Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 156/CSA del 27 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Serie D, di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021
Impugnazione – istanza: - F.C. Rieti SSD a r.l./A.S.D. Flaminia Civita Castellana
Massima: Fermo restando la declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività lo stesso è infondato anche nel merito con l’effetto che il giudice sportivo ha giustamente inflitto alla società la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S.. per non essersi questa disputata per mancanza della segnatura visibile delle linee del terreno di gioco, non sussistendo alcuna causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F. e art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., che potesse impedire alla società ospitante tale adempimento….L’arbitro precisa al riguardo che “La richiesta di effettuare le linee è stata richiesta ben due volte, circa un’ora prima dell’inizio della gara e all’orario effettivo della gara”. In tale contesto, i dirigenti della squadra di casa tentavano di operare la tracciatura, ma “il risultato finale sembrava identico a prima. La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco”. Dal che emerge chiaramente - con il valore probatorio che è proprio dei rapporti arbitrali, a norma dell’art. 61, comma 1, C.G.S. - come il terreno di gioco “godeva di ottima salute erbosa nonostante la pioggia” e, nondimeno, “La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco”. Ciò vale a escludere la dedotta ipotesi di forza maggiore ex art. 55, comma 2, N.O.I.F. o di circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., in un contesto nel quale compete senz’altro alla società ospitante assicurare il rispetto dei requisiti del campo di gioco - fra cui la relativa segnatura - a norma dell’art. 59, comma 1, N.O.I.F.: chiarita infatti la buona condizione del campo di gioco, la circostanza che “La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno” non può che essere imputata alla stessa società, responsabile della regolarità della condizione del medesimo terreno, incluso l’utilizzo di materiale idoneo all’attecchimento delle linee sul perimetro del rettangolo di gioco. Peraltro, il referto dà evidenza - come già posto in risalto - che la segnatura risultava impossibile perché “La vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco”: per questo, non risulta che vi fossero (soltanto) delle singole zone in cui non riusciva possibile l’applicazione della segnatura, né che erano le condizioni del campo a impedire siffatta applicazione o a precludere ex se, per impraticabilità, la disputa della gara (cfr. l’art. 60 Noif). Al contrario, l’arbitro dà conto che (precipuamente) l’assenza in generale di segnatura impediva lo svolgimento della gara e che questa a sua volta derivava - in termini omogenei e diffusi - dal fatto che la vernice utilizzata non attecchiva affatto sul terreno, benché quest’ultimo godesse “di ottima salute erbosa nonostante la pioggia”.