C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 4/11/2019 – Delibera – DEL SIG. MASTRODDI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, ALL’ALLENATORE DI BASE SIG. CARINGI GIOVANNI, PRIVO DI TESSERAMENTO, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN OCCASIONE DELLA S.S. 18-19 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 E, SPECIFICATAMENTE, NELLE GARE UFFICIALI DEL 9.9.2018, DEL 4.11.2018, DELL’11.11.2018, DEL 14.11.2018, DEL 25.11.2018 E DEL 6.1.2019, RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ DEPORTIVO LUCO, PLUS ULTRA, CELANO, SAN BENEDETTO VENERE, VILLA SAN SEBASTIANO E SAN PELINO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, MATRICOLA N. 937669, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI TESSERATI NONCHÉ DA SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, COME SOPRA CONTESTATA.
DEL SIG. MASTRODDI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, ALL’ALLENATORE DI BASE SIG. CARINGI GIOVANNI, PRIVO DI TESSERAMENTO, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN OCCASIONE DELLA S.S. 18-19 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 E, SPECIFICATAMENTE, NELLE GARE UFFICIALI DEL 9.9.2018, DEL 4.11.2018, DELL'11.11.2018, DEL 14.11.2018, DEL 25.11.2018 E DEL 6.1.2019, RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ DEPORTIVO LUCO, PLUS ULTRA, CELANO, SAN BENEDETTO VENERE, VILLA SAN SEBASTIANO E SAN PELINO;
DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, MATRICOLA N. 937669, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI TESSERATI NONCHÉ DA SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, COME SOPRA CONTESTATA.
Con nota del 26.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.
Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 04.11.19, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
La ASD Tagliacozzo 1923, con nota a firma del suo Presidente del 30.10.2019, faceva pervenire deduzioni con le quali rappresentava che la contestazione riguardava la precedente dirigenza in quanto quella attuale era subentrata dopo l’epoca dei fatti. Chiedeva pertanto l’applicazione di una minima sanzione, richiesta ribadita in sede di comparizione.
All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale nonchè il sig. Attili Giampiero Presidente della ASD Tagliacozzo 1923 che chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione, mentre nessuno è comparso per il sig. Mastroddi Vincenzo, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Osserva il Tribunale che, considerata la congruità della sanzione patteggiata dalla società deferita con il rappresentate della Procura, può essere applicata alla stessa la sanzione di €400,00.
Per quanto riguarda il sig. Mastroddi Vincenzo il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della sua responsabilità chiedendo l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione di mesi 6 di inibizione.
Osserva il Tribunale che la responsabilità di quest’ultimo risulta “per tabulas” dalla documentazione acquisita durante le indagini svolte dalla Procura Federale attestante che lo stesso ha praticato l’attività di allenatore della prima squadra di detta Società senza essere regolarmente tesserato presso il settore tecnico della FIGC. Allo stesso soggetto ritiene equo il Tribunale irrogare l’inibizione di mesi quattro.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge, a richiesta delle parti, la sanzione dell’ammenda di €400,00 alla Società ASD Tagliacozzo 1923. Applica altresì al sig. Mastroddi Vincenzo la sanzione della inibizione per mesi 4.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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