C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 23/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO (N° 4166/1311pfl17 – 18/GT/GC/blp) MAGLIONE GIUSEPPE, A.S. MELFI S.r.l.;

DEFERIMENTO (N° 4166/1311pfl17 - 18/GT/GC/blp) MAGLIONE GIUSEPPE, A.S. MELFI S.r.l.;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA, composto dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 12 Gennaio 2019 ha deliberato quanto segue: PREMESSO Che il PROCURATORE FEDERALE e il PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO con nota del 29 Ottobre 2018, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA: MAGLIONE GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.S. MELFI S.r.l.; A.S. MELFI S.r.l.; per rispondere: MAGLIONE GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.S. MELFI S.r.l.; delle violazioni di cui all’art 1 bis comma 1 C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in riferimento alla condotta in atti denunziata e negli stessi più analiticamente indicata; A.S. MELFI S.r.l.; per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere da MAGLIONE GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.S. MELFI S.r.l. come sopra richiamato; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA nella seduta del 12 Gennaio 2018 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate a mezzo P.E.C. indirizzate, procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. NICOLA MONACO, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: MAGLIONE GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.S. MELFI S.r.l: MESI 1 (UNO) di INIBIZIONE; A.S. MELFI S.r.l.: AMMENDA di € 2.000,00; nonché dell’AVV. GAETANO AITA, Difensore di MAGLIONE GIUSEPPE e A.S. MELFI S.r.l. in forza di Procura Speciale agli atti acquisita, il quale, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere delle facoltà dall’art. 23 CGS regolate, sollecitava l’accoglimento delle conclusioni con memoria difensiva del 07 Dicembre 2018, rassegnate; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di: MAGLIONE GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.S. MELFI S.r.l.; A.S. MELFI S.r.l.; per i fatti negli stessi riportati e ad essi ascritti; ritiene doversi logicamente e metodologicamente procedere all’esame della preliminare eccezione di estinzione dell’azione disciplinare per violazione degli artt. 34, 34/bis e 38 C.G.S. F.I.G.C. e 38 C.G.S. CONI dai Deferiti sollevata. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA, analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE a sostegno della propria azione esibita, propedeuticamente osserva come il Deferimento in oggetto giunga al suo vaglio all’esito di Decisione, su C.U. n° 30/T.F.N. del 24 Ottobre 2018 pubblicata, a mezzo del quale il TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE, dichiarata in relazione a Deferimento n° 1448/1311pfl17-18/GT/GC/blp del 03 Agosto 2018 innanzi ad esso originariamente attivato, la propria incompetenza in favore del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA rimetteva, per quanto di ragione, gli atti alla PROCURA FEDERALE che promuoveva l’azione sulla quale è oggi chiamato a pronunciarsi. In forza di quanto sopra dedotto, questo Collegio ritiene di poter aderire alle prospettazioni difensive dai Deferiti sul punto articolate e considera come non sussista dubbio riguardo la necessità di radicare il procedimento sin dall’origine innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA, con la conseguenza che per il computo del perentorio termine di giorni 90 dall’articolo 34/bis C.G.S. regolato, deve aversi a mente la data del 03 Agosto 2018, giorno di attivazione del primo Deferimento. In forza di ciò, è lecito qualificare improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico il Deferimento dalla PROCURA FEDERALE con atto del 29 Ottobre 2018 proposto, che deve dirsi estinto per decorrenza dei termini. In tale ottica occorre procedere dalla dizione letterale della norma di cui all’articolo 34/bis comma 1 C.G.S. che testualmente recita “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…”. È del tutto evidente, quindi, come l’esercizio della ripetuta azione disciplinare da parte della PROCURA FEDERALE debba temporalmente collocarsi all’epoca di introduzione del primo Deferimento e quindi alla data del 03 Agosto 2018 con conseguente superamento dei 90 giorni dalla norma fissato per l’adozione di ogni ipotetica e tempestiva, Decisione da parte di questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA, solo con atto del 29 Ottobre 2018 adito. Sul punto è possibile riscontrare costante orientamento della Giurisprudenza Federale dal quale questo Collegio ritiene non sussistano ragioni per potersi discostare. In conclusione, è lecito argomentare in perfetta aderenza, peraltro, a pronuncia della CORTE FEDERALE a S.U., che a sua volta richiama Giurisprudenza del COLLEGIO DI GARANZIA del CONI, come termine iniziale cui farsi riferimento sia quello nel quale la PROCURA FEDERALE deferisce con proprio formale atto eventuali incolpati, indipendentemente dall’erronea individuazione dell’Organo di Giustizia competente. Alla luce di quanto esposto questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA qualifica sussistenti i motivi per dichiarare estinta l’azione disciplinare, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore e/o diverso profilo di merito con il Deferimento introdotto. P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. BASILICATA così provvede: Dichiara estinta l’azione disciplinare nei confronti di: MAGLIONE GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.S. MELFI S.r.l.; A.S. MELFI S.r.l.; dalla PROCURA FEDERALE promossa e per effetto di tanto rigetta il Deferimento n° 4166/1311pfl17 - 18/GT/GC/blp del 29 Ottobre 2018. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 73/24 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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