F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 151/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – Aquila Montevarchi 1902 S.r.l.
Decisione n. 151/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 141/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente
Maurizio Borgo - Componente
Mauro Sferrazza - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 141/CSA/2021-2022 proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 s.r.l., come rappresentata e difesa, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 149/Div del 20 dicembre 2021 e, segnatamente, avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) gare effettive inflitta al calciatore Amatucci Francesco in relazione alla gara Gubbio – Aquila 1902 Montevarchi, giocatasi in data 19 dicembre 2021, valevole per il campionato di Serie C – girone B – stagione sportiva 2021-2022.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5.1.2022, Mauro Sferrazza e udito l’avv. Fabio Giotti per la parte reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Aquila Montevarchi 1902 s.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice sportivo della Lega Pro al calciatore Francesco Amatucci, in esito alla gara Gubbio – Aquila Montevarchi, disputatasi il 19 dicembre 2021.
Il suddetto G.S. ha così motivato il proprio provvedimento:
“per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di recuperare il pallone, colpiva un avversario con i tacchetti all’altezza del polpaccio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale)”.
Parte reclamante, in sede di preannuncio, ha ritualmente chiesto la documentazione relativa al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.
Riassunti i fatti di rilievo ai fini del giudizio la reclamante deduce «immotivata, ingiustificata e comunque smodatamente eccessiva in relazione ai reali accadimenti, la pena comminata dal Giudice di prime cure».
A dire della società reclamante appare evidente l’errore di qualificazione della condotta compiuta dal G.S. della Lega Pro e, pertanto, ne chiede la riforma, con conseguente riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.
Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 5.1.2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Giotti, che, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per la riduzione della sanzione.
Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito il direttore di gara, ritiene che il reclamo debba trovare accoglimento.
Complessivamente considerati i fatti nel loro dinamico svolgimento e per come acclarati all’esito di una rimeditata lettura degli atti ufficiali, la sanzione inflitta in prime cure appare incongrua e merita, dunque, di essere contenuta nei limiti di cui in dispositivo.
Si legge nel referto ufficiale di gara: «al 15° del secondo tempo supplementare Amatucci Francesco contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica (grave fallo di gioco)».
Lo stesso direttore di gara ha avuto modo di precisare che “il grave fallo di gioco si è verificato in seguito ad un tentativo di recuperare il pallone in cui tuttavia è stato colpito con i tacchetti, nella parte posteriore della gamba (tendine d’achille), un calciatore avversario”.
Il thema disputandum del presente procedimento è limitato alla qualificazione del fatto ed alla correlata corretta quantificazione della giusta sanzione da infliggere al calciatore Sig. Amatucci: ambito di indagine, questo, del resto, così già correttamente delimitato dalla stessa difesa del reclamante.
Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco e, tuttavia, lo stesso è avvenuto – come anche attestato dal direttore di gara – in relazione al tentativo di recuperare il pallone, in occasione di un contrasto di giuoco. Inoltre, l’assunto posto a base della decisione di prime cure – ossia che l’avversario sia stato colpito all’altezza del polpaccio – non trova conforto negli atti ufficiali di gara, dai quali si evince (cfr. specificazione del direttore di gara) che l’impatto si è verificato a livello del tendine d’achille. Da siffatto chiarimento sembra, dunque, potersi desumere che il piede del calciatore Amatucci è rimasto basso, nel tentativo di recuperare la palla e non già di colpire l’avversario.
Sembra, in definitiva, potersi escludere, nella condotta del calciatore Sig. Amatucci, una intenzionalità aggressiva, violenta, volta a recare danno fisico all’avversario (e, difatti, questi non ha riportato alcuna conseguenza e lesione). Insomma, alla luce dalla descrizione dell’episodio, come refertata dal direttore di gara, ritiene, questo Collegio, che possa escludersi, in capo alla condotta del calciatore di cui trattasi, un atteggiamento connotato da violenza. La qualificazione corretta dell’episodio appare, pertanto, quella di condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS.
Quanto alla concreta misura della sanzione ritiene, questo Collegio, che complessivamente considerato l’episodio, alla luce della dinamica dello stesso e valorizzata quale ulteriore specifica circostanza attenuante l’assenza di alcuna conseguenza lesiva, anche momentanea, per il calciatore avversario, a giudizio di questa Corte sanzione congrua per il calciatore Sig. Amatucci è quella della squalifica per una giornata effettiva di gara.
Per queste ragioni il reclamo deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con Pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce