C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, (IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA TRA LO STESSO E LA PREDETTA SOCIETÀ), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, ALL’ALLENATORE DI BASE SIG. D’ORAZIO PIERO, PRIVO DI TESSERAMENTO, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN OCCASIONE DELLA S.S. 18-19 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, PARTECIPANTE LA CAMPIONATO REG.LE ABRUZZO DI PROMOZIONE E, SPECIFICATAMENTE, NELLE GARE UFFICIALI DEL 24.2.2019, DEL 3.3.2019, DEL 17.3.2019, DEL 24.3.2019, DEL 31.3.2019, RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ VILLA 2015, S. ANNA, CASOLANA, LANCIANO, SCAFA CAST; ALLO STESSO SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA N.Q. SUINDICATA CONTESTA, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DEL REG. L.N.D., SECONDO IL QUALE “È FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI, CHE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA”, PER NON AVER TESSERATO UN ALLENATORE ISCRITTO AL SETTORE TECNICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO OCCASIONE DELLA S.S. 18-19, COME RISULTA DALLE DISTINTE DI GARE SUINDICATE NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA DELLA SOCIETÀ ASD PIAZZANO DEL 23.12.2018, DEL 3.2.2019, DEL 10.2.2019, DEL 17.2.2019, SOTTOSCRITTE DAL DDG, (ALL. 4), DISPUTATE RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ FOSSACESIA, BACICALUPO VASTO MARINA, RAIANO E RIVER CHIETI, IN CUI NON RISULTA INDICATO ALCUN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO; ALLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI TESSERATI, NONCHÉ DA SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, COME SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. PREVIGENTE.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, (IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA TRA LO STESSO E LA PREDETTA SOCIETÀ), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, ALL’ALLENATORE DI BASE SIG. D’ORAZIO PIERO, PRIVO DI TESSERAMENTO, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN OCCASIONE DELLA S.S. 18-19 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, PARTECIPANTE LA CAMPIONATO REG.LE ABRUZZO DI PROMOZIONE E, SPECIFICATAMENTE, NELLE GARE UFFICIALI DEL 24.2.2019, DEL 3.3.2019, DEL 17.3.2019, DEL 24.3.2019, DEL 31.3.2019, RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ VILLA 2015, S. ANNA, CASOLANA, LANCIANO, SCAFA CAST; ALLO STESSO SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA N.Q. SUINDICATA CONTESTA, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DEL REG. L.N.D., SECONDO IL QUALE “È FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI, CHE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA”, PER NON AVER TESSERATO UN ALLENATORE ISCRITTO AL SETTORE TECNICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO OCCASIONE DELLA S.S. 18-19, COME RISULTA DALLE DISTINTE DI GARE SUINDICATE NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA DELLA SOCIETÀ ASD PIAZZANO DEL 23.12.2018, DEL 3.2.2019, DEL 10.2.2019, DEL 17.2.2019, SOTTOSCRITTE DAL DDG, (ALL. 4), DISPUTATE RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ FOSSACESIA, BACICALUPO VASTO MARINA, RAIANO E RIVER CHIETI, IN CUI NON RISULTA INDICATO ALCUN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO;
ALLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI TESSERATI, NONCHÉ DA SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, COME SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. PREVIGENTE.
Con nota del 26.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.
Con raccomandate regolarmente notificate a PEC, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.10.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva nonostante la ritualità della notifica né faceva pervenire scritti difensivi.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Cirigliano Davide Nicola, ammenda di €600,00 per la società A.S.D. Piazzano
Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge “per tabulas” dalla documentazione in possesso del Comitato; risulta infatti, che il sig. Cirigliano Davide Nicola abbia svolto l’attività di allenatore della prima squadra di detta società senza essere regolarmente tesserato presso il settore tecnico della FIGC. Agli stessi soggetti ritiene equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi 5 di inibizione al sig. Cirigliano Davide Nicola; ammenda di €500,00 per la società A.S.D. Piazzano.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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