C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 03/04/2019 – Delibera – GARA POMARICO – AVIGLIANO
GARA POMARICO – AVIGLIANO
Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società ospitante; Considerato che il C.U. n. 15/a F.I.G.C. prevede l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di gara e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili della L.N.D.; Verificato che la gara oggetto del reclamo, disputata in data 31.03.2019, è, come previsto da calendario ufficiale, la penultima del girone di ritorno;
Atteso che i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre del predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni e inoltre che l’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo; Accertato che nessun reclamo è pervenuto dinanzi a questo organo giudicante entro i termini e nelle forme previste dal citato C.U.; DELIBERA - di dichiarare l’inammissibilità del reclamo del Pomarico; - di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: POMARICO – AVIGLIANO 0-0; - di incamerare la tassa reclamo.