C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 17/06/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO;
DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO;
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente–Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 24 DICEMBRE 2019, in relazione ai fatti e alle circostanze ivi più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: FRANCESCO CARLOMAGNO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Scanzano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1– bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Tabaku Sajmir, che non ne aveva diritto, in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera; TABAKU SAJMIR, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1-bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1– bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la Società A.S. Scanzano, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva; Società A.S. SCANZANO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le violazioni ascritte ai tesserati avvisati; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 22 FEBBRAIO 2020, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate (ad eccezione di quella inviata a TABAKU SAJMIR, risultato irreperibile), dato atto della presenza della Società A.S. SCANZANO in persona del Presidente CARLOMAGNO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Valluzzi, giusta Procura Speciale in atti depositata, nonché della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. Michele Sibillano e verificata l’impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 C.G.S. vigente (art. 23 C.G.S. previgente) prevista, dava corso all’audizione del Presidente del deferito Sodalizio, il quale, per tramite del proprio Difensore, Avv. Valluzzi, si riportava alle prodotte memorie difensive sollecitando l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e precisando, in aggiunta, come il sopra nominato calciatore TABAKU SAJMIR, mai fosse stato utilizzato durante il periodo di tesseramento provvisorio; Che l’Avv. Michele Sibillano per la PROCURA FEDERALE illustrava i motivi del Deferimento e richiamatili, formulava le seguenti richieste per: CARLOMAGNO FRANCESCO, inibizione per mesi 2 (DUE); SOCIETA’ A.S. SCANZANO, comminarsi € 400,00 di ammenda. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: In ragione della sospensione dei termini dei procedimenti di cui alla Parte II – Titolo III, Capo I e CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, disposta con C.U. F.I.G.C. n. 178/A del 09/03/2020; C.U. L.N.D. n. 280 del 02/04/2020; C.U. F.I.G.C. n. 183/A del 02/04/2020; C.U. F.I.G.C. n. 185/A del 14/04/2020; C.U. F.I.G.C. n. 192/A del 04/05/2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, nell’aggiornata udienza del 12 GIUGNO 2020, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento de quoper i fatti negli stessi riportati e a ciascuno dei Deferiti ascritti; Osservato come i fatti oggetto di Deferimento si riferiscano alla Stagione Sportiva 2018/2019 ed accertato come l’attività istruttoria sia stata, dalla PROCURA FEDERALE assolta in periodo precedente l’entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, avvenuta a seguito di pubblicazione su C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 GIUGNO 2019; Ritenuto,pertanto, come, in riferimento alla controversia in parola debba trovare applicazione il dettato dell’art. 142, comma 1, C.G.S. vigente (Disposizioni transitorie),in forza del quale: “I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo C.G.S. debbano continuare a svolgersi in base alle disposizioni previgenti; Accertato come la Comunicazione di Conclusione Indagini fosse stata, dalla PROCURA FEDERALE, ai Deferiti notificata in data 03/07/2019 - e da questi ricevuta il 16/07/2019 - con avviso di potersi avvalere della facoltà di presentare memorie ovvero chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica della stessa (ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. previgente); Considerato, nondimeno, come per quel che riflette l’esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi del sopracitato art. 32 ter, comma 4, C.G.S.previgente, l’atto di Deferimento dovesse essere formulato e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione delle memorie; Accertato in ragione di quanto sopra dedotto come, il predetto termine fosse spirato in data 14 SETTEMBRE 2019, vale a dire trenta giorni dopo il 15/08/2019, termine entro il quale i Deferiti potevano essere ascoltati o presentare memorie (attività che, peraltro, CARLOMAGNO FRANCESCO - in proprio e in qualità di Presidente della SOCIETA’ A.S. SCANZANO – coltivava per ministero del proprio legale di fiducia Avv. Lucia Valluzzi, con PEC del 14 AGOSTO 2019); Acclarato in definitiva come il Deferimento risulti essere stato notificato agli incolpati con atto del 24 DICEMBRE 2019, ben oltre quindi il termine di scadenza di trenta giorni dall’art. 32 ter, comma4, del Codice di Giustizia Sportiva previgente regolato (ma anche oltre quello previsto dall’art. 125,comma 2,del C.G.S. vigente,qualora avesse trovato applicazione) e che pertanto i termini debbono qualificarsi ampiamente perenti, ragione per la quale il ripetuto Deferimento debba essere dichiarato nullo e consequenzialmente respinto, con implicito assorbimento e decadenza di ogni altro motivo con esso rappresentato. P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA così provvede: Preliminarmente e per quel che riflette la posizione del Deferito TABAKU SAJMIR, dispone la restituzione degli atti alla PROCURA FEDERALE per l’integrazione delle attività di sua competenza e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti; Rigetta il Deferimento n. 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg in quanto nullo perché formalizzato e attivato in violazione dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4 C.G.S. previgente, con conseguente assorbimento e decadenza di ogni altro motivo ivi articolato e con esso la richiesta di sanzioni dalla Procura Federale, in sede di audizione del 22 Febbraio 2017 ai sopra descritti titoli avanzate nei confronti di CARLOMAGNO FRANCESCO e della SOCIETA’ A.S. SCANZANO.
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.