C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – GARA DEL 28/10/2018 – JUNIOR CALCIO LAVELLO – AEVITA MATERA

GARA DEL 28/10/2018 – JUNIOR CALCIO LAVELLO – AEVITA MATERA

Il GIUDICE SPORTIVO

Letto il referto di gara ed il supplemento di rapporto; Considerato che al termine della gara, mentre il D.G. si accingeva a raggiungere gli spogliatoi veniva spinto alle spalle dal Sig. IACOVONE Roberto, n. 21 del ASD AEVITA Matera; Constatato che il D.G., sorpreso, nel momento in cui si voltava per identificare il tesserato che lo aveva spintonato veniva dallo stesso preso con le mani alla gola, stretta per alcuni secondi tanto da causargli dolore, senza ulteriore conseguenza; Rilevato che l’aggressione nei confronti del D.G. aveva fine solo grazie all’intervento di un compagno di squadra che, trattenendolo, tentava di dissuaderlo nel mentre il calciatore strattonava il D.G. per la maglia rivolgendogli insulti e frasi blasfeme; Considerato: che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/a del 2014; che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I, del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M. infligge al calciatore IACOVONE Roberto del AEVITA Matera la sanzione della squalifica fino al 30.10.2019 con la precisazione che detta sanzione VA CONSIDERATA ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.

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