C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 10/09/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOSCIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CHIAVETTA ENNIO FINO AL 15.4.20 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONORIO 88 – MOSCIANO CALCIO, DISPUTATA IL 24.2.20 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 35 DEL 27.2.2020 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOSCIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CHIAVETTA ENNIO FINO AL 15.4.20 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONORIO 88 – MOSCIANO CALCIO, DISPUTATA IL 24.2.20 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 35 DEL 27.2.2020 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Mosciano Calcio ha impugnato il provvedimento della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. con la seguente motivazione: “perché, dopo essere stato richiamato più volte, si poneva in prossimità del direttore di gara, rivolgendogli parole offensive, finché non veniva allontanato dal custode del Montorio 88. Alla fine il sig. Chiavetta, dopo aver appreso della propria espulsione, bussava più volte alla porta dello spogliatoio del direttore di gara, e, poiché non otteneva risposta alcuna, affermava di non voler andare via di li fin quando il direttore di gara non sarebbe uscito, costringendo quindi quest'ultimo a chiamare i carabinieri. All'arrivo dei militari però l'allenatore era già andato via ”.

          Ha dedotto l’appellante la totale estraneità ai fatti, essendosi limitato, a seguito dell'espulsione di un proprio calciatore, ad invitarlo alla calma e ad accompagnarlo fuori dal campo e, a fine gara, ad invitare tutta la squadra a rientrare negli spogliatoi in totale tranquillità, chiedendo, tuttavia, con toni pacati al direttore di gara chiarimenti in merito alle decisioni adottate.

          Osserva la Corte che la sanzione inflitta al Chiavetta può essere lievemente ridotta giacché, se non può dubitarsi del comportamento antisportivo di questi nei confronti del Direttore di Gara, (il cui rapporto deve considerarsi, com'è noto, fonte di prova privilegiata), altrettanto non può dirsi per il contestato comportamento non regolamentare che avrebbe tenuto il Chiavetta a fine gara, essendo verosimile che lo stesso avesse bussato alla porta dello spogliatoio dell'arbitro per avere chiarimenti in ordine ai provvedimenti assunti nel corso della gara stessa.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al sig. Ennio Chiavetta al 15.3.20, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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