Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del 27 Marzo 2024
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. A) CGS proposto dalla società US Limite e Capraia ASD (204226) nei confronti della US Pistoiese 1921 SSD arl (930876) relativamente al contratto di collaborazione per lo sviluppo dell'attività del Settore Giovanile, stipulato dalle due società in data 23 maggio 2018 e valido fino al 30 giugno 2020
Massima:….è necessario affermare la giurisdizione di questo Tribunale in relazione alla vicenda oggetto della presente vertenza, sulla scorta anche di precedenti decisioni di questo Tribunale (Dec. n. 77/TFN-SVE 2021/2022). La previsione di cui all’art. 90 comma 1, del CGS secondo cui il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione Vertenze Economiche, “è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti cui all’art. 26” non può che alludere ad una tutela giurisdizionale ampia e diversificata, diretta a definire le controversie, di natura esclusivamente economica, insorte tra società calcistiche ed anche riconducibili a profili di responsabilità precontrattuale, contrattuale (come nella specie) ed extracontrattuale. Risultano, inoltre, dirimenti anche alcune previsioni di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, ai sensi del quale “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale…i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” che soprattutto, “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente,, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. Tali disposizioni trovano naturale compendio nell’art. 47 del CGS, secondo cui “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”. Il tutto a conferma del principio generale, risalentemente espresso dall’art. 1 del decreto legge 220/2003, convertito dalla legge 280/2003, secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale ulteriormente precisandosi che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono, appunto regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Nella specie si controverte in ordine ad un preteso inadempimento contrattuale, materia che rientra pienamente nel novero delle “controversie di natura economica tra società” di cui all’art. 90 del CGS. Né tantomeno, per completezza di analisi, si può ritenere che il radicamento della controversia presso il giudice ordinario possa essere prospettato in ragione della clausola sul cd. foro competente di cui all’art. 13 dell’Accordo. La clausola in questione, infatti, non può essere qualificata alla stregua di una clausola cd compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c., che così recita: “le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato”, e comunque, la stessa risulterebbe assorbita dalla competenza del Tribunale Federale come visto sopra.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 8 Marzo 2024
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. Cae 164-quater 2022/2023) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023
Impugnazione Istanza: Reclami preliminarmente riuniti, ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposti dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore N.H. (1008769) e dal calciatore N.H. contro la società ASD Napoli Futsal
Massima: Rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal calciatore essendo competente a decidere la presente controversia relativa al pagamento della penale la CAE in primo grado ed il Tribunale in seconda ed ultima istanza…A tal proposito và rilevato che, in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 22, lett. c), l. 26 novembre 2021, n. 206, mediante il quale si era richiesto al legislatore delegato di «prevedere che il difetto di giurisdizione: 1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d’ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione; 2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell’attore che ha promosso il giudizio di primo grado», il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riformulato l’art. 37 c.p.c. (applicabile nella fattispecie), prevedendo ora innovativamente che il rilievo e la declaratoria «anche d’ufficio» siano possibili senza limiti esclusivamente nel corso del giudizio di primo grado, mentre nei gradi successivi la questione è suscettibile di riemergere soltanto in virtù di uno «specifico motivo» di impugnazione proposto avverso la sentenza che abbia statuito (anche implicitamente) sulla giurisdizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 09/TFN-SVE del 2 Agosto 2023
Decisione Impugnata:
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD Nomentum Calcio (matr. 936278) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva.
Massima: Ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a, CGS FIGC la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è competente, tra l’altro e quale giudice di primo grado, in ordine “alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 25”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 06/TFN-SVE del 31 Luglio 2023
Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Condor Treviso (matr. 934020) nei confronti delle società Treviso FBC 1993 SSDRL (951410) e Treviso Women SSDARL (matr. 953775) al fine di richiedere somme a titolo di risarcimento danni
Massima: Sussiste la competenza del TFN a giudicare sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da una società nei confronti di altra società…Va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione. In prima battuta, va osservato che all’art. 90, comma 1, CGS si prevede che “ la Sezione Vertenze Economiche è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: dunque, le controversie risarcitorie sono da ritenere pienamente ascritte all’ambito di cognizione di questa Sezione, dovendosi intendere l’inciso “comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26” non già alla stregua di una limitazione della tutela risarcitoria ai fatti violenti dei sostenitori, quanto, piuttosto, come la conferma dell’estensione della predetta tutela anche a tali fatti, ma – sempre e comunque – nel più ampio contesto delle controversie tra società che possano riguardare le domande finalizzate ad ottenere il ristoro di un pregiudizio di natura economica. In secondo luogo, occorre considerare che un utile profilo di ricostruzione è ricavabile dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza 11 febbraio 2022, n. 49, si è occupata dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, analizzando la questione riguardante la riserva al solo giudice sportivo della competenza a decidere “le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo”; e, nell’occasione, ha avallato l’orientamento secondo cui “il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”. La norma attributiva del potere risarcitorio alla Sezione Vertenze Economiche radica, allora, il potere di cognizione in ordine all’ammissibilità della domanda proposta nel presente giudizio, segnatamente il risarcimento del danno-conseguenza derivante dall’accertamento definitivo, da parte della Corte Federale di Appello, degli illeciti disciplinari sopra indicati. Non si può, dunque, prospettare che la cognizione sulla proposta domanda di risarcimento esuli dal perimetro della giustizia sportiva e che, addirittura, comporti una violazione del vincolo di giustizia posto a fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come nella sostanza eccepito dalla difesa della società Treviso FBC 1993 SSDRL.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 19Maggio 2023
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. 953217) al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa (matr.20980) agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 relativa al calciatore H.A.J. (27.3.1994 – matr. 1026017), oggi in forza alla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512), nonché, in ogni caso, in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.
Massima: Il TFN SVE è competente a decidere in merito al ricorso proposto dalla società finalizzato ad ottenere la condanna dell’altra società al risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento relativa al calciatore….deve essere dichiarata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia attese le domande, di natura risarcitoria, formulate dalla ricorrente. Ed invero, il comma 1 dell’art. 90 CGS rubricato “Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale” stabilisce che: “Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all’art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26 (…)”. Dal tenore delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e volte ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni economici subiti dalla Parma Calcio 1913 Srl non può esservi dubbio della competenza di questo Tribunale a decidere il ricorso per cui è causa. Del resto, ai sensi dell’art. 88 CGS, la invocata competenza della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale a livello Nazionale è limitata alle “controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori”. Risulta evidente che tale materia esula, completamente, dall’oggetto del presente giudizio che ha per oggetto, esclusivamente, la richiesta di risarcimento danni economici per presunta condotta illegittima della Genoa and Cricket FC Spa.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 6/TFN-SVE del 28 Luglio 2022
Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) al fine di richiedere alla società ASD Virtus Battipaglia Calcio (matr. 943915) il saldo dell'intero corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva denominato "Monza Elite sul territorio italiano"
Massima: Il TFN è competente in merito al mancato rispetto del contratto di affiliazione tra due società…Ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. a), la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è competente, quale giudice di primo grado, tra l’altro, in ordine “alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 3/TFN-SVE del 22 Luglio 2022
Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ACD Don Carlo Misilmeri (matr. 916129)
Massima: Nella specie si tratta, infatti, di vertenza di natura economica tra società che, a tenore dell’art. 90, comma 1, lettera a) rientra nella piena ed esclusiva competenza di questa Sezione del Tribunale Federale Nazionale quale giudice di prima istanza, atteso che il successivo richiamo alle fattispecie di responsabilità contemplate dall’art. 26 CGS (letteralmente: “comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”) deve intendersi in senso estensivo e non limitativo come erroneamente interpretato dalla difesa della società resistente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022
Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)
Massima: Va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, nel caso in cui due società abbiano stipulato una scrittura privata con la quale una si è obbligata al pagamento della somma concordata in favore dell’altra relativamente all’impegno di disputare in un dato periodo due partite amichevoli tra le due compagini sociali, anche nel caso in cui nella stessa sia stato indicato come competente il foro esclusivo del Tribunale di Genova.….La previsione di cui all’art. 90, comma 1 del CGS, secondo cui il Tribunale Federale a livello nazionale, sezione vertenze economiche, “è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26” non può che alludere ad una tutela giurisdizionale ampia e diversificata, diretta a definire le controversie, di natura esclusivamente economica, insorte tra società calcistiche ed, anche riconducibili a profili di responsabilità precontrattuale, contrattuale (come nella specie) ed extracontrattuale. È noto, inoltre, che ai sensi dell’art. 134 del CGS la Camera Arbitrale per le vertenze economiche è investita della competenza a pronunciarsi “sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento d i danni per i fatti di cui all’art. 26”; ma che tale organo non risulta istituito. Di converso, risultano dirimenti alcune previsioni di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, ai sensi del quale “ i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale” (comma 1); che “i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (comma 2); che, soprattutto, “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali” (comma 4). Tale disposizioni trovano naturale compendio nell’art. 47 del CGS, secondo cui “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritto e degli interessi legittimi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”. Il tutto a conferma del principio generale, risalentemente espresso dall’art. 1 del decreto legge 220/2003, convertito dalla legge 280/2003, secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (comma 1), ulteriormente precisandosi che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono, appunto, regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo (comma 2). Questa, del resto, è la ragione per cui con nota del 25.5.2021 il vice segretario generale della FIGC – corrispondendo all’istanza di autorizzazione ad adire le vie legali, presentata dalla Fiorentina nei confronti della Sampdoria in data 4.5.2021 e motivata sul mancato pagamento delle somme oggetto del contendere – ha ravvisato “allo stato sussistenti le ragioni per la concessione della deroga alla clausola compromissoria ex art. 30, comma 4, dello Statuto Federale”. Né coglie nel segno l’opposizione della società Sampdoria facente perno sulla disciplina di cui all’art. 3 del predetto decreto legge (rubricato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”), in cui è affermata “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società”. Tale riferimento va, invero, ricondotto alle controversie che investono il patrimonio sociale della società, cioè all’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società, sarebbe a dire all’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci ed alle variazioni che possano verificarsi in relazione alle vicende economiche della società. Nella specie, invece, si controverte circa un inadempimento contrattuale, che sostanzia una vicenda tutt’affatto diversa e che, pertanto, pienamente rientra nel novero delle “controversie di natura economica tra società” di cui all’art. 90 del CGS. Né, tantomeno, per completezza di analisi si può ritenere che il radicamento della controversia presso il giudice ordinario possa essere prospettato in ragione del carattere vessatorio che potrebbe attribuirsi alla clausola sul “foro competente” (al punto 6 del contratto si è previsto che “per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese e senza alcuna limitazione quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, anche per connessione e garanzia”). Ciò in quanto: a) la clausola in questione non può essere qualificata alla stregua di una c.d. clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile (“le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato”): si vuol dire, cioè, che le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione statale in favore della giurisdizione privata di tipo arbitrale; b) la giurisprudenza ha osservato che “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (così è stata chiaramente massimata sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376, che si esprime sulla linea di Cass. sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; e da ultimo è conforme Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); e, specificamente, è stato chiarito proprio che l'espressione "per qualsiasi controversia" è inidonea a identificare un foro esclusivo, perchè è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449)” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1838); c) le parti non hanno affatto inteso esplicitare e convenire una deroga al principio della giurisdizione, cioè consapevolmente sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva. Esse, più banalmente (sebbene ignorando la vincolatività sottesa alle disposizioni speciali, sopra richiamate), hanno inteso escludere che il foro competente potesse essere il c.d. forum contractus (il che avrebbe comportato la competenza del giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione, ai sensi dell' 1326 del codice civile) o l’alternativo foro competente dato dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis), di norma fissato, quando l’obbligazione abbia ad oggetto una somma di denaro, nel domicilio del creditore (in questo caso quello della società Fiorentina); hanno, quindi, verosimilmente pattuito che il foro competente fosse quello dove ha sede il debitore (la società Sampdoria).Alla luce di quanto rilevato, sussiste, pertanto, a carico delle società calcistiche un vincolo di natura normativa – si è detto, prima, correlato ai profili soggettivi e oggettivi – che giustifica la devoluzione delle controversie occasionate da vicende riconducibili all’ordinamento sportivo, come nella specie, alla giustizia federale.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 4 del 03/01/2022
Decisione impugnata: Decisione n. 15/CFA della Corte Federale d'Appello della FIGC del 16 settembre 2021, confermativa della decisione n. 18/TFNSVE del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Vertenze Economiche, in data 4 agosto 2021, Reg. Prot. 56/TFN-SVE, con la quale è stato respinto il ricorso presentato il 7 giugno 2021 dall’odierna ricorrente per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal contratto stipulato tra la medesima Società e la S.S. Turris Calcio ed il calciatore L. P.
Impugnazione Istanza Brescia Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/S.S. Turris Calcio S.r.l.
Massima: Benché, come già rilevato dal giudice d’appello, la questione di giurisdizione sia ormai preclusa perché non è stata sollevata nuovamente dalla Turris in secondo grado, per ragioni squisitamente nomofilattiche vale la pena di considerare come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la controversia oggi in esame, insorta tra società professionistiche per il risarcimento del danno derivato dal dolo incidente del cedente, rientri nella previsione dell’art. 134, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale espressamente dispone che «la Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26».