dagli atti provata la loro responsabilità ed è sintomatica, al riguardo, la circostanza che gli stessi si sono tenuti lontani dal procedimento. Appare, tuttavia, equo irrogare agli stessi le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge: al Presidente Ferrara Rocco mesi sei d’inibizione; al calciatore Sacalus Ionut dieci giornate di squalifica; ai sigg.ri Di Santo Nicola e Scaglione Camillo mesi tre d’inibizione.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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