C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 8/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (N.11527/890pfi19-20/MDL/pe del 04 Marzo 2020) MARTOCCIA FORTUNATO, SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA;

DEFERIMENTO (N.11527/890pfi19-20/MDL/pe del 04 Marzo 2020) MARTOCCIA FORTUNATO, SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 04 Marzo 2020, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Sig. MARTOCCIA FORTUNATO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Città dei Sassi Matera, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato in data 09/02/2020 alle ore 19:38 sulla “pagina” della Società A.S.D. Città dei Sassi Matera del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza, e della capacità professionale del Sig. Contini Cosimo, arbitro della gara FCD Grassano – A.S.D. Città dei Sassi Matera, disputata in data 09/02/2020 e valevole per il Campionato di Prima Categoria Regionale Basilicata girone B; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Cosimo Contini l’arbitro sorpresa che si trova nelle patatine! Bastava che all’inizio della partita ci diceva: questa partita dovete perderla, era meglio. Sapevamo di giocare per passare il tempo. Oppure, poteva dire: alla squadra di Grassano dobbiamo farla partire con un goal di vantaggio, dieci ammonizioni a Città dei Sassi Matera di partenza prima del fischio d’inizio, e vi devo fischiare contro tutte le azioni da goal che potreste costruire. Forse così non avrebbe mortificato calciatori che di pallone potrebbe insegnare a lui e 1000 come lui. Cara associazione arbitri, quando le patatine con gli arbitri dentro sono scadute dovete ritirarle dal mercato. Gli arbitri delle patatine non li vogliamo più”; la Società A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA, della violazione dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Martoccia Fortunato, come sopra descritti. Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 27 GIUGNO 2020,constatata la regolarità delle comunicazioni ai Deferiti a mezzo PEC indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell’impossibilità di procedere a verifica dell’eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 vigente C.G.S. regolata ed attestata, nondimeno, la presenza della PROCURA FEDERALE, convocata via PEC, nella persona dell’Avv. NICOLA MONACO, procedeva all’audizione di quest’ultimo che illustrava i motivi del Deferimento, formulando le seguenti richieste per: MARTOCCIA FORTUNATO, inibizione per mesi 2 (DUE), con decorrenza dall’inizio della Stagione Sportiva 2020/2021; SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA, comminarsi Euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell’aggiornata udienza del 08/07/2020, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di MARTOCCIA FORTUNATO e della SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei Deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di Deferimento compendiate; Rilevato come, dall’esame della documentazione presente in atti e in particolare dalla stampa dello screenshot relativo al post pubblicato, in data 09/02/2020 alle ore 19:38, sulla pagina Facebook della Società A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA, sia emerso come fossero ivi riportate dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’Arbitro della gara FCD GRASSANO – A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA, disputata in data 09/02/2020 e valevole per il Campionato di Prima Categoria Regionale Basilicata, girone B; Acclarato, pertanto, come tale condotta integri la violazione dell’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1, C.G.S. vigente, al cui rispetto sono tenuti - ai sensi dell’art. 2 C.G.S - tutti coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle Società ovvero che svolgano qualsiasi attività all’interno e nell’interesse delle stesse o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale; Accertata, nondimeno, come sussistente la violazione delle richiamate norme, nonché dell’art. 23, comma 1, C.G.S.(per cui ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA) e stimato ancora come, in ragione di quanto sin qui ponderato, la Società A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA, a motivo delle violazioni a carico del proprio Presidente ascritte, sia a sua volta chiamata a risponderne per essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2, nonché dell’art. 23, comma 5, del vigente C.G.S.(per cui, la Società è responsabile, ai sensi dell’art. 6 C.G.S., delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, C.G.S.); Osservato, da ultimo, come MARTOCCIA FORTUNATO e la SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA, secondo Giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva, debbano essere sanzionati per non essersi presentati malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, innanzi ad Organi della Giustizia Sportiva, in palese violazione di quanto disposto dall’art. 22, comma 1 vigente C.G.S., in forza del quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei Deferiti contestati e in sede delibativa accertati, le sanzioni dalla PROCURA FEDERALE richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. NICOLA MONACO, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a: MARTOCCIA FORTUNATO l’inibizione di mesi 2 (due), di cui 1 (uno) per violazione dell’art. 22, comma 1, vigente G.C.S.;  Società A.S.D. CITTA’ DEI SASSI MATERA l’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 22, comma 1, vigente G.C.S. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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