C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 94 DEL 29/03/2017 – Delibera – GARA ALTO BRADANO – SCANZANO
GARA ALTO BRADANO – SCANZANO
IL GIUDICE SPORTIVO; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che il D.G. al 35° del s.t. decretava la sospensione definitiva della gara; Visto che l’arbitro, nel supplemento di referto, riportava che al 28° del s.t., in seguito alla concessione di un calcio di rigore a favore della squadra ospitante, alcuni tesserati della squadra ospite protestavano al suo indirizzo, senza che tuttavia venisse adottato alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti; Atteso che il D.G., rilevando una infrazione nella esecuzione del calcio di rigore, lo faceva ripetere e la ribattuta veniva neutralizzata dal portiere ospite, suscitando le proteste dell’allenatore della squadra di casa che veniva espulso; Constatato che poco dopo, la squadra ospite passava in vantaggio, generando le proteste di alcuni tesserati della squadra di casa sulla presunta irregolarità dell’azione, senza che, anche in questo caso, il D.G. adottasse alcun provvedimento disciplinare; Preso atto che in seguito alle proteste l’arbitro veniva spintonato da dietro senza riuscire ad identificarne gli autori e quindi senza poter adottare i relativi provvedimenti disciplinari; Verificato, infine, che alcune persone del pubblico, dalle tribune, proferivano minacce verbali nei confronti del D.G., il quale, considerato che le proteste in campo non si placavano e ritenendo di non essere nelle condizioni di serenità tale da condurre a termine la gara, ne decretava, al 35° del s.t., la sospensione definitiva; Atteso che in considerazione di quanto sopra descritto, appare evidente che l’arbitro non ha messo in atto tutti i poteri a sua disposizione previsti dal regolamento per verificare se sussistessero o meno le condizioni per una normale prosecuzione dell’incontro, convocando, come avrebbe dovuto e potuto fare, i capitani delle due squadre e chiedere la loro collaborazione per ripristinare la calma e la normalità per il prosieguo dell’incontro; Ritenuto, infine, da quanto riportato negli atti ufficiali, che la gara, anche in considerazione di una mancata adozione di seri provvedimenti disciplinari, ha avuto un andamento non particolarmente scorretto anche se acceso; e che la tensione generatasi tra i tesserati non appare esasperata in maniera tale da rappresentare un impellente pericolo per l’incolumità fisica e psichica dell’arbitro e dei giocatori in campo; P.Q.M. Questo organo giudicante, tenuto conto di quanto sopra descritto ed avvalendosi del dettato di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c, del CGS DELIBERA fatti salvi i provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro nel corso della gara di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto; di ordinarne la ripetizione, dando mandato alla segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti di competenza; di squalificare fino al 04.04.2017 ASTUDILLO MARIANO ABEL allenatore dell’Alto Bradano in quanto allontanato dal D.G. per proteste; di comminare l’ammenda di €. 100,00 nei confronti dell’ALTO BRADANO perché propri sostenitori dalle tribune proferivano minacce verbali nei confronti del D.G.