C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/03/2019 – Delibera – GARA JUNIORES REGIONALE RIPACANDIDA – LAVELLO DEL 04.03.2019
GARA JUNIORES REGIONALE RIPACANDIDA – LAVELLO DEL 04.03.2019
Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società ospite; Considerato che il C.U. n. 15/a F.I.G.C. prevede l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di gara e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili della L.N.D.; Verificato che la gara oggetto del reclamo disputata in data 04.03.2019 è come previsto da calendario ufficiale la terz’ultima del girone di ritorno; Atteso che i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre del predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni e inoltre che l’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo; Appurato che nessun reclamo è pervenuto dinanzi a questo organo giudicante entro i termini e nelle forme previste dal citato C.U.; DELIBERA Di dichiarare l’inammissibilità del reclamo del Lavello; Di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: RIPACANDIDA – LAVELLO 1-0; Di incamerare la tassa reclamo.