Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del 27 Marzo  2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. A) CGS proposto dalla società US Limite e Capraia ASD (204226) nei confronti della US Pistoiese 1921 SSD arl (930876) relativamente al contratto di collaborazione per lo sviluppo dell'attività del Settore Giovanile, stipulato dalle due società in data 23 maggio 2018 e valido fino al 30 giugno 2020

Massima:…. deve rilevarsi come la memoria di costituzione depositata dalla US Pistoiese 1921 SSD a r.l. sia inammissibile poiché tardiva, e pertanto se ne dispone lo stralcio. Ai sensi dell’art. 91, comma 5, CGS, a seguito di notifica del ricorso la controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso.  Come visto in narrativa il ricorso è stato notificato in data 7 marzo 2024, mentre il deposito della memoria di costituzione è del 15 marzo 2024, ovvero oltre i 7 giorni prescritti dalla norma.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 25/TFN-SVE del 11 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice M.P. (2550351- ric. 424), pubblicata sul CU n. 6/E del 25 gennaio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Livorno Calcio Femminile (951962) contro la società ACF Fiorentina Srl (750587)

Massima: …. deve essere dichiarata la inammissibilità, e il conseguente stralcio, della memoria difensiva della ACF Fiorentina srl sia perché tardiva sia perché trasmessa solo a mezzo pec e non depositata sul portale del Processo Sportivo Telematico, in insanabile violazione del rito.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 24/TFN-SVE del 11 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice A.D.M. (2546236 - ric. 385), pubblicata sul CU n. 6/E del 25 gennaio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Livorno Calcio Femminile (951962) contro la società ACF Fiorentina Srl (750587)

Massima: …. deve essere dichiarata la inammissibilità, e il conseguente stralcio, della memoria difensiva della ACF Fiorentina srl sia perché tardiva sia perché trasmessa solo a mezzo pec e non depositata sul portale del Processo Sportivo Telematico, in insanabile violazione del rito.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 17/TFN-SVE del 05 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 15/2023-24) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vastese Calcio 1902 (m. 600250) contro il calciatore A.O.(m. 4094846)

Massima: Pur se non dirimente, vista la decisione in fatto e diritto come appresso esplicitata, va comunque confermata la dichiarata inammissibilità delle controdeduzioni della società nel procedimento di fronte alla CAE giacchè risulta del tutto ininfluente la variata composizione dei vertici dirigenziali rimanendo il medesimo il soggetto giuridico nella vertenza intercorsa. Tale tardiva costituzione della società innanzi alla C.A.E. in primo grado non limitava alla medesima il diritto di impugnare la decisione, salve le preclusioni documentali eventualmente maturate.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 14/TFN-SVE del 13 Dicembre 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 3/E del 26 ottobre 2023 (premio di preparazione del calciatore S.F. 6.2.2007 - matr. 2754025 - ric. 209)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90 comma 2 lett. a), CGS proposto dalla società FC Scandicci 1908 SSDARL (750407) contro la società ASD Academy Crotone (920171)

Massima:… vanno dichiarate inammissibili le controdeduzioni inviate dalla ASD Academy Crotone solo in data 6 dicembre 2023, in quanto tardivamente depositate in violazione dell’art. 91 comma 5 del CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 05/TFN-SVE del 28 Luglio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Fabrizio Miccoli (matr. 932790) nei confronti della società US Triestina 1918 Srl (matr. 945182) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di collaborazione tecnica

Massima: Ai sensi dell’art. 91, comma 5 CGS la controparte può inviare controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso che ci occupa tale termine è stato ampiamente superato. A nulla rileva la circostanza per la quale nelle more, la US Triestina Calcio 1918 Srl sia stata oggetto di un cambio societario, l’indirizzo pec infatti è rimasto lo stesso e la notifica si è correttamente perfezionata. È quindi da rigettare l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla resistente con conseguente stralcio delle controdeduzioni e dei documenti depositati.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 19Maggio 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. 953217) al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa (matr.20980) agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 relativa al calciatore H.A.J. (27.3.1994 – matr. 1026017), oggi in forza alla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512), nonché, in ogni caso, in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.

Massima: Deve essere, altresì, dichiarata legittima la costituzione della Reggina 1914 Srl atteso che la relativa memoria di costituzione non contiene questioni che non siano rilevabili d’ufficio né questioni di merito e risulta, altresì, priva sia di produzioni documentali che di richieste istruttorie; la Reggina 1914 Srl si è, infatti, limitata a formulare richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva con la conseguente condanna alle spese.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022

Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)

Massima:… va respinta l’eccezione di inammissibilità della costituzione della società….Sul punto, occorre considerare che viene riconosciuta natura ordinatoria al termine previsto dall’art. 60, comma 1, del CGS del Coni per la costituzione in giudizio della parte intimata (10 giorni dal ricevimento del ricorso), in quanto, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite (cfr. sentenza 6 maggio 2015, n. 11; altresì sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 12), tale termine è “posto per la presentazione di atti puramente difensivi (…) e (…) il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante”, con la conseguenza che “non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale (…) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4”. Dunque, la preclusione del rituale deposito di memorie non è ostativa alla costituzione in giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport: il che, tuttavia, sul piano ricostruttivo della disciplina processuale non può costituire circostanza irrilevante anche rispetto al presente giudizio, tenuto conto della reclamabilità – proprio innanzi al predetto Collegio di Garanzia – delle decisioni emesse dagli organi della giustizia sportiva federale e, quindi, dell’esigenza di garantire una coerenza di sistema in merito alla natura giuridica dei termini processuali relativi alla costituzione delle parti. Ad ogni modo, sul presupposto della possibilità di intervenire in udienza, ammessa dalla sezione, il difensore della società doriana ha articolato le proprie difese oralmente.

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