C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FAENZA MAURO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI O ALLENATORE DILETTANTE) ED IN RELAZIONE ALL’ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI….AI CAMPIONATI DI….I E II CATEGORIA …, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO L’ESPLETAMENTO DI FATTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A ABRUZZO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, AL SIG. IMBASTARI MASSIMO SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; DEL SIG. IMBASTARI MASSIMO LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED IN RELAZIONE ALL’ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI….AI CAMPIONATI DI….I E II CATEGORIA …, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER SVOLTO DI FATTO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A REGIONE ABRUZZO DAPPRIMA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE E SUCCESSIVAMENTE DELLA SOCIETÀ F.C.D. CERCHIO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE FAENZA MAURO, ED AL TECNICO FRADIANI MAURO (NEI CUI CONFRONTI LA PROCURA FEDERALE HA PROVVEDUTO CON AUTONOMO ATTO AL DEFERIMENTO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)) ED AL TESSERATO IMBASTARI MASSIMO (ALLENATORE DI FATTO).
DEFERIMENTO:
DEL SIG. FAENZA MAURO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA - LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI O ALLENATORE DILETTANTE) ED IN RELAZIONE ALL'ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E' FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI....AI CAMPIONATI DI....I E II CATEGORIA ..., DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L'ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO L'ESPLETAMENTO DI FATTO DELL'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A ABRUZZO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, AL SIG. IMBASTARI MASSIMO SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO;
DEL SIG. IMBASTARI MASSIMO LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL'ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA - LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED IN RELAZIONE ALL'ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E' FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI....AI CAMPIONATI DI....I E II CATEGORIA ..., DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L'ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER SVOLTO DI FATTO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO, L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A REGIONE ABRUZZO DAPPRIMA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE E SUCCESSIVAMENTE DELLA SOCIETÀ F.C.D. CERCHIO;
DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE FAENZA MAURO, ED AL TECNICO FRADIANI MAURO (NEI CUI CONFRONTI LA PROCURA FEDERALE HA PROVVEDUTO CON AUTONOMO ATTO AL DEFERIMENTO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)) ED AL TESSERATO IMBASTARI MASSIMO (ALLENATORE DI FATTO).
Con nota del 23.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.
Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta e PEC, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.10.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, l’avv. Giovanni Sorgi per il sig. Faenza Mauro e per la società A.S.D. Collarmele ed il sig. Imbastari Massimo, i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare le sanzioni.
Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della ricezione degli atti da parte degli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di quattro mesi di inibizione per i signori Faenza Mauro e Imbastari Massimo ammenda di € 400,00 per la società A.S.D. COLLARMELE, ai sensi dell’art. 127 C.G.S.
Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti dei signori Faenza Mauro e Imbastari Massimo l’inibizione di mesi quattro e €400,00 di ammenda all’A.S.D. Collarmele.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi quattro al sig. Faenza Mauro ed al sig. Imbastari Massimo e l’ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Collarmele.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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