Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0144/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024

Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio S.r.l./Ghiviborgo VDS

Massima: La preliminare eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso al Giudice Sportivo, sul duplice presupposto della non contestuale trasmissione del preannuncio di reclamo e dell’autorizzazione all’addebito sul conto campionato del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nonché dell’omesso invio alla controparte della prova di tale trasmissione, è infondata, in quanto frutto di una distorta lettura del combinato disposto degli artt. 48, comma 2, e 65 C.G.S.. Premesso che la GSD Ghiviborgo ha dato prova di avere inviato (alla segreteria del Giudice Sportivo) l’autorizzazione all’addebito, nello stesso giorno dell’invio della dichiarazione di preannuncio, quindi senza alcuna alterazione del termine di cui all’art. 67, comma 1, comma, 2 C.G.S. e con ciò sostanzialmente osservando anche il requisito della contestualità, nessuna disposizione prevede l’onere, a carico della società ricorrente/reclamante, di notiziare la controparte di tale adempimento, peraltro di natura eminentemente amministrativa e funzionale ad incardinare il procedimento, ma che nulla ha a che vedere con la regolare instaurazione del contraddittorio.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 232/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 104/DCF del 01.03.2022

Impugnazione – istanza: - Ravenna Women FC S.S.D. A R.L.

Massima: La Corte, rilevato che la reclamante nell’introdurre il reclamo non ha versato il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, non può che dichiararlo irricevibile ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., in forza del quale “I ricorsi ed i reclami, […] a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo” (cfr., al riguardo, CSA, III, 22 novembre 2021, n. 78).

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 219/CSA del 24 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 52/CS del 17.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.C.D. San Martino Speme

Massima: Il reclamo è irricevibile ex art. 48, commi 2 e 3, C.G.S., in quanto non accompagnato dal versamento del prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 195/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 CS del 16.02.2022

Impugnazione – istanza: - Vis Artena

Massima: Trattandosi di reclamo cumulativo avverso due autonome sanzioni, è dovuta una duplice tassa di reclamo. Non vi è luogo, tuttavia, al pagamento della seconda tassa non pagata, dal momento che può essere incamerata definitivamente quella versata e che, a seguito dell’accoglimento di uno dei due reclami, avrebbe dovuto essere restituita.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina

Massima:….. questa Corte Sportiva d’Appello rileva che nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.). Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano tre diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a un calciatore, in un caso, ed alla società, negli altri due casi - né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso. Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. PGS Luce Messina avverso le tre distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente.

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