FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 169/AA del 10/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GRILLO – ASD RIVOLTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 22 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GRILLO, e della società A.S.D. RIVOLTO, avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSANDRO GRILLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Rivolto all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per aver omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore minorenne Mattia Ronchiadin non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria società; A.S.D. RIVOLTO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Alessandro Grillo, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro Grillo in proprio, e per conto della società A.S.D. RIVOLTO.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro GRILLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. RIVOLTO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

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