C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 09/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FILIPPO BOCCANERA, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERCHÉ IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO HA AGGREDITO NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI CON UN VIOLENTO PUGNO ALLA TESTA IL SIG. FABIO SANGUEDOLCE ALLENATORE DELLA S.S.D. ORTONA CALCIO CAGIONANDOGLI UN “TRAUMA CRANICO MINORE, CERVICALGIA, CON PROGNOSI INIZIALE DI SETTE GIORNI” COSÌ COME EMERGE DAL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE F. RENZETTI DI LANCIANO (CH) PRESSO IL QUALE IL SANGUEDOLCE È STATO TRASPORTATO IN AMBULANZA, NONCHÉ PER AVER POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO – TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI E ANTONIO SORGETTI. NELLO SPECIFICO AL TERMINE DELLA GARA, MENTRE I CALCIATORI PERCORREVANO IL TUNNEL PER ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI ALCUNI GIOCATORI DELLA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – TRA I QUALI A SEGUITO DELL’INDAGINE SONO STATI INDIVIDUATI I SIG.RI FRANCESCO DI GENNARO, ANDREA KOSSIAKOV E LO STESSO FILIPPO BOCCANERA – HANNO INIZIATO AD AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI. L’ALLENATORE SIG. FABIO SANGUEDOLCE INTERVENUTO PER PLACARE GLI ANIMI È STATO QUINDI COLPITO DAL SIG. BOCCANERA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DEL SIG. FRANCESCO DI GENNARO, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE – IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO – UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. NELLO SPECIFICO IL SIG. DI GENNARO HA COLPITO CON UNO SCHIAFFO AL VOLTO IL SIG. MATTIA GRANATA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DEL SIG ANDREA KOSSIAKOV CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE – IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO – UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DELLA SOCIETA’ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 (CODICE 919074) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI FILIPPO BOCCANERA, FRANCESCO DI GENNARO E ANDREA KOSSIAKOV SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. FILIPPO BOCCANERA, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERCHÉ IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO HA AGGREDITO NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI CON UN VIOLENTO PUGNO ALLA TESTA IL SIG. FABIO SANGUEDOLCE ALLENATORE DELLA S.S.D. ORTONA CALCIO CAGIONANDOGLI UN “TRAUMA CRANICO MINORE, CERVICALGIA, CON PROGNOSI INIZIALE DI SETTE GIORNI” COSÌ COME EMERGE DAL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE F. RENZETTI DI LANCIANO (CH) PRESSO IL QUALE IL SANGUEDOLCE È STATO TRASPORTATO IN AMBULANZA, NONCHÉ PER AVER POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO - TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI E ANTONIO SORGETTI. NELLO SPECIFICO AL TERMINE DELLA GARA, MENTRE I CALCIATORI PERCORREVANO IL TUNNEL PER ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI ALCUNI GIOCATORI DELLA ASD LANCIANO CALCIO 1920 - TRA I QUALI A SEGUITO DELL’INDAGINE SONO STATI INDIVIDUATI I SIG.RI FRANCESCO DI GENNARO, ANDREA KOSSIAKOV E LO STESSO FILIPPO BOCCANERA - HANNO INIZIATO AD AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI. L’ALLENATORE SIG. FABIO SANGUEDOLCE INTERVENUTO PER PLACARE GLI ANIMI È STATO QUINDI COLPITO DAL SIG. BOCCANERA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA;
DEL SIG. FRANCESCO DI GENNARO, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE - IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO - UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. NELLO SPECIFICO IL SIG. DI GENNARO HA COLPITO CON UNO SCHIAFFO AL VOLTO IL SIG. MATTIA GRANATA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA;
DEL SIG ANDREA KOSSIAKOV CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE - IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO - UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA;
DELLA SOCIETA’ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 (CODICE 919074) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI FILIPPO BOCCANERA, FRANCESCO DI GENNARO E ANDREA KOSSIAKOV SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
Con nota del 31.10.2019, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.
Con pec e raccomandate rr.rr. dell’8.11.2019 regolarmente notificate a mezzo posta, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva a loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.12.2019, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, peraltro non pervenuti.
All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il legale dei sigg.ri Boccanera Filippo e Di Gennaro Francesco, nonché della A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare le sanzioni. Non compariva, invece, il calciatore Kossiakov Andrea, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di contestazione.
Le parti convenivano, ai sensi dell’art. 127 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni nella misura di mesi sei di squalifica per il sig. Boccanera Filippo e mesi quattro di squalifica per il sig. Di Gennaro Francesco, nonché € 660,00 di ammenda per la società.
Lo stesso rappresentante della Procura chiedeva, invece, affermarsi la responsabilità del Kossiakov ed applicarsi allo stesso la sanzione di mesi sei di squalifica;
Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti del sig. Boccanera Filippo la squalifica per mesi sei; nei confronti del sig. Di Gennaro Francesco la squalifica per mesi quattro nei confronti della A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 € 660,00 di ammenda.
Per quanto concerne la posizione del soggetto deferito non comparso, ritiene il Tribunale che, in considerazione della gravità dei fatti oggetto di contestazione, debba essere ritenuta congrua la richiesta avanzata dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione di mesi sei di squalifica per il sig. Boccanera Filippo, mesi quattro di squalifica per il sig. Di Gennaro Francesco e ammenda di € 660,00 per la A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920. Applica, inoltre, la sanzione di mesi sei di squalifica al sig. Kossiakov Andrea.
Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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