C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 17/11/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA, PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CAPALBO SALVATORE, RIPORTATA SUL C.U. N.38 DEL 31/10/2017.
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA, PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CAPALBO SALVATORE, RIPORTATA SUL C.U. N.38 DEL 31/10/2017.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 11 novembre 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. REAL SENISE proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 38 del 31 Ottobre 2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Atteso come, con la predetta impugnazione, la reclamante Società abbia sollecitato, in riforma del gravato provvedimento di prime cure, la riduzione della sanzione al calciatore Capalbo Salvatore inflitta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal ricorrente Sodalizio addotte si qualifichino mirate alla riforma dell’impugnata Decisione, una volta attagliata la condotta del proprio tesserato alla previsione normativa di cui alla lettera b art. 19 comma 4 C.G.S., piuttosto che a quella più afflittiva dalla lettera c del medesimo articolo disciplinata; Valutato come, dall’esame incrociato degli atti all’attenzione di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE offerti, ancorché tra loro invero non perfettamente sovrapponibili, la condotta del calciatore Capalbo Salvatore, pur se evidentemente censurabile per aver questi prima cercato (indipendentemente dalle diverse valutazioni da Ufficiali di gara e reclamante Sodalizio al fatto attribuite) in modo scomposto un contatto fisico (cui entità e natura non è stato possibile accertare) con un giocatore avversario e quindi reiterato, al momento della sua comminata espulsione, il proprio atteggiamento aggressivo colpendolo con un calcio all’altezza della gamba, possa, in difetto di diversa e migliore ricognizione della dinamica degli eventi, essere apprezzata come antisportiva e violenta; Ritenuto, più in dettaglio, come al sopra richiamato comportamento, in assenza di convergenti indicazioni riguardo l’intensità dei denunciati contatti e quindi di documentato intento potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità, non possa riconoscersi l’aggravante della particolare gravità della condotta violenta sub lettera b dall’art. 19 C.G.S. comma 4 lettera c richiesto per l’irrogazione della sanzione ivi prevista; Osservato, ancora, come la ricorrente Società, ammettendo la natura violenta (ma non preordinatamente mirata a ledere l’integrità fisica dell’avversario) dell’atteggiamento del proprio giocatore meriti il riconoscimento di, seppur minime, attenuanti; Verificato, in definitiva, come la ricognizione dei fatti, in forza delle raccolte emergenze documentali (referto arbitrale)sin qui operata appaia sufficiente a poter ricondurre la condotta dell’inibito nella fattispecie dall’art. 19 comma 4 lettera b) dal C.G.S. regolata e consequenzialmente consentire a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in accoglimento del reclamo dalla Società A.S.D. REAL SENISE proposto e così in riforma della Decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 38 del 31/10/2017: Riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore Capalbo Salvatore irrogata e riportata su C.U. n°38 del 31/10/2017; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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